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1176. Diligenza nell'adempimento

Art.1176. Diligenza nell'adempimento.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878 - 02)
Difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso. L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1460 …...
Responsabilita' civile - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878-02)
Difensore - Obblighi professionali - Omissione di informazioni al cliente - Eccezione di inadempimento - Rilevanza causale dell’inadempimento del legale sulle scelte del cliente - Conseguenze in termini di compenso. L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025 (Rv. 675878-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1460 …...
Personale insegnante - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16835 del 23/06/2025 (Rv. 675612 - 02)
Mobilità del personale docente - Azione di adempimento del lavoratore - Oneri probatori delle parti - Oggetto. Il docente che agisca nei confronti del Ministero per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempiuto (come, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16835 del 23/06/2025 (Rv. 675612 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2697 …...
Lavoro subordinato - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16835 del 23/06/2025 (Rv. 675612 - 01)
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Mobilità del personale docente - Domanda di trasferimento in una sede rimasta non assegnata all'esito della procedura concorsuale - Azione di adempimento - Ammissibilità - Effetti. in tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure disciplinate dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine di ottenere genericamente l'attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 o mediante successive mobilità. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16835 del 23/06/2025 (Rv. 675612 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176 …...
Professionisti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12627 del 12/05/2025 (Rv. 674822 - 01)
Violazione obblighi professionali - Condotta negligente - Conseguenze - Azione di responsabilità - Sussistenza del danno - Necessità - Fattispecie in tema di attività notarile. La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12627 del 12/05/2025 (Rv. 674822 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1483 …...
Professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8499 del 01/04/2025 (Rv. 674342-02)
Accertamento diagnostico richiesto da soggetto in occasione di donazione di sangue - Obblighi informativi del sanitario del centro donazioni - Insussistenza - Fattispecie. In caso di accertamento diagnostico richiesto da un soggetto in occasione di una donazione di sangue, in capo al sanitario del centro donazioni non gravano obblighi informativi ulteriori rispetto alla mera comunicazione dei suoi risultati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il sanitario che non era medico curante del donatore - fosse tenuto a fornire informazioni sull'esito dell'esame, pur se questo aveva evidenziato valori di antigene PSA superiori a quelli normali, né a suggerire approfondimenti diagnostici). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8499 del 01/04/2025 (Rv. 674342-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176 …...
Eccezione - Eccezione di pagamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3155 del 07/02/2025 (Rv. 673976-02)
Effetti - Manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione. L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato. Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1176 …...
Responsabilità professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2969 del 06/02/2025 (Rv. 673751-01)
Pubblicazione di un testamento olografo - Oggetto dell’incarico - Assistenza dell'erede o del legatario nella valutazione di convenienza della disposizione - Esclusione - Fattispecie. In relazione alla pubblicazione di un testamento olografo, l'oggetto dell'incarico al notaio va circoscritto all'atto di pubblicazione e non ricomprende una consulenza circa l'opportunità o la mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un legato ritenuto, ex post, "sconveniente" dal legatario, ha escluso la responsabilità del notaio per aver omesso una più pregnante indagine sul punto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2969 del 06/02/2025 (Rv. 673751-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Adempimento - diligenza - igiene e sanita' pubblica - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 127 del 05/01/2025 (Rv. 673438-01)
Servizio sanitario nazionale organizzazione territoriale - unita' sanitarie locali - organi - Direttore generale di un'azienda sanitaria - Decadenza dall'incarico ex art. 3-bis, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modif., applicabile ratione temporis - Inadempimento - Criterio di apprezzamento - Mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali - Automatismo - Esclusione - Diligenza professionale - Valutazione - Necessità. Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 127 del 05/01/2025 (Rv. 673438-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1453 …...
Assegno bancario - non trasferibile - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-02)
Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Individuazione. In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_ 1218 …...
Professionisti - Incarico professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024 (Rv. 672455-01)
Adempimento - Diligenza - Obblighi informativi - Portata - Fattispecie. Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024 (Rv. 672455-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Corrispettivo - pagamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024 (Rv. 672294-01)
Domanda dell'appaltatore di pagamento del corrispettivo - Onere della prova - Contenuto. In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024 (Rv. 672294-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1657, Cod_Civ_art_2697 …...
