Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - Interessi moratori - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12905 del 14/05/2025 (Rv. 675360 - 01)Procedimento liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza. Obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2233 …...
Inadempimento - costituzione in mora - contenuto e forma dell'atto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26286 del 27/09/2025 (Rv. 676707-01)Fattura commerciale dell'avvocato - Emissione e trasmissione ad un terzo - Effetti - Costituzione in mora - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26286 del 27/09/2025 (Rv. 676707-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1335 , Cod_Civ_art_2943 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14691 del 31/05/2025 (Rv. 674987 - 01)Risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) - Richiesta di risarcimento del danneggiato - Scadenza del termine per la formulazione di proposta di risarcimento - Inerzia dell'assicuratore - Conseguente domanda di adempimento coattivo - Esclusione - Ragioni - Effetti di tale inerzia.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS ex artt. 7 e 148, comma 10, c.ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento ex art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti all'esito del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14691 del 31/05/2025 (Rv. 674987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_096 …...
Obbligazioni - mora della p.a. - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13249 del 19/05/2025 (Rv. 674830 - 01)Restituzioni all’esportazione - Reg. CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell’Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza.
In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13249 del 19/05/2025 (Rv. 674830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219
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Obbligazioni pecuniarie - interessi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12905 del 14/05/2025 (Rv. 675360-01)Moratori - avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - Procedimento liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo – Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.
Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12905 del 14/05/2025 (Rv. 675360-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2233 …...
Interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 25/04/2025 (Rv. 674838-01)Costituzione in mora - Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Intimazione scritta ad adempiere effettuata dal legale - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Fattispecie.
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 25/04/2025 (Rv. 674838-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1392 …...
Assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024 (Rv. 671157-01)Obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. - Oggetto del rischio assicurato - Momento in cui l’assicurato causa un danno a terzi - Pagamento del risarcimento da parte dell'assicurato - Irrilevanza - Inadempimento dell’assicurazione - Presupposti.
Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024 (Rv. 671157-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1219 …...
Intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - dell'obbligato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12473 del 08/05/2024 (Rv. 671294-01)Istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. previo deposito della somma dovuta - Sottrazione del debitore agli effetti della mora debendi - Sussistenza - Fattispecie.
La presentazione dell'istanza di estromissione ex art. 109 c.p.c. con richiesta di emanazione di un provvedimento di sequestro liberatorio sottrae il debitore istante dagli effetti della mora debendi, implicando la manifestazione della volontà di corrispondere la sorte capitale in favore della parte che risulterà averne diritto all'esito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto arrestare la decorrenza degli interessi moratori dalla data in cui la parte debitrice aveva proposto l'istanza di estromissione dal giudizio, previo deposito della somma dovuta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12473 del 08/05/2024 (Rv. 671294-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_109, Cod_Proc_Civ_art_687, Cod_Civ_art_1219 …...
Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo - Interessi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 (Rv. 670880-01)Decorrenza - Dal giorno della "domanda" - Riferimento alla domanda giudiziale ed anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora - Sussistenza.
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 (Rv. 670880-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2943 …...
Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8286 del 27/03/2024 (Rv. 670621-01)Impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore - Risoluzione - Esclusione - Effetti - Sospensione - Messa in mora - Interesse del debitore - Necessità che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità - Fattispecie.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea. (Fattispecie relativa all'interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8286 del 27/03/2024 (Rv. 670621-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1464, Cod_Civ_art_1219 …...
Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 36180 del 28/12/2023 (Rv. 669880 - 01)Rimborso di tributi non dovuti - Riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Decorrenza - Scadenza del termine ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.
In tema di rimborso di tributi non dovuti, una volta riconosciuto il diritto al maggior danno da rivalutazione monetaria del credito del contribuente verso l’amministrazione finanziaria, nei limiti presuntivi della differenza tra rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annuo ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, la relativa decorrenza deve essere identificata - ove l'istanza sia individuata nel deposito della dichiarazione nella scadenza del termine previsto dall'art. 36 bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dalla quale l'amministrazione si trova in mora, in base alla regola di cui all'art. 1219, comma 2, n. 3), c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 36180 del 28/12/2023 (Rv. 669880 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224 …...
