Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo III: DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Art.1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie.
1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Contratto preliminare - Mancata conclusione del definitivo - Risarcimento del danno in favore del promittente venditore - Liquidazione - Criteri – Fattispecie - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danno emergente e lucro cessante.
Il danno subito dal promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita di un immobile consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento della liquidazione e il prezzo offerto dal promissario acquirente rivalutato al medesimo tempo, potendosi tener conto anche di circostanze future, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si era affermato che la perdita della possibilità di vendere l'immobile non costituisce, di per sé, un danno risarcibile, poiché il proprietario conserva la disponibilità del bene, il cui valore è astrattamente suscettibile di un futuro incremento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26042 del 17/11/2020 (Rv. 659919 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2697
Contratto preliminare
compromesso
corte
cassazione
26042
2020

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - Danno da fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Interessi e rivalutazione monetaria - Componenti essenziali e concorrenti implicite nella domanda risarcitoria - Conseguenze - Riconoscimento anche d'ufficio e in appello – Necessità - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123_1, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
"ius superveniens"
ultra ed extra petita
corte
cassazione
24468
2020

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Decorrenza degli interessi - Buona fede delT'accipiens" - Nozione soggettiva - Inapplicabilità dell'art. 1147, comma 2, c.c. - Onere della prova della mala fede - A carico del "solvens" - Sussistenza.
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell’”accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul ”solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell’”accipiens” all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 (Rv. 659602 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1147, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
23448
2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi -Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Controversie relative - Oneri probatori delle parti. Prova civile - onere della prova
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
INTERESSI MORATORI
Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
19597
2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi -Interessi moratori convenzionali - Tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Azione proposta nel corso del rapporto contrattuale - Interesse ad agire - Sussistenza - Azione proposta dopo il verificarsi della mora - Valutazione di usurarietà - Differenze. Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
INTERESSI MORATORI
TASSO USURARIO
In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815, Cod_Civ_art_1224, Cod_Proc_Civ_art_100
corte
cassazione
19597
2020

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi -Interessi moratori convenzionali - Disciplina antiusura - Applicabilità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI
INTERESSI MORATORI CONVENZIONALI
ANTIUSURA
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 (Rv. 658833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1815
corte
cassazione
19597
2020

Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale -Assicurazione per r.c.a. - Domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione - Domanda implicita di condanna al pagamento di somma eccedente il massimale per "mala gestio" impropria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. - Esclusione.
Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per "mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con la quale in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al versamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14494 del 09/07/2020 (Rv. 658419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
corte
cassazione
14494
2020

Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - morosita' -Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività - Prova del maggior danno - Necessità.
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020 (Rv. 658371 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1587
corte
cassazione
14158
2020

Debito di valore - Liquidazione in moneta estera - Rilevanza ai fini dell'esclusione della rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento da fatto illecito, la circostanza che il danno sia stato liquidato in una "moneta forte" (nella specie, dollaro statunitense), che subisce in misura molto limitata l'impatto erosivo dell'inflazione, può giustificare una rivalutazione monetaria secondo un coefficiente di attualizzazione basso o, eventualmente, anche bassissimo, ma non esclude in radice l'applicazione del principio generale per il quale le obbligazioni di valore devono essere attualizzate.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11588 del 15/06/2020 (Rv. 658161 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
CORTE
CASSAZIONE
11588
2020

Obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano - Debito di valore - Interessi "compensativi" - Determinazione - Periodo di riferimento - Conseguenze.
Nell’obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) gli interessi compensativi vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l'"an" e a liquidare il "quantum debeatur”, con la conseguenza che, ove la sentenza d'appello riformi quella di primo grado rideterminando l'importo dovuto, la quantificazione va ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della pubblicazione della decisione che definisce il gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020 (Rv. 657765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Debito di valore - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno - Rivalutazione del credito fino alla data della liquidazione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza - Fondamento.
In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020 (Rv. 657569 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226

Inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - Natura - Debito di valore - Conseguenze.
L'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7948 del 20/04/2020 (Rv. 657569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224 , Cod_Civ_art_2043

Indennizzo - Coefficiente dell'1,90 - Ulteriori interessi moratori e maggior danno - Decorrenza - Fattispecie.
In materia di indennizzo concesso dalla legge n. 16 del 1980, che ha natura di debito di valuta, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90 previsto dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985 include anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva fissato la decorrenza degli interessi in un momento anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, ritenendo che potesse integrare la costituzione in mora la mera richiesta endoprocedimentale di revisione della stima successiva alla domanda introduttiva del procedimento amministrativo di liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7468 del 19/03/2020 (Rv. 657483 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282

Risarcimento del danno - Occupazione illegittima - Risarcimento del danno da ritardo - Liquidazione - Modalità - Fondamento.
In tema di adempimento dell'obbligazione risarcitoria nell'occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione ("taxatio"), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7466 del 19/03/2020 (Rv. 657490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043

Contributi indebitamente versati - Interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria - Inapplicabilità - Fondamento.
La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza del suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l'oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 c.c.), assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 1224 c.c., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, restando invece inapplicabile, all'indicata obbligazione restitutoria, la speciale disciplina del cumulo di interessi legali e rivalutazione esclusivamente dettata per i crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7091 del 12/03/2020 (Rv. 657188 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2033

Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - "Aestimatio" del danno operata con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 -Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
COMUNITA' EUROPEA
DIRETTIVE
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
1641
2020

Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza.
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020 (Rv. 656765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1655
APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
PREZZO
CONTABILITA' DEI LAVORI

Coesistenza di debiti reciproci di natura diversa - Debito di valore e debito di valuta - Determinazione del loro ammontare - Criteri.
Nella compensazione di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, ai fini della determinazione del primo si deve tenere conto dell'incidenza della svalutazione monetaria, mentre la parte che fa valere il secondo può richiedere, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'ulteriore risarcimento del "danno maggiore" da essa eventualmente subìto, rispetto a quello forfettariamente determinato dal primo comma dello stesso articolo nella misura degli interessi legali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32438 del 11/12/2019 (Rv. 656217 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224_2, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1243

