Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo III: DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Art.1219. Costituzione in mora.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1219. Costituzione in mora.
I. Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
II. Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
la giurisprudenza
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Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Inadempimento - Presupposti - Criterio di accertamento - Prognosi postuma - Rilevanza - Fattispecie.
L'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in controversia avente ad oggetto la pretesa dell'assicurato, nei confronti dell'assicuratore, al conseguimento, tra l'altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un'azione esecutiva promossa in danno dell'assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico - aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell'indennizzo, dando rilievo alla menzionata sentenza di condanna senza considerare, tuttavia, i contenuti di quest'ultima, la sua condivisibilità e la condotta dell'assicurato, che aveva sempre negato, nel rapporto con l'assicuratore, di avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020 (Rv. 658418 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2909
corte
cassazione
14481
2020

Adempimento di debito scaduto - Esclusione - Fondamento - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca - Limiti - Ragioni.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020 (Rv. 657941 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2901
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
8992
2020

Indennizzo - Coefficiente dell'1,90 - Ulteriori interessi moratori e maggior danno - Decorrenza - Fattispecie.
In materia di indennizzo concesso dalla legge n. 16 del 1980, che ha natura di debito di valuta, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90 previsto dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985 include anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva fissato la decorrenza degli interessi in un momento anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, ritenendo che potesse integrare la costituzione in mora la mera richiesta endoprocedimentale di revisione della stima successiva alla domanda introduttiva del procedimento amministrativo di liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7468 del 19/03/2020 (Rv. 657483 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282

Risarcimento del danno - Occupazione illegittima - Risarcimento del danno da ritardo - Liquidazione - Modalità - Fondamento.
In tema di adempimento dell'obbligazione risarcitoria nell'occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione ("taxatio"), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7466 del 19/03/2020 (Rv. 657490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043

Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - "Aestimatio" del danno operata con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 -Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
COMUNITA' EUROPEA
DIRETTIVE
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
corte
cassazione
1641
2020

Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza.
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020 (Rv. 656765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1655
APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
PREZZO
CONTABILITA' DEI LAVORI

Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - diritti ed obblighi delle parti - Inadempimento del conduttore - Inerzia del locatore - Rilevanza in ordine alla richiesta di risoluzione del contratto - Esclusione.
L'inerzia del locatore nel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiterati ritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale del termine di pagamento, non potendo una condotta così equivoca indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato ad adempiere in base alla propria disponibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455

Mora dell'assicuratore - Conseguenze - Incapienza del massimale - Al momento dell'illecito dell'assicurato o sopravvenuta - Rilevanza.
Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - In genere.
In tema di "mora debendi" nell'assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all'intero debito dell'assicurato nonostante la mora dell'assicuratore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all'epoca dell'illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo, l'assicuratore in mora è tenuto a dare all'assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall'assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell'assicurato dal proprio colposo ritardo nell'adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all'epoca del sinistro, l'assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art. 1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1219

Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Insorgenza - Mora dell'assicuratore - Decorrenza - Presupposti.
Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - In genere.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi; tuttavia, l'assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente ad un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1917

Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.
Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta - In genere.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224

Responsabilità contrattuale- Credito risarcitorio- Interessi- Decorrenza.
In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 (Rv. 654951 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043

Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c. - efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - sussistenza. vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione - vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - prescrizione dell'azione
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_1219

Prescrizione civile - atti interruttivi- Relata di notificazione conforme al modello ministeriale - Idoneità a provare la notificazione della cartella - Conseguenze - Interruzione della prescrizione del credito tributario - Sussistenza - Fondamento.
In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16121 del 14/06/2019 (Rv. 654535 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_1219

Obbligazioni in genere ripetizione di indebito oggettivo - Interessi - Decorrenza - Dal giorno della "domanda" - Riferimento alla domanda giudiziale ed anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora - Sussistenza.
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2943