Pubblica amministrazione - contratti - in genere Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35092 del 14/12/2023 (Rv. 669636 - 01)Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori - Prestazione di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N. - Natura - Contratto a favore di terzi - Ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione obbligata - Conseguenze - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità.
Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35092 del 14/12/2023 (Rv. 669636 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1411 …...
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32426 del 22/11/2023 (Rv. 669602 - 01)Organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - in genere -Costituzione in mora dell'Usl – Modalità - Richiesta scritta del creditore - Necessità - Trasmissione delle distinte riepilogative - Equipollenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di debito di un'azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica - ai sensi dell'art. 10 dell’Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l'invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32426 del 22/11/2023 (Rv. 669602 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1182 …...
Prescrizione civile - interruzione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25650 del 01/09/2023 (Rv. 668888 - 01)Atti interruttivi - costituzione in mora - igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Successione delle regioni nei rapporti obbligatori delle soppresse USL ex l. n. 724 del 1994 - Richiesta di risarcimento indirizzata alla AUSL in luogo della Gestione liquidatoria - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Ragioni.
La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25650 del 01/09/2023 (Rv. 668888 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_1219 …...
Obbligo di corresponsione del canone – Cass. n. 12213/2023Locazione - affitto - Contratto di affitto di cava - Norme in materia di locazione - Estensione analogica - Conseguenze - Cessazione del rapporto contrattuale - Obbligo di corresponsione del canone - Termine - Effettiva riconsegna - Sussistenza - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione, con la conseguenza che - pur quando il rapporto venga risolto, contrattualmente o giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c. non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene e fino al momento dell'effettiva riconsegna, la quale può avvenire mediante formale restituzione del bene al locatore ovvero con il suo rilascio in condizioni tali da essere per quello disponibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12213 del 08/05/2023 (Rv. 667581 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_1590
Corte
Cassazione
12213
2023 …...
Debiti di valore derivanti da fatto illecito – Cass. n. 4938/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere - Debiti di valore derivanti da fatto illecito - Interessi compensativi - Specifica domanda - Necessità - Ragioni.
Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 (Rv. 667257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_112
Corte
Cassazione
4938
2023 …...
Lucro cessante – Cass. n. 2979/2023Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - interessi - Lucro cessante - Computo - Criteri - Decorrenza in ipotesi di responsabilità extracontrattuale - Dal giorno dell'evento dannoso.
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023 (Rv. 666698 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2043
Corte
Cassazione
2979
2023 …...
Azione di ripetizione di indebito – Cass. n. 36595/2022Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Ambito applicativo - Azione di ripetizione di indebito - Esclusione - Fondamento.
Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022 (Rv. 666458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219
Corte
Cassazione
36595
2022 …...
Riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale – Cass. n. 35480/2022Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Obbligazioni - arricchimento senza causa - Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido ed efficace - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell'indennizzo - Riconoscimento di rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale - Necessità - Maggiorazioni previste da tariffe professionali - Esclusione.
Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35480 del 02/12/2022 (Rv. 666352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2041, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224
Corte
Cassazione
35480
2022 …...
Liquidazione con perizia contrattuale – Cass. n. 31345/2022Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - valore delle cose assicurate - Assicurazione - Credito indennitario - Liquidazione con perizia contrattuale - Trasformazione da debito di valore a debito di valuta al momento del deposito della perizia.
In tema di assicurazione, il credito indennitario dell'assicurato, se liquidato convenzionalmente con perizia contrattuale, si trasforma da obbligazione di valore in obbligazione di valuta al momento del deposito della perizia.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31345 del 24/10/2022 (Rv. 666079 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1221, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1904
Corte
Cassazione
31345
2022 …...
Atto interruttivo della prescrizione – Cass. n. 24913/2022Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere - Atto interruttivo della prescrizione - Requisiti - Richiesta o intimazione - Costituzione in mora - Nozione - Fattispecie.