Pagamento di somme eccedenti il massimale - Ipotesi - "Mala gestio" o "mora debendi" dell'assicuratore - Differenze.
Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - In genere.
L'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale - oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 1917, comma 3, c.c. - nei casi, tra loro diversi, della "mora debendi", costituita dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze ex art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della "mala gestio", determinata dall'inadempimento (art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l'obbligo di risarcire il danno causato all'assicurato, qualora allegato e provato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1176

Mora dell'assicuratore - Conseguenze - Incapienza del massimale - Al momento dell'illecito dell'assicurato o sopravvenuta - Rilevanza.
Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - In genere.
In tema di "mora debendi" nell'assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all'intero debito dell'assicurato nonostante la mora dell'assicuratore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all'epoca dell'illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo, l'assicuratore in mora è tenuto a dare all'assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall'assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell'assicurato dal proprio colposo ritardo nell'adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all'epoca del sinistro, l'assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art. 1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1219

Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.
Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta - In genere.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224

Interessi corrispettivi e moratori - Divieto di cumulo - Previsione contrattuale di tasso per interessi corrispettivi - Individuazione del tasso di interessi moratori effettivamente applicati - Riferimento ai soli punti percentuali - Esclusione - Riferimento al valore complessivo - Necessità.
Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (Rv. 655639 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1382, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1419

Responsabilità contrattuale- Credito risarcitorio- Interessi- Decorrenza.
In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043

Natura del compenso - Debito di valuta - Conseguenze - Automaticità della rivalutazione monetaria - Esclusione - Conseguenze - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Onere della prova. obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta In genere.
Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_429

Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019 (Rv. 654099 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1219 – Costituzione in mora

Ricorso monitorio per capitale ed interessi - Revoca del decreto in sede di opposizione - Interessi sulla minor somma oggetto di condanna - Necessità di specifica contestazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di procedimento per ingiunzione, ove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13530 del 20/05/2019 (Rv. 653960 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 633 – Condizioni di ammissibilità
Cod. Proc. Civ. art. 645 – Opposizione
Cod. Civ. art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1282 – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie

Compensazione - Crediti reciproci sorti in tempi diversi - Rivalutazione automatica di uno dei crediti - Fatti parzialmente estintivi - Effetti sulla compensazione.
Se tra due soggetti insorgano in tempi diversi reciproci crediti, il primo dei quali soggetto a rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, c.p.c. e solo parzialmente estinto, occorre quantificare il credito, comprensivo di rivalutazione ed interessi maturati fino all'estinzione parziale, e calcolare sul residuo quegli stessi accessori fino al momento in cui, divenuto liquido ed esigibile anche il credito contrapposto, opera la compensazione, dopo la quale vanno calcolati rivalutazione e interessi sull'eventuale residuo del primo credito, oppure i soli interessi sull'altro rimasto dopo la parziale compensazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13416 del 17/05/2019 (Rv. 653839 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1224 –Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1241 – Estinzione per compensazione

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito che aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di inizio dei lavori).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7028 del 12/03/2019
Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - Ritardo nel pagamento del terzo pignorato - Applicabilità dell'art. 1224 c.c. - Condizioni.
A seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente; ne deriva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e non a quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove il creditore procedente dimostri di aver subito un danno ulteriore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6957 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Civ_art_1224, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_552

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito – oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2993 del 31/01/2019
Declaratoria di nullità del contratto - Obblighi restitutori - Decorrenza degli interessi - Distinzione fra "accipiens" in buona ed in mala fede.
Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2993 del 31/01/2019

Appalto (contratto di) - corrispettivo - interessi - interessi per ritardato pagamento "ex" artt. 35 e 36 cap. gen. oo.pp. (approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962) - mora nel pagamento di detti interessi - disciplina ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - applicabilità - esclusione - disciplina dell'anatocismo - applicabilità – sussistenza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31468 del 05/12/2018
A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31468 del 05/12/2018

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere - interessi moratori convenzionali - tasso usurario ex art. 2 della l. n. 108 del 1996 - eccedenza alla data della stipula - conseguenze - nullità del patto - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018
>>> E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018

Beni - pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo - in genere - Spazi destinati a parcheggio ex art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 - Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Diritto del venditore al corrispettivo - Criterio determinazione - Natura di debito di valuta del prezzo - Disciplina applicabile - Conseguenze. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 22154 DEL 12/09/2018
La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante.
L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.

Risoluzione - Restituzione della somma eventualmente versata - Debito di valuta - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Maggior danno ex art. 1224 c.c. - Onere della prova.
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018

Azione revocatoria - Vittorioso esperimento – Conseguenze - Obbligazione restitutoria dell'"accipiens" - Natura giuridica - Debito di valuta - Fondamento - Decorrenza degli interessi - Dalla data della domanda.
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018 (Rv. 648782 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_1224
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
12850
2018

Amministratore di fatto – Risarcimento del danno derivante dall’impoverimento della società fallita a causa di erogazioni in favore di società controllanti sempre gestite dall’amministratore di fatto – Giudizio svolto separatamente a carico degli amministratori di diritto – Liquidazione del danno – Successiva condanna dell’amministratore di fatto – Quantum debeatur – Rivalutazione monetaria - Spettanza – Fondamento.
L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto di escludere che l’amministratore di fatto potesse essere condannato al risarcimento del danno in favore del fallimento della società in misura superiore a quella disposta, sempre in favore della curatela, in separato giudizio contro gli amministratori di diritto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017