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Credito tributario - Eccezione di prescrizione sollevata dopo la notificazione della cartella e il sollecito di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.
L'eccezione di prescrizione del credito tributario, svolta dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione che, riguardando l'"an" e il "quantum" del tributo, rientra nella cognizione del giudice tributario, a nulla rilevando l'invio al contribuente di un successivo sollecito di pagamento, non trattandosi di un atto di esecuzione forzata, la cui cognizione è demandata al giudice ordinario, bensì di un atto assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15717 del 11/06/2019 (Rv. 654455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_1219

Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019 (Rv. 654099 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1219 – Costituzione in mora

Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti - Fattispecie.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019
Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038

Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto.
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018

Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Limiti dell'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi e moratori ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c. - Riferimento cronologico “alla data del pignoramento” - Significato - Fondamento.
Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 (Rv. 647364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_2855, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Dlgs_14_2019_art_153

Risarcimento del danno - Danno emergente e lucro cessante - Danno all'integrità psico-fisica - Danno da perdita di redditi patrimoniali futuri - Modalità di liquidazione - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza - Dal fatto illecito - Fattispecie.
In materia di liquidazione del risarcimento del danno futuro, gli interessi di mora, da calcolarsi sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, sono dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell’art. 1219 c.c.. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel quantificare il danno da lucro cessante distinguendo i redditi già perduti dal danneggiato al momento della liquidazione da quelli che sarebbero stati perduti in futuro, dopo aver compensato gli interessi moratori dovuti sui primi con la mancata applicazione dello sconto matematico sui secondi, aveva erroneamente riconosciuto gli interessi sull’intero capitale residuo dalla data della sentenza, anziché sul solo importo dovuto per il lucro cessante futuro, in quanto non oggetto della disposta compensazione, e, comunque, anch'essi dal giorno dell’illecito).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18049 del 21/07/2017

Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Prospettazione alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza - Irrilevanza.
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16465 del 04/07/2017

Accettazione beneficiata dell'eredità - Dichiarazione di credito - Atto interruttivo della prescrizione - Idoneità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
La domanda presentata, nell'ambito di un procedimento di accettazione beneficiata dell'eredità, al notaio incaricato della redazione dell'inventario, con la quale il creditore del "de cuius" chieda la soddisfazione del proprio diritto, è inidonea ad interrompere il decorso del relativo termine di prescrizione, non essendo riconducibile - stante la natura di procedimento di giurisdizione volontaria della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata - alla tassativa elencazione degli atti processuali contenuta nell'art. 2943, comma 1, c.c. né, tantomeno, essendo idonea, siccome rivolta verso di un ausiliario del magistrato, a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, ex art. 2943, ultimo comma, c.c., salvo che la domanda suddetta venga notificata, oltre che al notaio, anche agli eredi del debitore, rendendoli in tal modo edotti, quali soggetti obbligati, dell'esistenza di una pretesa nei loro confronti e dell'intenzione del creditore di farla valere, chiedendone l'adempimento, con l'effetto sostanziale di costituirli in mora.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 12950 del 23/05/2017

Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL – Successione "ex lege" delle regioni o delle Gestioni stralcio nei rapporti delle USL soppresse – Conseguenze sulla prescrizione dei diritti – Atti interruttivi indirizzati alla AUSL – Inefficacia.
In seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si è verificata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4392 del 21/02/2017

Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza - Fattispecie in tema di giudizio arbitrale.
In tema di appalto di opere pubbliche, la "riserva" della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (nella specie, arbitrale), quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attuarsi per la relativa proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016

Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016

Clausola di delega - Delegataria - Richiesta di pagamento nei confronti della delegataria - Interruzione della prescrizione - Effetti nei confronti delle coassicuratrici deleganti a beneficio dell'assicurato - Sussistenza - Condizioni.
In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto con cui l'assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell'indennità nei confronti della compagnia "delegataria" è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano "svolti" dall'assicuratore unicamente nei confronti della delegataria, tenuta ad informare le compagnie coassicuratrici.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16862 del 10/08/2016