L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 del 18/08/2022 (Rv. 665583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_1219
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24913
2022 …...
Mera iscrizione di ipoteca – Cass. n. 14213/2022Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Iscrizione di ipoteca - Atto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
La mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituire in mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14213 del 05/05/2022 (Rv. 664962 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2954, Cod_Civ_art_1219
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Cassazione
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Difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro – Cass. n. 4668/2022Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento – massimale - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - Decorso del termine di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. - Mora dell'assicuratore - Difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro, intervento di assicuratori sociali o mancanza di prova di alcune voci di danno - Esclusione della mora - Insussistenza - Ammontare del debito in rapporto al massimale - Conseguenze.
L'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, allorquando versi in mora (condizione, questa, che si verifica in virtù del mero decorso del termine ex art. 148, commi 1 e 2, c.ass., e che non è esclusa dalla difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro o dall'intervento delle assicurazioni sociali o, ancora, dal difetto di prova di alcune voci di danno richieste dalla vittima), è tenuto, nel caso in cui il debito sia inferiore al massimale, a pagare al danneggiato gli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile ex art. 1219 c.c. (calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), e laddove, invece, il debito sia superiore al detto massimale, a corrispondere gli interessi di mora su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1224, commi 1 e 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4668 del 14/02/2022 (Rv. 664075 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1218
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Pagamento in acconto di un debito – Cass. n. 41489/2021Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Pagamento in acconto di un debito - Rinuncia alla prescrizione - Effetto automatico - Esclusione - Incompatibilità con la volontà di avvalersene - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, all'esito di un giudizio di fatto fondato sulla mancata contestazione, da un lato, della sussistenza del rapporto negoziale sotteso alla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti degli eredi del proprio cliente, nonché dell'effettivo svolgimento delle relative prestazioni professionali e, dall'altro, dell'indicazione, riportata sulle fatture conseguentemente emesse, dell'avvenuto loro pagamento, da parte del "de cuius", quale acconto sulla maggior somma dovuta, ha attribuito a tali pagamenti effetto interruttivo della prescrizione del credito).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41489 del 24/12/2021 (Rv. 663328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2944, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_2956, Cod_Civ_art_2957, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2697
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Interessi compensativi (o risarcitori) – Cass. n. 39376/2021Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere - Interessi compensativi (o risarcitori) - Decorrenza - Funzione - Natura - Componente dei danni - Conseguenze - Necessità di apposita domanda - Esclusione.
Gli interessi ”compensativi” (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all’equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d’ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021 (Rv. 663173 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_112
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39376
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Obbligazione pecuniaria – Cass. n. 39028/2021Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazione pecuniaria - Determinazione del "forum destinatae solutionis" e della "mora ex re" - Ricorrenza del requisito della liquidità - Contenuto del titolo - Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, c.p.c. - Contestazioni su "an" e "quantum" - Irrilevanza.
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1277, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
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Interruzione della prescrizione e intimazione di pagamento – Cass. n. 24677/2021Sanzioni amministrative - applicazione - prescrizione - Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Interruzione della prescrizione - Intimazione di pagamento - Contenuto - Identificazione delle cartelle - Corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione - Sufficienza - Esclusione - Ragione.
In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24677 del 14/09/2021 (Rv. 662290 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2943
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2021 …...
Azione di accertamento negativo di un debito – Cass. n. 21799/2021Prescrizione civile - previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - interruzione - atti interruttivi - Azione di accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di rigetto della domanda attorea - Efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l'INPS chiedeva solo il rigetto dell'azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21799 del 29/07/2021 (Rv. 661847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_1219
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2021 …...
Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva – Cass. n. 15140/2021Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Chiara indicazione del soggetto obbligato - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Ricorrenza - Apprezzamento rimesso al giudice di merito - Fattispecie.
AL fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 (Rv. 661357 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2943 …...