Responsabilità professionale - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull’immobile compravenduto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-02)
Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri. Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che ha omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dall'acquirente in un importo pari al prezzo di aggiudicazione del bene, sostenuto per mantenere la proprietà dell'immobile e scongiurare gli effetti dell'espropriazione forzata). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056 …...
Responsabilita' professionale - Compravendita immobiliare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-01)
Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Conseguenze - Violazione della diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Sussistenza - Limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. - Esclusione - Fondamento. In relazione all'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dalla non coincidenza tra le risultanze dei registri immobiliari, in cui la particella oggetto di vendita risultava libera, e quelle di un atto di pignoramento), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Responsabilita' professionale - Atti soggetti a trascrizione - Termine per il notaio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24662 del 13/09/2024 (Rv. 672425-01)
Accertamento - Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Determinazione ex post e ai fini del giudizio di responsabilità - Configurabilità dell’inadempimento o inesatto adempimento prima della scadenza del termine - Esclusione - Fattispecie. Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24662 del 13/09/2024 (Rv. 672425-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2671 …...
Responsabilita' civile - errori ed omissioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141-02)
Responsabilità professionale dell’avvocato - Omessa proposizione di domanda giudiziale - Giudizio prognostico sulla relativa accoglibilità - Valutazione delle peculiarità del processo non potutosi celebrare - Necessità - Fattispecie. La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un avvocato per non aver fatto sottoscrivere al cliente un ricorso volto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., sul presupposto che l'intervenuta assoluzione nel merito dello stesso dalle incolpazioni per le quali era stato recluso rendesse probabile l'esito positivo del giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218 …...
Assicurazione della responsabilita' civile - facolta' e obblighi dell'assicuratore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024 (Rv. 671157-01)
Obbligazione dell'assicuratore ex art. 1917 c.c. - Oggetto del rischio assicurato - Momento in cui l’assicurato causa un danno a terzi - Pagamento del risarcimento da parte dell'assicurato - Irrilevanza - Inadempimento dell’assicurazione - Presupposti. Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024 (Rv. 671157-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1882, Cod_Civ_art_1219 …...
Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10739 del 22/04/2024 (Rv. 671097-01)
Responsabilità - Responsabilità degli amministratori privi di deleghe - Presupposti - Segnali di allarme - Obbligo di agire informati - Dovere di attivazione - Responsabilità solidale con gli amministratori delegati - Condizioni - Fattispecie. In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligentemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10739 del 22/04/2024 (Rv. 671097-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2381, Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_1176 …...
Direttore e direzione dei lavori - responsabilità - Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024 (Rv. 670708-01)
Contenuto - Responsabilità per vizi o difformità dell’opera appaltata - Omessa emanazione di direttive tecniche relative alla modalità di realizzazione delle opere - Sussistenza - Aspetti materiali marginali e meramente operativi dell’esecuzione delle stesse - Esclusione - Fattispecie. Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse. (Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno).  Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024 (Rv. 670708-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2230 …...
Professionisti - attività' medico-chirurgica - Prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8036 del 25/03/2024 (Rv. 670609-01)
Sintomatologia aspecifica del paziente - Criteri per la valutazione della diligenza del medico - Rapidità dell'inquadramento diagnostico - Determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento - Fattispecie. In caso di prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso, in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo alla rapidità dell'inquadramento diagnostico e alla determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia che ha determinato l'accesso al pronto soccorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della diagnosi di una mielopatia cervicale in ernie discali, proposta da un paziente che, al momento dell'accesso al pronto soccorso, presentava sintomi non specifici di tale malattia neurologica e tali da indurre alla verifica soltanto dell'alternativa tra una patologia cardiaca e una di rilevanza ortopedica e che era stato dimesso nella stessa giornata, dopo che erano stati esclusi, all'esito di esami strumentali, disturbi cardiaci, con diagnosi di artrosi acromion-claveare sinistra, con segni di conflitto sub acromiale ed artrosi cervicale e consiglio di sottoporsi a visita ortopedica). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8036 del 25/03/2024 (Rv. 670609-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218 …...