Costituzione in mora dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Decorrenza.
In ambito tributario, in caso di ritardato rimborso d'imposta, la mora dell'Amministrazione finanziaria, da cui può decorrere, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto del contribuente al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., si realizza, ex art. 1219, comma 1, c.c., in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione e, dall'altro, della scadenza del termine di novanta giorni concesso all'Amministrazione per procedere alla liquidazione, non essendo condizione imprescindibile la sua liquidità, sicché è irrilevante che il credito sia o possa essere contestato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16797 del 09/08/2016

Adempimento di debito scaduto - Esclusione - Fondamento - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca - Limiti - Ragioni.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c. , traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 19/04/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
7747
2016

Adempimento di debito scaduto - Esclusione - Fondamento - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca - Limiti - Ragioni.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c. , traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 19/04/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
7747
2016

Atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di appello avverso sentenza resa in giudizio estinto.
Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016

Atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di appello avverso sentenza resa in giudizio estinto.
Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016

Fattura commerciale - Idoneità a costituire in mora il debitore - Condizioni e limiti.
L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016

Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016

Fattura commerciale - Idoneità a costituire in mora il debitore - Condizioni e limiti.
L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016

Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016

Espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. - Interpretazione - Valore di atto di costituzione in mora - Fondamento. – Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015
In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.
– Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015

Lettera raccomandata di costituzione in mora - Produzione in giudizio di copia della lettera e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015

Debito di somma determinata in valuta estera, convertibile in moneta italiana - Natura - Debito di valuta - Costituzione in mora del debitore - Trasformazione in debito di valore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015
L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015

Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015

Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento - Dalla costituzione in mora - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015
Gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto per i beni perduti all'estero, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, decorrono non già dalla data della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo valore di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione (fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito), ma, presupponendo un comportamento colpevole della P.A., dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell'indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero dalla notificazione di uno specifico atto di costituzione in mora eventualmente effettuata nel corso del procedimento amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015

Interessi moratori - Decorrenza - Costituzione in mora della P.A. - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015
Gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015

Illecito extracontrattuale - Danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria - Liquidazione equitativa - Monetizzazione sotto forma di interessi - Criteri - Decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014
In materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014
Riferimenti normativi:
Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Conformi: N. 4791 del 2007

Crediti per fitti e pigioni - Decorrenza degli interessi - Preventiva costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014
Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014

Crediti per fitti e pigioni - Decorrenza degli interessi - Preventiva costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014

Credito per interessi e maggior danno da svalutazione - Costituzione in mora - Fatto costitutivo del diritto - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'attore.
Con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora è un elemento costitutivo della pretesa avente ad oggetto gli interessi e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21340 del 18/09/2013

Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005

Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005

U.S.L. della Regione Sicilia - Debiti nei confronti dei farmacisti - Scadenza ex art. 10 dell'Accordo 27 giugno 1979 - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Atto di costituzione in mora - Inidoneità.
Con riguardo al debito di una U.S.L. della Regione Sicilia nei confronti di un farmacista, l'accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, n. 94, non determina uno spostamento del 'locus destinatae solutionis', in quanto stabilisce una mera semplificazione delle modalità di riscossione del credito e non introduce deroghe al sistema di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, il che comporta che luogo d'adempimento dell'obbligazione è la sede dell'ufficio di tesoreria dell'U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto bancario o postale intestato ai beneficiari, con la conseguenza che il diritto agli interessi moratori ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., sorge solo a seguito della costituzione in mora del debitore, che non può ritenersi integrata dal mero invio, da parte dei farmacisti, delle distinte riepilogative mensili previste dal succitato d.P.R., poichè, secondo l'accordo nazionale sopra richiamato, il credito del farmacista nasce soltanto successivamente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005
fine
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