Procedure contabili di liquidazione - Ritardo colpevole – Cass. n. 13763/2021Pubblica amministrazione - obbligazioni - mora della p.a. – interessi - Procedure contabili di liquidazione - Ritardo colpevole - Responsabilità ex artt. 1218 e 1224 c.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di obbligazioni della P.A., l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di ritardo nella liquidazione, la deroga ai principi di cui agli artt. 1218 e 1224, comma 1, c.c., sicchè l'Amministrazione in quanto colposamente inadempiente ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti emesso il relativo titolo di spesa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, a seguito del ritardato pagamento dei compensi spettanti per le prestazioni rese da una struttura accreditata dal SSN, liquidati secondo una procedura automatizzata ritenuta inidonea ad incidere sull'imputabilità del ritardo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13763 del 20/05/2021 (Rv. 661437 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224 …...
Principio "in illiquidis non fit mora" – Cass. n. 10599/2021Obbligazioni in genere - "dies interpellat pro homine" - "in illiquidis non fit mora" - Operatività del principio - Esclusione - Contestazione dell'entità del credito - Conseguenze in tema di interessi moratori.
La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10599 del 22/04/2021 (Rv. 661145 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224 …...
Diritti di obbligazione – Cass. n. 4792/2021Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità e certezza - Accertamento "ex ante" - Criteri - Fattispecie. Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie In genere.
In tema di competenza per territorio, se l’attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l’illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell’attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021 (Rv. 660674 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Cass. n. 14481/2020Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Inadempimento - Presupposti - Criterio di accertamento - Prognosi postuma - Rilevanza - Fattispecie.
L'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in controversia avente ad oggetto la pretesa dell'assicurato, nei confronti dell'assicuratore, al conseguimento, tra l'altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un'azione esecutiva promossa in danno dell'assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico - aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell'indennizzo, dando rilievo alla menzionata sentenza di condanna senza considerare, tuttavia, i contenuti di quest'ultima, la sua condivisibilità e la condotta dell'assicurato, che aveva sempre negato, nel rapporto con l'assicuratore, di avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020 (Rv. 658418 - 01 …...
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Cass. n. 8992/2020 Adempimento di debito scaduto - Esclusione - Fondamento - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca - Limiti - Ragioni.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8992 del 15/05/2020 (Rv. 657941 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_2901
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
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Territori ex italiani - Beni italiani confiscati all'estero – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7468 del 19/03/2020 (Rv. 657483 - 01)Indennizzo - Coefficiente dell'1,90 - Ulteriori interessi moratori e maggior danno - Decorrenza - Fattispecie.
In materia di indennizzo concesso dalla legge n. 16 del 1980, che ha natura di debito di valuta, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90 previsto dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985 include anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva fissato la decorrenza degli interessi in un momento anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, ritenendo che potesse integrare la costituzione in mora la mera richiesta endoprocedimentale di revisione della stima successiva alla domanda introduttiva del procedimento amministrativo di liquidazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7468 del 19/03/2020 (Rv. 657483 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282 …...
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7466 del 19/03/2020 (Rv. 657490 - 01)Risarcimento del danno - Occupazione illegittima - Risarcimento del danno da ritardo - Liquidazione - Modalità - Fondamento.
In tema di adempimento dell'obbligazione risarcitoria nell'occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione ("taxatio"), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7466 del 19/03/2020 (Rv. 657490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_2043 …...
Comunita' europea - direttive – Cass. n. 1641/2020Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - "Aestimatio" del danno operata con l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 -Liquidazione - Criteri - Interessi moratori - Spettanza - Rivalutazione ed interessi compensativi - Esclusione - Prova di circostanze ulteriori idonee ad incidere sulla somma dovuta - Condizioni.
COMUNITA' EUROPEA
DIRETTIVE
In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020 (Rv. 656556 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2056
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Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilita' dei lavori - riserve - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020 (Rv. 656765 - 01)Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza.
In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020 (Rv. 656765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1655
APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
PREZZO
CONTABILITA' DEI LAVORI
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Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 02)Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - diritti ed obblighi delle parti - Inadempimento del conduttore - Inerzia del locatore - Rilevanza in ordine alla richiesta di risoluzione del contratto - Esclusione.