Inadempimento della controparte - Parte non inadempiente - Legittima sospensione dell'adempimento della propria obbligazione pecuniaria - Mora - Insussistenza - Applicabilità dell'art. 1224 c.c. - Esclusione - Limiti.
Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte; nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Ritardata consegna dell’immobile - Obblighi del conduttore - Corresponsione del canone convenuto sino alla riconsegna e maggior danno - Diversa natura degli stessi - Conseguenze
Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., ad un duplice obbligo: quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della sua nascita, in una espressione monetaria, e quello (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore, che, invece, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15146 del 20/06/2017

Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Liquidazione amministrativa - Coefficiente di rivalutazione - Danno da ritardato adempimento - Inclusione - Ulteriori interessi moratori e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. sulla somma liquidata - Decorrenza - Costituzione in mora - Necessità - Mancanza - Dalla domanda giudiziale.
In tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini ed imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità dello Stato, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, previsto dall'art. 4 della l. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950, comprende, nell'importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, che per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata, sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21191 del 19/10/2016

Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza - Fattispecie in tema di giudizio arbitrale.
In tema di appalto di opere pubbliche, la "riserva" della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (nella specie, arbitrale), quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attuarsi per la relativa proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016

Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro,a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016

Benefici previdenziali per esposizione all'amianto - Incrementi pensionistici corrisposti in ritardo - Rivalutazione ed interessi - Decorrenza.
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8653 del 03/05/2016

Costituzione in mora dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Decorrenza.
In ambito tributario, in caso di ritardato rimborso d'imposta, la mora dell'Amministrazione finanziaria, da cui può decorrere, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto del contribuente al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., si realizza, ex art. 1219, comma 1, c.c., in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione e, dall'altro, della scadenza del termine di novanta giorni concesso all'Amministrazione per procedere alla liquidazione, non essendo condizione imprescindibile la sua liquidità, sicché è irrilevante che il credito sia o possa essere contestato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16797 del 09/08/2016

Danno da inadempimento contrattuale - Risarcimento - Debito di valore - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno - Rivalutazione del credito fino alla data della liquidazione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza - Fondamento.
In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9039 del 05/05/2016

Danno da inadempimento contrattuale - Risarcimento - Debito di valore - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno - Rivalutazione del credito fino alla data della liquidazione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza - Fondamento.
In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9039 del 05/05/2016

Danno da inadempimento contrattuale - Risarcimento - Debito di valore - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno - Rivalutazione del credito fino alla data della liquidazione - Interessi legali sulla somma rivalutata - Decorrenza - Fondamento.
In materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9039 del 05/05/2016

Danno da fatto illecito - Liquidazione - Rivalutazione ed interessi - Natura - Riconoscimento di entrambi d'ufficio, anche in grado di appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005
L'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore, con la conseguenza che l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario del momento della decisione - mediante la rivalutazione e il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro avrebbe consentito - può essere compiuto di ufficio in grado di appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato inequivoca volontà contraria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005

Benefici previdenziali per esposizione all'amianto - Incrementi pensionistici corrisposti in ritardo - Rivalutazione ed interessi - Decorrenza.
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8653 del 03/05/2016

Benefici previdenziali per esposizione all'amianto - Incrementi pensionistici corrisposti in ritardo - Rivalutazione ed interessi - Decorrenza.
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8653 del 03/05/2016

Sospensione per fermo amministrativo legittimamente disposto, poi venuto meno - Ritardo nel rimborso - Non addebitabilità alla P.A. - Interessi di mora - Decorrenza - Nuova istanza di rimborso - Necessità.
In materia di IVA, qualora la richiesta di rimborso sia stata legittimamente sospesa con provvedimento di fermo amministrativo, poi venuto meno ma comunque ritenuto legittimo, il ritardo nel rimborso non è imputabile all'amministrazione, sicché non decorrono gli interessi di mora, che riprendono, una volta venuto meno il fermo, dalla nuova istanza di rimborso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8540 del 29/04/2016

Sospensione per fermo amministrativo legittimamente disposto, poi venuto meno - Ritardo nel rimborso - Non addebitabilità alla P.A. - Interessi di mora - Decorrenza - Nuova istanza di rimborso - Necessità.
In materia di IVA, qualora la richiesta di rimborso sia stata legittimamente sospesa con provvedimento di fermo amministrativo, poi venuto meno ma comunque ritenuto legittimo, il ritardo nel rimborso non è imputabile all'amministrazione, sicché non decorrono gli interessi di mora, che riprendono, una volta venuto meno il fermo, dalla nuova istanza di rimborso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8540 del 29/04/2016

Sospensione per fermo amministrativo legittimamente disposto, poi venuto meno - Ritardo nel rimborso - Non addebitabilità alla P.A. - Interessi di mora - Decorrenza - Nuova istanza di rimborso - Necessità.
In materia di IVA, qualora la richiesta di rimborso sia stata legittimamente sospesa con provvedimento di fermo amministrativo, poi venuto meno ma comunque ritenuto legittimo, il ritardo nel rimborso non è imputabile all'amministrazione, sicché non decorrono gli interessi di mora, che riprendono, una volta venuto meno il fermo, dalla nuova istanza di rimborso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8540 del 29/04/2016

Responsabilità della società assicuratrice per interessi, rivalutazione e spese oltre i limiti del massimale - Successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia - Estensione a dette obbligazioni accessorie - Necessità - Limite di risarcibilità ex art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, qualora la società assicuratrice debba rispondere oltre il massimale di polizza anche di interessi, rivalutazione e spese a causa del suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di detta società si verifica anche riguardo alle indicate obbligazioni accessorie senza il limite di risarcibilità indicato dall'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto il debito principale di indennizzo, anche se l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per il risarcimento del danno sia stata chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 25 della stessa legge n. 990 del 1969, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa contro l'assicuratore, azionata come titolo esecutivo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza della Corte territoriale, con la quale era stato riconosciuto che il diritto dei danneggiati, nei confronti del Fondo di Garanzia, al risarcimento, oltre il limite del massimale di legge, dei danni ulteriori poteva essere commisurato solo alla misura della rivalutazione e degli interessi del predetto massimale, risultando tale soluzione in sintonia con il titolo della responsabilità dell'assicuratore per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo che, a causa della natura del relativo debito, deve ritenersi governata dal principio dell'art. 1224 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23870 del 08/11/2006

Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro,a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016

Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, comma 2, c.c. - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., stante la speciale disciplina di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, la particolarità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, comma 2, c.c., sicché il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 c.c., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro,a cagione dell'inadempimento, ed offrirne prova rigorosa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7803 del 20/04/2016

Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016

Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016

Espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. - Interpretazione - Valore di atto di costituzione in mora - Fondamento. – Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015
In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.
– Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015

Introduzione del giudizio di opposizione alla stima anteriormente al decreto di espropriazione - Interessi sulla somma dovuta - Decorrenza dalla data del provvedimento ablativo - Necessità - Anteriorità del giudizio di opposizione - Irrilevanza. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19851 del 05/10/2015
In caso di giudizio di opposizione alla stima introdotto anteriormente all'emissione del decreto di espropriazione per pubblica utilità, a conclusione del quale sia stato ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'intero ammontare dell'indennità giudizialmente accertata, gli interessi sulla somma dovuta per il titolo in questione possono decorrere solo dalla data del provvedimento ablativo, senza che rilevi l'anteriorità del giudizio di opposizione, atteso che soltanto con il decreto di espropriazione sorge il diritto degli espropriati all'indennità e solo dalle relative date può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19851 del 05/10/2015

Debito di somma determinata in valuta estera, convertibile in moneta italiana - Natura - Debito di valuta - Costituzione in mora del debitore - Trasformazione in debito di valore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015
L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015

Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta, sicché, ai sensi dell'art. 1224 c.c., la rivalutazione è dovuta solo per la parte eccedente il danno da ritardo coperto dagli interessi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19222 del 29/09/2015

Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento - Dalla costituzione in mora - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015
Gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto per i beni perduti all'estero, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, decorrono non già dalla data della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo valore di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione (fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito), ma, presupponendo un comportamento colpevole della P.A., dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell'indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero dalla notificazione di uno specifico atto di costituzione in mora eventualmente effettuata nel corso del procedimento amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015

Danno da fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Interessi e rivalutazione monetaria - Componenti essenziali e concorrenti implicite nella domanda risarcitoria - Conseguenze - Riconoscimento anche d'ufficio e in appello - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - ultra ed extra petita - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015
Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito (nella specie, per irreversibile trasformazione di un'area da parte della P.A.), hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015

Cessione volontaria - Domanda di conguaglio - Diritto del cedente al riconoscimento della rivalutazione monetaria - Presupposto - Decorrenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17786 del 08/09/2015
Il riconoscimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., in favore del cedente che abbia domandato la determinazione del conguaglio del prezzo della cessione volontaria del bene ex art. 12 della l. n. 865 del 1971, presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., configurabile solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di quantificazione del conguaglio stesso, perché esclusivamente da tale momento l'ente espropriante - prima impossibilitato ad interferire nelle decisioni amministrative, accettate ovvero impugnate dall'espropriato, in quanto estranee alla sua sfera giuridica e legislativamente attribuite ad organi terzi - può prestare adesione alla domanda del privato od offrire un accordo transattivo, incorrendo, in mancanza di tali iniziative, in responsabilità colpevole.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17786 del 08/09/2015

Appalto di opere pubbliche - Difficoltà di esecuzione dovuta a sorpresa geologica - Equo compenso - Debito di valuta - Criteri di liquidazione - Interessi - Decorrenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17782 del 08/09/2015
In tema di appalto di opere pubbliche, l'equo compenso dovuto all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1664, comma 2, c.c., per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione conseguenti a cause geologiche (cd. sorpresa geologica), rappresenta una forma indennitaria di integrazione del corrispettivo e, pertanto, costituisce un debito di valuta anche se liquidato, secondo equità, prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore e adeguandoli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria. Peraltro, in assenza di un'espressa statuizione al riguardo, l'adeguamento al parametro inflattivo non può ritenersi comprensivo degli interessi, che sono quindi dovuti, con decorrenza dalla intimazione di pagamento ovvero dalla proposizione della domanda da parte dell'appaltatore e non già dalla formulazione di un'eventuale riserva, non implicando quest'ultima la costituzione in mora della stazione appaltante.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17782 del 08/09/2015

Riscatto agrario - Tempestivitàdel pagamento - Offerta reale - Condizioni - Cooperazione del creditore nell'adempimento - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17975 del 14/08/2014
Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 cod. civ. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e così gli effetti del riscatto, sono da ritenersi verificati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto del creditore di ricevere l'offerta, avvenuta tramite assegno circolare in ragione del divieto di pagamento in contanti imposto dalle norme speciali, e rituale l'offerta eseguita indistintamente ai due creditori, coniugi comproprietari, perché previamente presentata al loro domicilio e successivamente seguita, dopo il loro rifiuto, dall'invito a presenziare al deposito della somma su libretti bancari intestati agli aventi diritto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17975 del 14/08/2014

Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale ex art. 2855, terzo comma, cod. civ. - Riferibilità agli interessi compensativi e moratori - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014
Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario anche gli interessi, al tasso legale via via vigente, che siano maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento, ovvero al momento dell'intervento in giudizio (per i crediti azionati ai sensi degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ.), e sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca, qualunque natura essi abbiano, moratoria o corrispettiva, non potendosi escludere i primi, sia per l'impossibilità di operare una lettura dell'art. 2855 cod. civ. che correli il comma terzo al secondo (che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi), sia perché dal termine dell'annata in corso al momento del pignoramento possono decorrere solo quelli moratori.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014

