Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo IV: DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DELL'ADEMPIMENTO Sezione I: DELLA NOVAZIONE Sezione II: DELLA REMISSIONE Sezione III: DELLA COMPENSAZIONE Art.1246. Casi in cui la compensazione non si verifica.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1246. Casi in cui la compensazione non si verifica.
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:
1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
3) di credito dichiarato impignorabile;
4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
5) di divieto stabilito dalla legge.
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