L'inerzia del locatore nel richiedere il puntuale adempimento del canone rispetto a pur reiterati ritardi del conduttore non va interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale del termine di pagamento, non potendo una condotta così equivoca indurre il conduttore a ritenere di essere autorizzato ad adempiere in base alla propria disponibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455 …...
Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 06)Mora dell'assicuratore - Conseguenze - Incapienza del massimale - Al momento dell'illecito dell'assicurato o sopravvenuta - Rilevanza.
Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - In genere.
In tema di "mora debendi" nell'assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all'intero debito dell'assicurato nonostante la mora dell'assicuratore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all'epoca dell'illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo, l'assicuratore in mora è tenuto a dare all'assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall'assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell'assicurato dal proprio colposo ritardo nell'adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all'epoca del sinistro, l'assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art. 1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 06)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1219 …...
Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 05)Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze.
Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta - In genere.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019 (Rv. 655963 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1224 …...
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01)Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c. - efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - sussistenza. vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione - vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - prescrizione dell'azione
In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_1219 …...
Interruzione della prescrizione del credito tributario - Cass. Ord. 16121/2019Prescrizione civile - atti interruttivi- Relata di notificazione conforme al modello ministeriale - Idoneità a provare la notificazione della cartella - Conseguenze - Interruzione della prescrizione del credito tributario - Sussistenza - Fondamento.
In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16121 del 14/06/2019 (Rv. 654535 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_1219 …...
Ripetizione dell'indebito oggettivo – Cass. Sent 15895/2019Obbligazioni in genere ripetizione di indebito oggettivo - Interessi - Decorrenza - Dal giorno della "domanda" - Riferimento alla domanda giudiziale ed anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora - Sussistenza.
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2943 …...
Formazione dello stato passivo - Credito tributario – Cass. Ord. 15717/2019Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Credito tributario - Eccezione di prescrizione sollevata dopo la notificazione della cartella e il sollecito di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.
L'eccezione di prescrizione del credito tributario, svolta dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione che, riguardando l'"an" e il "quantum" del tributo, rientra nella cognizione del giudice tributario, a nulla rilevando l'invio al contribuente di un successivo sollecito di pagamento, non trattandosi di un atto di esecuzione forzata, la cui cognizione è demandata al giudice ordinario, bensì di un atto assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, impugnabile davanti alle commissioni tributarie.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15717 del 11/06/2019 (Rv. 654455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_1219 …...
Obbligazioni pecuniarie - saggio degli interessi – Cass. 14911/2019Obbligazioni "ex contractu" - Inadempimento - Interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Condizioni.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019 (Rv. 654099 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1219 – Costituzione in mora
Cod. Civ. art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Cod. Civ. art. 1284 – Saggio degli interessi …...
Adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti - Fattispecie.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019
Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038 …...
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto.
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018
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Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 (Rv. 647364 - 01)Crediti per capitale assistiti da ipoteca - Limiti dell'estensione della garanzia ipotecaria agli interessi corrispettivi e moratori ex art. 2855, commi 2 e 3, c.c. - Riferimento cronologico “alla data del pignoramento” - Significato - Fondamento.
Nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4927 del 02/03/2018 (Rv. 647364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1284, Cod_Civ_art_2855, Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Dlgs_14_2019_art_153 …...
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18049 del 21/07/2017Risarcimento del danno - Danno emergente e lucro cessante - Danno all'integrità psico-fisica - Danno da perdita di redditi patrimoniali futuri - Modalità di liquidazione - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza - Dal fatto illecito - Fattispecie.
In materia di liquidazione del risarcimento del danno futuro, gli interessi di mora, da calcolarsi sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, sono dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell’art. 1219 c.c.. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel quantificare il danno da lucro cessante distinguendo i redditi già perduti dal danneggiato al momento della liquidazione da quelli che sarebbero stati perduti in futuro, dopo aver compensato gli interessi moratori dovuti sui primi con la mancata applicazione dello sconto matematico sui secondi, aveva erroneamente riconosciuto gli interessi sull’intero capitale residuo dalla data della sentenza, anziché sul solo importo dovuto per il lucro cessante futuro, in quanto non oggetto della disposta compensazione, e, comunque, anch'essi dal giorno dell’illecito).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18049 del 21/07/2017
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16465 del 04/07/2017Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Prospettazione alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza - Irrilevanza.
