Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo IV: DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DELL'ADEMPIMENTO Sezione I: DELLA NOVAZIONE Sezione II: DELLA REMISSIONE Sezione III: DELLA COMPENSAZIONE Art.1248. Inopponibilità della compensazione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1248. Inopponibilità della compensazione.
1. Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
2. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
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