Accessione invertita ex art. 938 cod. civ. - Indennità dovuta dal costruttore al proprietario del suolo - Natura - Debito di valore - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Interessi compensativi - Spettanza dal momento della domanda - - Accessione invertita ex art. 938 cod. civ. - Indennità dovuta dal costruttore al proprietario del suolo - Natura - Debito di valore - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Interessi compensativi - Spettanza dal momento della domanda - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3706 del 14/02/2013
L'indennità dovuta dal costruttore al proprietario del suolo, nell'ipotesi di accessione invertita di cui all'art. 938 cod. civ., pari al doppio del valore della superficie occupata è oggetto di un debito di valore, mirando non solo a ricostituire il patrimonio del proprietario, ma anche a ricompensarlo dei potenziali incrementi di valore non documentabili, con la conseguenza che il giudice, nel liquidare detta indennità, deve riconoscere sulla relativa somma, anche d'ufficio, gli interessi compensativi, a far data dalla domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3706 del 14/02/2013

Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana - Natura della relativa obbligazione - Debito di valore - Configurabilità - Esclusione - Debito di valuta - Sussistenza - Meccanismo di rivalutazione di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 1985 - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10793 del 16/05/2014
L'indennizzo concesso dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16 per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10793 del 16/05/2014
Cod_Civ_art_1224
Massime precedenti Conformi: N. 13359 del 2007

Ammissione tempestiva del credito al capitale - Effetti - Domanda tardiva del credito agli interessi - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per prestazioni professionali.
La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6060 del 26/03/2015

richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - in generE - Danno da "mala gestio" - Credito risarcitorio già eccedente il massimale al momento del sinistro - Liquidazione - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione - Credito risarcitorio originariamente inferiore al massimale - Criteri di liquidazione - Cumulo di rivalutazione e lucro cessante per ritardato adempimento di obbligazioni di valore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014
Il danno da "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Vedi: N. 19919 del 2008, N. 3931 del 2010 N. 10839 del 2011

Illecito extracontrattuale - Danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria - Liquidazione equitativa - Monetizzazione sotto forma di interessi - Criteri - Decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014
In materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014
Riferimenti normativi:
Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Conformi: N. 4791 del 2007

Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - L'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014
La determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l'ammontare dell'indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1127
Cod. Civ. art. 1224
Cod. Civ. art. 1277
CONDOMINIO
SOPRAELEVAZIONE

Indennizzo a favore di un proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo - Natura indennitaria e non risarcitoria - Debito di valuta - Ragioni.
L'indennizzo riconosciuto dall'art. 15 sexies, comma 3, del d.l. 29 dicembre 1995, n. 560 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74), come novellato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, al proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea ha natura indennitaria e costituisce debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 cod. civ., poiché sorge da un'attività lecita della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità, e si riferisce ad un pregiudizio riconducibile ad un fenomeno "lato sensu" naturale, per il quale l'intervento pubblicistico ha finalità solidaristiche di tenere indenni i danneggiati e non di risarcirli integralmente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014

richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Danno da "mala gestio" - Credito risarcitorio già eccedente il massimale al momento del sinistro - Liquidazione - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione - Credito risarcitorio originariamente inferiore al massimale - Criteri di liquidazione - Cumulo di rivalutazione e lucro cessante per ritardato adempimento di obbligazioni di valore - In genere. Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13537 del 13/06/2014
Il danno da "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13537 del 13/06/2014

Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale ex art. 2855, terzo comma, cod. civ. - Riferibilità agli interessi compensativi e moratori - Sussistenza - Fondamento.
Ai sensi del terzo comma dell'art. 2855 cod. civ., sono assistiti dal privilegio ipotecario anche gli interessi, al tasso legale via via vigente, che siano maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento, ovvero al momento dell'intervento in giudizio (per i crediti azionati ai sensi degli artt. 499 e 500 cod. proc. civ.), e sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca, qualunque natura essi abbiano, moratoria o corrispettiva, non potendosi escludere i primi, sia per l'impossibilità di operare una lettura dell'art. 2855 cod. civ. che correli il comma terzo al secondo (che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi), sia perché dal termine dell'annata in corso al momento del pignoramento possono decorrere solo quelli moratori.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/2014