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16465 del 04/07/2017
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - costituzione in mora - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 12950 del 23/05/2017Accettazione beneficiata dell'eredità - Dichiarazione di credito - Atto interruttivo della prescrizione - Idoneità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
La domanda presentata, nell'ambito di un procedimento di accettazione beneficiata dell'eredità, al notaio incaricato della redazione dell'inventario, con la quale il creditore del "de cuius" chieda la soddisfazione del proprio diritto, è inidonea ad interrompere il decorso del relativo termine di prescrizione, non essendo riconducibile - stante la natura di procedimento di giurisdizione volontaria della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata - alla tassativa elencazione degli atti processuali contenuta nell'art. 2943, comma 1, c.c. né, tantomeno, essendo idonea, siccome rivolta verso di un ausiliario del magistrato, a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, ex art. 2943, ultimo comma, c.c., salvo che la domanda suddetta venga notificata, oltre che al notaio, anche agli eredi del debitore, rendendoli in tal modo edotti, quali soggetti obbligati, dell'esistenza di una pretesa nei loro confronti e dell'intenzione del creditore di farla valere, chiedendone l'adempimento, con l'effetto sostanziale di costituirli in mora.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 12950 del 23/05/2017
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Igiene e sanita' pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4392 del 21/02/2017Soppressione delle USL e istituzione delle AUSL – Successione "ex lege" delle regioni o delle Gestioni stralcio nei rapporti delle USL soppresse – Conseguenze sulla prescrizione dei diritti – Atti interruttivi indirizzati alla AUSL – Inefficacia.
In seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si è verificata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4392 del 21/02/2017
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Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori - riserve – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016Configurabilità della riserva come atto di costituzione in mora - Esclusione - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza - Fattispecie in tema di giudizio arbitrale.
In tema di appalto di opere pubbliche, la "riserva" della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (nella specie, arbitrale), quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attuarsi per la relativa proposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19604 del 30/09/2016
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Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - coassicurazioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16862 del 10/08/2016Clausola di delega - Delegataria - Richiesta di pagamento nei confronti della delegataria - Interruzione della prescrizione - Effetti nei confronti delle coassicuratrici deleganti a beneficio dell'assicurato - Sussistenza - Condizioni.
In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto con cui l'assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell'indennità nei confronti della compagnia "delegataria" è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano "svolti" dall'assicuratore unicamente nei confronti della delegataria, tenuta ad informare le compagnie coassicuratrici.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16862 del 10/08/2016
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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16797 del 09/08/201Costituzione in mora dell'Amministrazione finanziaria - Presupposti - Decorrenza.
In ambito tributario, in caso di ritardato rimborso d'imposta, la mora dell'Amministrazione finanziaria, da cui può decorrere, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto del contribuente al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., si realizza, ex art. 1219, comma 1, c.c., in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione e, dall'altro, della scadenza del termine di novanta giorni concesso all'Amministrazione per procedere alla liquidazione, non essendo condizione imprescindibile la sua liquidità, sicché è irrilevante che il credito sia o possa essere contestato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16797 del 09/08/2016
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Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - ambito oggettivo - Cass. n. 7747/2016Adempimento di debito scaduto - Esclusione - Fondamento - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca - Limiti - Ragioni.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c. , traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 19/04/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
7747
2016 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - ambito oggettivo – Cass. n. 7747/2016 (02)Adempimento di debito scaduto - Esclusione - Fondamento - Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti - Revoca - Limiti - Ragioni.
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c. , traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 19/04/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
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7747
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016Atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di appello avverso sentenza resa in giudizio estinto.
Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016Atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di appello avverso sentenza resa in giudizio estinto.
Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016
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Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - contenuto e forma dell'atto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016Fattura commerciale - Idoneità a costituire in mora il debitore - Condizioni e limiti.