Eccezione - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024 (Rv. 670594-01)
Eccezione di pagamento - Proposizione con l'atto di opposizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l’atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024 (Rv. 670594-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_1176 …...
Responsabilità' civile - errori ed omissioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024 (Rv. 669831-01)
Responsabilità professionale dell'avvocato - Inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado - Impossibilità di agire in giudizio per responsabilità del professionista - Valutazione prognostica del contenuto delle difese che si sarebbero potute proporre - Perdita delle concrete e significative possibilità di successo - Affermazione dell'esistenza di un danno risarcibile. In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024 (Rv. 669831-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218 …...
Acque - acque pubbliche Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36544 del 29/12/2023 (Rv. 669788 - 01)
Derivazioni e utilizzazioni (utenze) – canoni - in genere - Servizio idrico integrato - Acque reflue urbane - Obbligo di trattamento ai sensi dell'art.105, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'all. 5 della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 - Conseguenze - Trattamento biologico con sedimentazione secondaria - Necessità - Fondamento. In tema di servizio idrico integrato, l'impossibilità di sottoporre le acque reflue a un trattamento ”equivalente” a quello di carattere secondario di cui all'art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, a causa della mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'allegato 5 della parte terza del d.lgs. citato, non autorizza il gestore a procedere al solo trattamento con sedimentazione primaria, obbligandolo, piuttosto, ad eseguire il menzionato trattamento secondario, in ossequio ai criteri della buona fede oggettiva e della diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., i quali escludono che il debitore possa liberarsi della propria obbligazione eseguendo una prestazione qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella imposta dalla legge (specie allorquando - come nella specie - l'esattezza dell'adempimento sia funzionale al soddisfacimento non già del solo interesse creditorio, ma anche di quello superiore di natura pubblicistica alla tutela ambientale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36544 del 29/12/2023 (Rv. 669788 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35554 del 20/12/2023 (Rv. 669808 - 01)
Fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Credito del professionista per l'attività di assistenza e consulenza nella fase di accesso al concordato preventivo e nel corso della procedura - Successivo fallimento - Eccezione di inadempimento sollevata dal curatore - Onere della prova - Ripartizione. In tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini dell'accesso al concordato preventivo e per l'assistenza nel corso della procedura, il curatore, che solleva nel giudizio di verifica l'eccezione d'inadempimento, ha solo l'onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un'obbligazione di risultato, l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione - anticipata o non approvata giudizialmente - e nel conseguente fallimento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35554 del 20/12/2023 (Rv. 669808 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1460 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01)
Concordato preventivo - ammissione - avvocato e procuratore - responsabilita' civile - errori ed omissioni - Concordato preventivo - Errore professionale dell'avvocato - Perdita della possibilità di regolare la crisi - Diritto al compenso - Esclusione - Adozione del mezzo difensivo sollecitato dal cliente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Mandato - obbligazioni del mandatario Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34475 del 11/12/2023 (Rv. 669744 - 01)
Mandato tacito - diligenza del mandatario - Istituto di patronato - Attività di informazione, di assistenza e di tutela ex art. 7 l. n. 152 del 2001 - Natura della responsabilità - Contrattuale - Fondamento - Diligenza esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34475 del 11/12/2023 (Rv. 669744 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176 …...
Mediazione - responsabilita' del mediatore Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34503 del 11/12/2023 (Rv. 669707 - 01)
Regole di condotta - Portata - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie. Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è, pur tuttavia, gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero, in tal caso, di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la responsabilità risarcitoria del mediatore il quale, pur consapevole, per aver presenziato personalmente al sopralluogo ed all'inizio delle operazioni di incameramento, che l'immobile compravenduto, posto su area appartenente al demanio marittimo, era stato incamerato dallo Stato quasi dieci anni prima della stipula, aveva colpevolmente taciuto tale circostanza all'acquirente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34503 del 11/12/2023 (Rv. 669707 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1759, Cod_Civ_art_1218 …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 02)
"Linee guida" - Rilevanza normativa o "parascriminante" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei medici, i quali, nell'eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1176 …...
