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1236. Dichiarazione di remissione del debito

Art.1236. Dichiarazione di remissione del debito.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - pagamento del termine convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024 (Rv. 670795-02)
Inadempimento - contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Inerzia del locatore nell'escutere il conduttore - Affidamento nella remissione del debito - Successiva richiesta di integrale pagamento - Tacita rinunzia - Esclusione - Ragioni - Abuso del diritto - Esclusione - Ragioni. In tema di locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024 (Rv. 670795-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1236 …...
Dichiarazione di rinuncia al credito nel corso di un giudizio disciplinare – Cass. n. 1057/2022
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - rinunzia - remissione - dichiarazione di remissione del debito - Dichiarazione di rinuncia al credito vantato da un avvocato avvenuta nel corso di un giudizio disciplinare - Qualificazione come remissione del debito - Efficacia estintiva - Presupposti - Fattispecie.   La dichiarazione di rinuncia di un avvocato ai crediti vantati nei confronti di un cliente, ove resa in un procedimento disciplinare a carico del professionista, va qualificata come remissione del debito ed estingue l'obbligazione solo ove comunicata al debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale dichiarazione non avesse efficacia estintiva, poiché non resa al debitore, ma emessa in un giudizio - disciplinare - distinto da quello di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il credito controverso era in discussione). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1057 del 14/01/2022 (Rv. 663794 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236   Corte Cassazione 1057 2022 …...
Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione – Cass. n. 36636/2021
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - rinunzia - remissione - in genere - Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.   La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021 (Rv. 663297 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2495   Corte Cassazione 36636 2021 …...
Spettanza quota della pensione di reversibilità – Cass. n. 27875/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - pensione dell'obbligato - diritti dell'ex coniuge superstite - Quota della pensione di reversibilità - Spettanza - Condizioni - Titolarità dell'assegno divorzile - Inadempimento dell'obbligato senza reazione del creditore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.   In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 l. n. 898 del 1970 spetta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell'avente diritto, poiché tale inerzia non comporta "ipso facto" la rinuncia al menzionato assegno, in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione. Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 27875 del 12/10/2021 (Rv. 662637 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236   Corte Cassazione 27875 2021 …...
Omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione – Cass. n. 13534/2021
Societa' - di capitali - Omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione - Presunzione di rinuncia al credito - Esclusione - Remissione del debito - Esclusione. Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13534 del 18/05/2021 (Rv. 661413 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Civ_art_2490, Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2729 …...
Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa – Cass. n. 30075/2020
Societa' - di capitali - Azione di responsabilità promossa dal socio - Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa - Rinuncia automatica al credito - Esclusione. Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2476, Cod_Civ_art_2490, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_100 corte  cassazione 30075 2020 …...
Eccezione di estinzione del credito per remissione del debito – Cass. n. 29920/2020
Procedimento civile - eccezione - Eccezione di estinzione del credito per remissione del debito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione. L'eccezione di estinzione del credito per rinunzia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29920 del 30/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1 corte cassazione 29920 2020 …...
Remissione del debito – Cass. n. 28439/2020
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - rinunzia - remissione - Remissione del debito - Caratteristiche - Crediti di società commerciale estinta non evidenziati nel bilancio finale di liquidazione - Inequivoca volontà abdicativa - Omessa indicazione dei crediti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento – Fattispecie - societa' - di capitali - In genere. La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi indice certo della volontà di rinunciarvi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_2312 corte cassazione 28439 2020 …...
Societa' - di capitali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9464 del 22/05/2020 (Rv. 657639 - 01)
Pretesa azionata in giudizio - Cancellazione della società attrice dal registro delle imprese - Remissione del debito- Condizioni - Fattispecie. L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. (In applicazione di tale principio la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9464 del 22/05/2020 (Rv. 657639 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1236, Cod_Civ_art_2312, Cod_Civ_art_2495 …...
Amministratore di società - diritto al compenso
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - amministratore di società - diritto al compenso - rinuncia tacita - comportamento concludente - necessità - silenzio o inerzia- irrilevanza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24139 del 03/10/2018 >>> L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che l'amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell'incarico e anche nell'anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento). Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24139 del 03/10/2018 …...

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