Riforma della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore - Conseguenze - Restituzione delle somme pagate a detto titolo - Soggetto obbligato - Difensore distrattario - Configurabilità - Fondamento - Oggetto del diritto alla restituzione - Interessi dal momento del pagamento - Debenza. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013
In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento.
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3 ottobre 1994, Pa.. Alessandra e Massimiliano, figli ed eredi di Pa.. Bernardo Benedetto, esponevano che quest'ultimo, deceduto in data 1.03.1990, aveva venduto con rogito Po.. 4.6.1986 a Franco Sp.. e We.. Barbara la metà indivisa di un appartamento in Monterotondo cointestato alla moglie Eliana Pa... Lo stesso giorno, con atto autenticato dal notaio Ma..a Teresa Si.., gli acquirenti Sp.. e We.. avevano rilasciato al venditore procura irrevocabile a vendere lo stesso immobile anche a se medesimo. Contestualità e contenuto degli atti rendevano evidente la divergenza fra la volontà dichiarata e quella reale. Gli attori convenivano pertanto lo Sp.. e la We.. davanti al tribunale perché fosse accertata e dichiarata la simulazione della compravendita, e perché fossero condannati a rimborsare i canoni di affitto dell'immobile apparentemente compravenduto a far tempo dalla data dell'atto simulato. I convenuti contestavano la domanda, deducendo che avevano realmente acquistato la porzione immobiliare, a scopo di investimento. In vista di una vantaggiosa rivendita, essendo residenti altrove, avevano rilasciato la procura al venditore del quale erano buoni amici. In esito al giudizio il Tribunale adito accoglieva la domanda di simulazione e respingeva quella di rimborso dei canoni. Avverso tale decisione proponevano appello i soccombenti ed, in esito al giudizio, in cui si costituivano gli appellati, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 15 febbraio 2007, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di accertamento della simulazione; condannava l'avv. Ia.. a rimborsare allo Sp.. la somma di Euro 8.985,75 oltre interessi legali dal 15 marzo 2003; compensava le spese del doppio grado di giudizio. Avverso la detta sentenza Pa.. Alessandra e Massimiliano hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono con controricorso lo Sp.. e la We.., che hanno altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all'esame del ricorso principale, va osservato che, con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1417, 2722, 2724 c.c., nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto, contrariamente al giudice di primo grado, che essi non potessero considerarsi terzi, rispetto alle parti contraenti del negozio impugnato, e come tali liberi di provarne la simulazione per presunzione e testimoni.
Ed invero, la Corte - questo, in sintesi, il contenuto della censura - avrebbe trascurato che essi dovevano considerarsi terzi giacché chiedevano la reintegra del bene oggetto del negozio simulato nella massa ereditaria ed avrebbe sbagliato nella valutazione delle risultanze processuali, omettendo di considerare che dalle prove acquisite era emersa "una serie di elementi, tutti dettagliatamente indicati nel presente atto che, in ogni caso portano all'accertamento della simulazione del contratto tra i sigg. Pa.. Bernardo Benedetto e Sp.. - We..".
Hanno quindi concluso il motivo con i due seguenti quesiti: a) nella fattispecie in esame, gli eredi che chiedono la reintegra del bene compravenduto dal de cuius con atto che si assume simulato, sono da considerarsi terzi o parti rispetto ai contraenti ai fini dell'applicabilità dell'art. 1417 c.c.?"; b) La procura irrevocabile a vendere anche a se stesso, rogata nello stesso giorno del contratto di compravendita, può costituire principio di...

Danno da "mala gestio" - Credito risarcitorio già eccedente il massimale al momento del sinistro - Liquidazione - Cumulo di interessi e rivalutazione - Esclusione - Credito risarcitorio originariamente inferiore al massimale - Criteri di liquidazione - Cumulo di rivalutazione e lucro cessante per ritardato adempimento di obbligazioni di valore - In genere. Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13537 del 13/06/2014
Il danno da "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.
Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13537 del 13/06/2014

Credito per interessi e maggior danno da svalutazione - Costituzione in mora - Fatto costitutivo del diritto - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'attore.
Con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora è un elemento costitutivo della pretesa avente ad oggetto gli interessi e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21340 del 18/09/2013

Mutuo fondiario disciplinato dal d.P.R. n. 7 del 1976 - Inadempimento del mutuatario - Notificazione di precetto per il pagamento del debito - Effetti - Manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva prevista dall'art. 15, d.P.R. n. 7 del 1976 - Accertamento spettante al giudice di merito - Mera intimazione di pagamento del credito scaduto - Conseguenze - Scioglimento del contratto - Esclusione - Obbligo di corrispondere le rate maggiorate degli interessi ex art. 14, d.P.R. n. 7 del 1976 - Sussistenza.
In materia di mutuo fondiario disciplinato, "ratione temporis", dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, spetta al giudice di merito accertare se, mediante la notificazione di atto di precetto al mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 15 del citato d.P.R. n. 7 del 1976, dichiarando espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero, per fatti concludenti, intimando l'immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante. Ne consegue che, ove il precetto intimi soltanto il pagamento della parte di credito scaduta alla data della sua notificazione, senza che la banca manifesti la volontà di valersi della clausola risolutiva, il vincolo nascente dal contratto di mutuo persiste e il debitore potrà beneficiare della rateizzazione operata dall'originario piano di ammortamento, dovendo, tuttavia, corrispondere l'intero importo della rata stabilita secondo tale piano, maggiorata dal giorno della scadenza degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14 dello stesso d.P.R. n. 7 del 1976.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013

Limiti alla giurisdizione equitativa del giudice di pace - Rilevanza ai fini della proponibilità dell'appello (ante riforma del 2006) - Valore della causa - Criteri di determinazione.
Ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda; nondimeno, ai fini suddetti, è sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di giudizio cui è vincolato il giudice di pace.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013

Mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza sull' "an debeatur" - Configurabilità - Sussistenza.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione, ove si sia formato il giudicato di merito, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione del credito del danneggiato e la stessa, ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., decorre soltanto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012

Giudizio di rinvio - Mancata o tardiva riassunzione della causa - Conseguenze - Domanda di risarcimento del danno - Cassazione della sola parte della sentenza concernente il calcolo di interessi e rivalutazione e rigetto del motivo relativo all' "an" - Giudicato sulla spettanza degli accessori risarcitori - Configurabilità - Efficacia nel giudizio di rinvio - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione e di successiva instaurazione di un nuovo processo mediante riproposizione della domanda, conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato, in ordine all' "an debeatur", sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, quale conseguenza, nella specie, del rigetto del motivo di ricorso per cassazione riguardante la spettanza di interessi e rivalutazione e dell'accoglimento della sola censura riguardante il calcolo degli stessi, caratterizzandosi il giudizio di rinvio come fase rescissoria, il cui "thema decidendum" rimane fissato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23813 del 21/12/2012

Inadempimento del promittente venditore di un beni immobile - Risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente - Liquidazione - Criteri.
Il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (che, in caso di vendita a terzi, coincide con la trascrizione dell'atto) ed il prezzo pattuito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14714 del 30/08/2012
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
14714
2012

Interessi compensativi sul residuo prezzo di vendita di immobile - Domanda proposta per la prima volta in appello - Novità - Sussistenza - Conseguenze.
La domanda di corresponsione degli interessi compensativi sul residuo prezzo dovuto per una vendita di immobile, se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, è da considerare nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., potendo tali interessi, in quanto dotati di un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23195 del 17/11/2010

