Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo II: DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Sezione I: DELL'ADEMPIMENTO IN GENERALE Sezione II: DEL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE Art.1203. Surrogazione legale.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1203. Surrogazione legale.
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
la giurisprudenza
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