Adempimento - pagamento - quietanza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3143 del 07/02/2025 (Rv. 673884-01)Appalto (contratto di) - corrispettivo - pagamento - Fattura quietanzata - Solo per la manodopera - Liberazione del debitore - Anche per gli ulteriori oneri accessori - Esclusione - Ragioni.
In tema di appalto, quando la fattura quietanzata si riferisce alla sola manodopera impiegata, la conseguente liberazione non si estende agli ulteriori oneri accessori e di sicurezza, che sono quelli collegati all'opera appaltata da un nesso di consequenzialità e non ricomprendono solo i costi di manodopera, ma anche le manutenzioni e i servizi connessi all'esecuzione dell'appalto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3143 del 07/02/2025 (Rv. 673884-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1362 …...
Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14624 del 24/05/2024 (Rv. 671368-01)Quietanza - Prova dell’effettivo versamento dell’IVA - Esclusione - Fondamento.
La quietanza, anche quando é contenuta in un atto notarile, non dimostra l'effettivo versamento dell'IVA da parte dell'acquirente al venditore. Infatti, in tutti i casi in cui è indispensabile l'emissione della fattura, l'IVA deve essere indicata separatamente dal prezzo e, di conseguenza, la quietanza non può costituire una rinuncia implicita al suo pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14624 del 24/05/2024 (Rv. 671368-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1199 …...
Adempimento - pagamento - quietanza - destinatario - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14130 del 21/05/2024 (Rv. 671169-01)Indicazione di pagamento - Quietanza - Effetti - Liberazione del soggetto indicato dalla prova di avere restituito al creditore l'importo riscosso - Esclusione - Fattispecie.
Se il debitore adempie l'obbligazione nelle mani della persona indicata dal creditore, la quietanza rilasciata da quest'ultimo costituisce prova dell'adempimento e della liberazione del debitore, ma non della restituzione al creditore di quanto ricevuto dall'accipiens. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, sulla base della quietanza rilasciata a una banca dal creditore, aveva rigettato la domanda da quest'ultimo proposta nei confronti della moglie, volta alla relativa restituzione della somma che la aveva incaricata di riscuotere).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14130 del 21/05/2024 (Rv. 671169-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1188, Cod_Civ_art_1199 …...
Adempimento - pagamento - quietanza - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12685 del 09/05/2024 (Rv. 671497-01)Pagamento mediante assegno bancario - Dichiarazione di ricezione del pagamento - Qualificazione come quietanza in senso tecnico - Esclusione - Mera dichiarazione di scienza di ricezione dell’assegno - Fondamento.
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12685 del 09/05/2024 (Rv. 671497-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1198, Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2732, Cod_Civ_art_2735 …...
Obbligazioni in genere - adempimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023 (Rv. 668481 - 01)Pagamento – quietanza - Qualificazione di dichiarazione come quietanza o rinuncia - Condizioni - Fattispecie.
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato come rinuncia la quietanza rilasciata da un Comune in relazione all'incasso di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'adempimento degli obblighi discendenti da una convenzione urbanistica, non ritenendo decisivi, a tal fine, l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del funzionario che l'aveva sottoscritta e la circostanza che nella stessa fossero contenuti un riferimento a "pretese determinate" e la formula di mero stile di "non aver più nulla a pretendere", tenuto conto, altresì, che, al momento della relativa redazione, il credito era "sub judice" a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal suddetto Comune).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21400 del 19/07/2023 (Rv. 668481 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1362 …...
Confessione stragiudiziale alla parte – Cass. n. 5945/2023Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Natura - Confessione stragiudiziale alla parte - Fondamento - Conseguenze.
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023 (Rv. 667201 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2732, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735
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Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza – Cass. n. 19283/2022Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022 (Rv. 665204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_228, Cod_Proc_Civ_art_232
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2022 …...
Deduzione della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" – Cass. n. 38975/2021Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Curatore fallimentare - Deduzione della simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" - Valenza probatoria della stessa - Confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva negato l'efficacia prevista dall'art. 2735 c.c. alla dichiarazione contenuta in un contratto preliminare di compravendita, con la quale la società fallita, prima ancora del fallimento, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del prezzo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38975 del 07/12/2021 (Rv. 663537 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2735, Cod_Civ_art_2704
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Denuncia di falsità materiale della quietanza – Cass. n. 32061/2021Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura "a saldo" in luogo di "in acconto" - Mancato disconoscimento della sottoscrizione da parte del creditore e contestuale deduzione della manomissione del documento - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32061 del 05/11/2021 (Rv. 662812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2702, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_221
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Contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam" – Cass. n. 2617/2021Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) – ratifica - Contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam" - Forma scritta della ratifica - Necessità - Esclusione - Atto contenente manifestazione implicita della volontà del "dominus" di far proprio il contratto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus", incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso valore di ratifica alla quietanza rilasciata, nella qualità di promittente venditrice, dalla parte coinvolta in un contratto preliminare concluso da un terzo in assenza di poteri rappresentativi, a fronte dell'avvenuta ricezione di una somma di denaro, con espressa imputazione della stessa a titolo di anticipo per detto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 04/02/2021 (Rv. 660311 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1399, Cod_Civ_art_1199 …...
Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Cass. n. 25774/2020Prova civile - alla parte - prova civile - confessione - stragiudiziale - alla parte - Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Efficacia probatoria di confessione stragiudiziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, aveva ritenuto non provato l'avvenuto esborso del "primo corrispettivo" da parte dell'utilizzatore, nonostante la previsione del suo pagamento al momento della sottoscrizione del documento contrattuale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 13/11/2020 (Rv. 659782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735
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25774
2020 …...
Accertamento dell'obbligo del terzo - Cass. n. 14599/2020Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo -Quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento - Opponibilità al condomino che agisca in sede esecutiva sui crediti del debitore esecutato verso il suo condominio - Esclusione - Fondamento - Valore probatorio in caso di sua opponibilità – Limiti - obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza .
La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14599 del 09/07/2020 (Rv. 658332 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_1199
corte
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14599
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Contratti in genere - invalidita' - nullita' del contratto - parziale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9719 del 26/05/2020 (Rv. 657768 - 01)Nullità del contratto di compravendita - Effetti - Incidenza sulla dichiarazione di scienza relativa all'incasso del prezzo - Esclusione - Conseguenze - Efficacia probatoria della dichiarazione.
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza.
La dichiarazione di nullità di un contratto di vendita non travolge di per sé sola gli effetti confessori della dichiarazione, in esso contenuta, con cui il venditore riconosce di aver incassato il prezzo. Ne consegue che tale dichiarazione, anche se inserita nel contratto dichiarato nullo, può costituire prova dell'avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9719 del 26/05/2020 (Rv. 657768 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2033 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10846 del 18/04/2019 (Rv. 653567 - 01)"ad substantiam" - trasferimenti immobiliari - Atto scritto diretto alla manifestazione della volontà contrattuale - Necessità - Dichiarazione di quietanza - Integrazione del requisito formale – Esclusione
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di esprimere tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10846 del 18/04/2019 (Rv. 653567 - 01)
Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1350
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Procedimento civile - eccezione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15591 del 14/06/2018Eccezioni in senso stretto - Individuazione - Fattispecie.
Costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest'ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura di eccezione in senso stretto della contestazione concernente l'opponibilità alla curatela fallimentare della quietanza di pagamento del prezzo di vendita di un bene, rilasciata al debitore dalla società "in bonis" poi fallita e munita di data certa, poiché riguardava la valutazione come prova del documento).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15591 del 14/06/2018
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Cass. n. 13234/2017Oneri condominiali - Pagamento - Quietanza rilasciata dall'ex amministratore in favore di un condomino - Simulazione - Posizione del condominio - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l’ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi "terzo" rispetto a quell’accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13234 del 25/05/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
13234
2017
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Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015Qualificazione di una dichiarazione scritta come quietanza o come transazione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la quietanza liberatoria come negozio di rinunzia, e ciò alla stregua sia di alcuni riferimenti testuali contenuti nella stessa, sia dello svolgimento di intese negoziali pregresse, rivelatrici della comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro subordinato, con contestuale costituzione, in funzione al tempo stesso transattiva e novativa, di un diverso rapporto di collaborazione autonoma).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015
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prova civile - testimoniale - limiti e divieti - patti del documento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014Patti aggiunti o contrari al documento - Prova testimoniale - Divieto - Ambito applicativo - Quietanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014
Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014
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obbligazioni in genere - adempimento - pagamento – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 21/02/2014quietanza - in genere - Natura - Confessione stragiudiziale alla parte - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 21/02/2014
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 21/02/2014
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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - patti del documento - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014Patti aggiunti o contrari al documento - Prova testimoniale - Divieto - Ambito applicativo - Quietanza - Esclusione - Fondamento.
Il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 07/03/2014
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6534 del 14/03/2013Denuncia di falsificazione della quietanza mediante opposizione della dicitura "a saldo" - Querela di falso - Necessità - Fondamento.
Dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore - successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta - abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6534 del 14/03/2013
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Titoli di credito - assegno bancario Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009Funzione solutoria - Momento perfezionativo - Riscossione della somma portata dal titolo - Configurabilità - Consegna dei titoli al creditore - Prova del pagamento - Condizioni - Mancato incasso - Onere della prova a carico del creditore - Modalità di adempimento.
In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009
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