L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016
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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - interessi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016
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Obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora - contenuto e forma dell'atto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016Fattura commerciale - Idoneità a costituire in mora il debitore - Condizioni e limiti.
L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 05/04/2016
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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - interessi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015Lettera raccomandata di costituzione in mora - Produzione in giudizio di copia della lettera e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015
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Obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015Debito di somma determinata in valuta estera, convertibile in moneta italiana - Natura - Debito di valuta - Costituzione in mora del debitore - Trasformazione in debito di valore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015
L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015
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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015Idoneità dell'atto ad avere efficacia interruttiva - Condizioni - Esplicitazione di una precisa pretesa o intimazione di pagamento - Necessità - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015
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Territori ex italiani - Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento - Dalla costituzione in mora - Sussistenza. Corte di Cassazione,Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Interessi moratori - Decorrenza - Dalla domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo - Esclusione - Fondamento - Dalla costituzione in mora - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015
Gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto per i beni perduti all'estero, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, decorrono non già dalla data della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo valore di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione (fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito), ma, presupponendo un comportamento colpevole della P.A., dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell'indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero dalla notificazione di uno specifico atto di costituzione in mora eventualmente effettuata nel corso del procedimento amministrativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16547 del 06/08/2015
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Pubblica amministrazione - obbligazioni - mora della p.a. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015Interessi moratori - Decorrenza - Costituzione in mora della P.A. - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015
Gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 25/09/2015
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risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014Illecito extracontrattuale - Danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria - Liquidazione equitativa - Monetizzazione sotto forma di interessi - Criteri - Decorrenza - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014
In materia di fatto illecito extracontrattuale, il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014Riferimenti normativi:Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Massime precedenti Conformi: N. 4791 del 2007 …...
locazione - obbligazioni del conduttore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014Crediti per fitti e pigioni - Decorrenza degli interessi - Preventiva costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014
Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014
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Locazione - obbligazioni del conduttore - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014Crediti per fitti e pigioni - Decorrenza degli interessi - Preventiva costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria - ai fini della decorrenza degli interessi - la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25853 del 09/12/2014
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Pubblica amministrazione - obbligazioni - mora della p.a. - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21340 del 18/09/2013Credito per interessi e maggior danno da svalutazione - Costituzione in mora - Fatto costitutivo del diritto - Conseguenze - Onere probatorio a carico dell'attore.
Con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora è un elemento costitutivo della pretesa avente ad oggetto gli interessi e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21340 del 18/09/2013
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Pubblica amministrazione - obbligazioni - mora della p.a. – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005
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Pubblica amministrazione - obbligazioni - mora della p.a. - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005Regione Puglia - Disciplina dei pagamenti - Esecuzione presso la tesoreria dell'ente - Natura "quérable" dell'obbligazione - Conseguenze - Mora "ex re" - Esclusione - Specifica intimazione scritta - Necessità - Invio della fattura - Sufficienza - Esclusione.
Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica - e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 - stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura "quérable" dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, cod. civ., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, cod. civ. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11016 del 25/05/2005
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Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005U.S.L. della Regione Sicilia - Debiti nei confronti dei farmacisti - Scadenza ex art. 10 dell'Accordo 27 giugno 1979 - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Atto di costituzione in mora - Inidoneità.
Con riguardo al debito di una U.S.L. della Regione Sicilia nei confronti di un farmacista, l'accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, n. 94, non determina uno spostamento del 'locus destinatae solutionis', in quanto stabilisce una mera semplificazione delle modalità di riscossione del credito e non introduce deroghe al sistema di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, il che comporta che luogo d'adempimento dell'obbligazione è la sede dell'ufficio di tesoreria dell'U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto bancario o postale intestato ai beneficiari, con la conseguenza che il diritto agli interessi moratori ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., sorge solo a seguito della costituzione in mora del debitore, che non può ritenersi integrata dal mero invio, da parte dei farmacisti, delle distinte riepilogative mensili previste dal succitato d.P.R., poichè, secondo l'accordo nazionale sopra richiamato, il credito del farmacista nasce soltanto successivamente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9369 del 05/05/2005
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