Assegnazione ad uno dei condividenti - Stima e conguaglio in danaro - Natura di debito di valore - Rivalutazione anche d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Sussistenza - Fondamento.
In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010

Espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate - Necessità - Esclusione - Proposizione per la prima nota di appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10193 del 28/04/2010

Espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate - Necessità - Esclusione - Proposizione per la prima nota di appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10193 del 28/04/2010
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
10193
2010

Risarcimento per equivalente - Riferimento al valore del bene perduto - Ulteriore danno per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario - Lucro cessante - Accertamento - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri equitativi - Ammissibilità.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'"utilitas" che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010

Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Insufficienza - Fattispecie in tema di allegazione della qualità di imprenditore ai fini della liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria in obbligazione pecuniaria.
Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere automaticamente l'effetto di prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di una circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva funzione probatoria, semplicemente allegata dall'attore, non incorre in violazione di legge o vizio di motivazione nel non aver tenuto conto, quale elemento probante, della non contestazione da parte del convenuto (fattispecie in tema di allegazione della qualità di imprenditore ai fini della liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria in obbligazione pecuniaria).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13958 del 16/06/2006

Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005

Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005

Credito - Di valuta e non di valore - Conseguenze - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rivalutazione d'ufficio - Inammissibilità - Limiti - Applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. - Condizione.
Poichè il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo esso per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio; essendo applicabile l'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 533/1973, che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "parasubordinazione".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 05/04/2005

Obbligo di rimborso - Debito di valuta - Configurabilità.
L'obbligo di rimborso a carico di partecipanti alla comunione ereditaria ed in favore del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, posto che, fin dal momento dell'estinzione del debito solidale, sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote degli altri coeredi, e perciò determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico; ne consegue che il suddetto debito è soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998

Perdita della possibilità di promozioni - Risarcimento - Valutazione e liquidazione del danno - Utilizzazione del parametro costituito dalla differenze tra retribuzioni percepite e percipiende - Adeguatamente diminuito in ragione dell'accertato grado di possibilità di promozione - Rivalutazione e interessi - Decorrenza per le singole differenze retributive mensili - Dalla data relativa alle retribuzioni prese in considerazione per il calcolo differenziale.
In tema di risarcimento del danno per la perdita della possibilità di promozione in una selezione concorsuale o a scelta, ove il giudice ritenga di assumere come parametro (con un coefficiente di riduzione adeguato alla misura accertata di tale possibilità) la differenza tra le retribuzioni percepite e quelle percipiende registrate in un dato arco di tempo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno calcolati, sugli importi risultanti dalla applicazione del suddetto coefficiente di riduzione alle singole differenze mensili, dalle date alle quali le differenze stesse si riferiscono.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2881 del 17/03/1998

Immobili non divisibili - non comoda divisibilità - conguaglio in favore del condividente con porzione del bene di minore valore - adeguamento alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene - necessità.*
In tema di divisione di beni non comodamente divisibili, il conguaglio riconosciuto ad uno dei condividenti esprime l'equivalente economico di una porzione del bene di maggiore valore attribuito all'altro condividente. Pertanto, tale conguaglio, costituendo un debito di valore, deve essere adeguato anche di ufficio ed in grado di appello, alla stregua della lievitazione del prezzo di mercato del bene, intervenuta successivamente alla stima presa a base per le operazioni divisionali. ( V 3173/79, mass n 399545; ( V 4738, mass n 388351; ( Conf 1913/80, mass n 405535).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1804 del 16/03/1984

Danno da svalutazione monetaria - ammissibilità - condizioni.
La mora dell'amministrazione nel pagamento dell'indennità di requisizione comporta, vertendosi in tema di debito di valuta ed in applicazione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., il diritto del creditore di conseguire, oltre agli interessi, il riconoscimento del maggior danno dipendente dal ritardo nell'adempimento, ivi compreso quello derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, sempreché il relativo pregiudizio venga allegato e dimostrato, ovvero, in difetto di prove dirette, sia desumibile da fatti notori o da presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 64 del 06/01/1983

Svalutazione monetaria - obbligazione pecuniaria - inadempimento - rivalutazione automatica - esclusione.*
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica un risarcimento automatico corrispondente alla misura della svalutazione, ma solo un risarcimento commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal creditore - per l'accertamento del quale e utilizzabile ogni mezzo di prova, compresi il notorio acquisito alla comune esperienza e le presunzioni desumibili dalle condizioni o qualita personali del creditore - con la conseguenza che non e consentito al giudice di provvedere d'ufficio circa il danno conseguente alla svalutazione monetaria. ( Conf 3776/79, mass n 400218 sulla prima parte).*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1981

Determinazione - potere del giudice di merito - incensurabilita in cassazione.*
In tema di liquidazione dei danni, la Determinazione del coefficiente di svalutazione, in dipendenza del diminuito potere di acquisto della moneta, rientra nei poteri del giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita. ( Conf 3051/72, mass n 360818).*
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 121 del 13/01/1975

Responsabilita contrattuale - interessi legali - decorrenza.*
Dovendosi decidere sulla decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni non si deve piu aver riguardo all'originaria obbligazione, il cui inadempimento ha causato i danni risarcibili, bensi semplicemente all'obbligazione pecuniaria di risarcimento, di cui l'oggetto principale e gia stato liquidato, e resta da determinare un oggetto accessorio.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2044 del 22/06/1972
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Accedi
Cerca in Foroeuropeo
Siti Web Giuridici
- Antitrust
- Cassa Forense
- Consiglio di Stato
- Consiglio nazionale commercialisti
- Consiglio Nazionale Forense
- Corte Costituzionale
- Corte dei Conti
- Corte di Cassazione
- Garante privacy
- Gazzetta Ufficiale - Concorsi
- Gazzetta Ufficiale Ordinaria
- Gazzetta Ufficiale Regioni
- Giustizia Amministrativa (Tar)
- Giustizia Tributaria
- Le ultime leggi in vigore
CODICI ANNOTATI
Un rivoluzionario sistema esperto seleziona le massime della Corte di Cassazione archiviate in Foroeuropeo e le collega all'articolo di riferimento creando un codice annotato e aggiornato con decine di massime. Possono essere attivati filtri di ricerca tra le massime.
eBook - manuali (motti)
MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA
- Acque pubbliche
- Adozione - Adozione dei Minori
- Agenzia (contratto di)
- Agricoltura
- Amministrativo (Atti Concessioni)
- Antichità e belle arti
- Appalti
- Arbitrato
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Assicurazione
- Associazioni e fondazioni
- Ausiliari del giudice
- Avvocati e Procuratore bis
- Avvocatura dello stato
- Azienda
- Bancario (diritto)
- Beni Immateriali - Brevetti - Marchi
- Borsa
- Capacità della persona fisica
- Circolazione stradale - Rc auto
- Civile e Procedura Civile
- Cimiteri - sepolcro (diritto di)
- Cittadinanza
- Codice della strada
- Comodato
- Competenza civile
- Comune
- Comunità europea
- Condominio - Comunione
- Concorrenza (diritto civile)
- Consorzi
- Conto corrente (contratto di)
- Contratti in genere
- Contratti agrari
- Corte dei conti
- Convenzione europea
- Costituzione della Repubblica
- Corte costituzionale
- Cosa giudicata civile
- Decreti Ministeriali
- Delibazione
- Difensore/Difensori
- Diritti umani
- Diritto comunitario
- Diritto della navigazione
- Disciplina urbanistica
- Distanze
- Demanio
- Divisione (Ereditaria - Giudiziale)
- Domanda giudiziale
- Donazione
- Edilizia popolare ed economica
- Elezioni
- Enfiteusi
- Enti pubblici
- Esecuzione forzata
- Espropriazione pubblico interesse
- Fallimento - procedure concorsuali
- Famiglia - Minori
- Fidejussione
- Fonti del diritto
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione volontaria
- Giudizio civile e penale
- Gratuito patrocinio
- Giuoco e scommesse
- Igiene e sanità pubblica
- Impiego pubblico
- Impugnazioni civili
- Industria
- Internet - Nuove tecnologie
- Interruzione del processo
- Intervento in causa
- Istruzione e scuole
- Lavoro
- Locazione
- Mandato alle liti - Procura
- Mediazione
- Notariato
- Notificazione
- Obbligazioni - singoli contratti
- Opere pubbliche (appalto di)
- Ordinamento giudiziario
- Ordine e sicurezza pubblica
- Patrimonio dello Stato e degli enti
- Patrocinio statale
- Penale - Procedura penale
- Pensioni
- Personalità (diritti della)
- Possesso
- Prescrizione civile
- Previdenza (assicurazioni sociali)
- Privacy - Riservatezza
- Procedimenti sommari
- Procedimenti speciali
- Professionisti
- Prova civile
- Procedimenti cautelari
- Procedimento civile
- Proprieta'
- Provvedimenti del giudice civile
- Poste e radio telecomunicazioni
- Pubblico ministero
- Pubblica amministrazione
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile - Professionisti
- Responsabilità patrimoniale
- Riscossione delle imposte
- Risarcimento danni
- Sanzione amministrativa
- Scuola (Diritto scolastico)
- Spese giudiziali civili
- Servitù
- Societario
- Sospensione/interruzione processo
- Sport - Diritto sportivo
- Stampa
- Stato civile
- Successioni mortis causa
- Termini processuali
- Territori ex italiani
- Regolamento confini
- Transazione
- Trascrizione
- Trasporti
- Trattati, convenzioni .. internazionali
- Tributario (in generale)
- Vendita
Menu Offcanvas Mobile
- Homepage
- Aree - Sezioni
- Attualità - news - commenti
- Cassazione massime x materia/argomento
- Glossario - Termini estratti dalla normativa
- Massime della Corte di Cassazione
- eBook - Quaderni giuridici Foroeuropeo
- Massime corte di cassazione bis
- concorsi - offerte lavoro
- Elementi di diritto processuale civile - I Manuali giuridici multimediali
- Convegni
- Convegni - Eventi - Corsi - Master
- Convegni in Videoconferenza accreditati dal CNF
- Convegni in Streaming accreditati dal CNF
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Corsi Amministratori condominio (Aggiornamento)
- Elearning - piattaforma
- Convegni videoregistrati
- Progetto giovani - Master con borsa di studio Regione Lazio
- Elenco Videoconferenze
- Scuola forense
- Avvocati
- - Ordinamento professionale
- - Codice deontologico (deontologia)
- - Notifica in proprio (L 53/1994)
- - Compenso - Parametri (Normativa - Tabelle - Calcolo)
- - Giurisprudenza C.N.F. e Corte di Cassazione
- - Giurisprudenza, Pareri, Circolari C.N.F.
- - Pagina ricordo avvocati deceduti (politica forense)
- Avvocati - Siti web Ordini Forensi
- Avvocati - utilità
- Codici Civili
- Crisi impresa
- News
- Glossario definizioni crisi di impresa e dell'insolvenza
- Convegni - Corsi - Videocorsi - Eventi
- Gestori Crisi Impresa - Professionisti accreditati Foroeuropeo
- Gestori Crisi Impresa e Insolvenza (sedi)
- NORMATIVA - GIURISPRUDENZA
- Giurisprudenza massime cassazione
- Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (annotato)
- Crisi di Impresa e dell'insolvenza (compenso)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) (2bis)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012)
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Condominio
- Login/Profili