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 01)
Colpa medica - Imprudenza - Limitazione della responsabilità per colpa grave - Applicabilità - Esclusione - Astratta conformità alle linee guida - Rilevanza - Esclusione. In tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza né, al riguardo, rileva l'astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043 …...
Riscossione delle imposte Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32790 del 27/11/2023 (Rv. 669631 - 01)
Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci - Responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Conseguenze - Avviso di accertamento - Previa iscrizione a ruolo - Esclusione - Impugnazione - Contestazione dei presupposti - Ammissibilità. La responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, col ricorso avverso tale avviso, può contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compreso il debito della società per le imposte. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 32790 del 27/11/2023 (Rv. 669631 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218 …...
Assicurazione - assicurazione contro i danni - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32660 del 23/11/2023 (Rv. 669521 - 01)
Clausola di regolazione del premio - Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell'assicurato - Inadempimento o inesatto adempimento - Conseguenze - Automatica sospensione o risoluzione del contratto ex art. 1901 c.c. - Esclusione - Previsione convenzionale in tal senso - Nullità - Fondamento. Nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, l'obbligazione di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili è diversa e autonoma rispetto a quella di pagamento del premio, sicché il relativo inadempimento (o inesatto adempimento) non produce automaticamente la sospensione o cessazione della garanzia assicurativa previste, con norma imperativa, dall'art. 1901 c.c., essendo a tal fine necessaria la valutazione in concreto della condotta esecutiva di buona fede delle parti e dell'importanza dell'inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un'apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio; ne consegue che la clausola convenzionale che, mediante richiamo all'art.1901 c.c. (o, come nella specie, la previsione espressa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.), equipari le conseguenze della mancata comunicazione delle variazioni a quelle dell'omesso pagamento del premio incorre nella nullità di cui all'art. 1932, comma 1, c.c., siccome derogatoria della disciplina legale imperativa in senso meno favorevole all'assicurato, con conseguente sostituzione di diritto per mezzo di quest'ultima, ai sensi del secondo comma della disposizione citata. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32660 del 23/11/2023 (Rv. 669521 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1901, Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456 …...
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023 (Rv. 669458 - 01)
Obbligo del medico di informare il paziente - Contenuto - Modalità di adempimento - Sottoscrizione di un modulo prestampato - Ammissibilità - Condizioni. In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023 (Rv. 669458 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2230 …...
Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01)
Dovere di protezione della banca - Buona fede - Operazioni ictu oculi anomale e prive di interesse per il cliente - Rifiuto o dovere di informazione - Condizioni. In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno - in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede - ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30588 del 03/11/2023 (Rv. 669366 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_1856 …...
Responsabilita' civile - professionisti - prova civile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27570 del 28/09/2023 (Rv. 669109 - 02)
Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Poste italiane - Servizio di bonifico domiciliato - Obbligo di identificazione del beneficiario - Riscontro del documento di identità - Produzione in giudizio - Necessità - Esclusione - Prova presuntiva - Sufficienza - Fattispecie. Nel caso di pagamento di una somma, da parte di Poste italiane s.p.a., attraverso il servizio di cd. bonifico domiciliato, la prova della diligenza professionale impiegata nell'identificazione della persona presentatasi all'incasso non postula necessariamente la produzione in giudizio del relativo documento d'identità, potendo essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la prova del corretto adempimento del suddetto obbligo dalla dimostrazione che l'addetto allo sportello aveva annotato, nella quietanza di pagamento, il codice fiscale e gli estremi della carta di identità, in corso di validità, esibita da colui che si era presentato all'incasso, per poi verificarne l'autenticità mediante una procedura informatica che consentiva un controllo in tempo reale attraverso il collegamento diretto alle banche dati di Poste italiane). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27570 del 28/09/2023 (Rv. 669109 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729 …...
Obbligazioni in genere - adempimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 01)
Tempo dell'adempimento - termine - Rispetto del termine di adempimento - Buona fede - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. Nella valutazione del rispetto di un termine di adempimento la buona fede non può venire in rilievo per stabilire quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma può solo servire a valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che il creditore non avrebbe potuto pretendere per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un pagamento effettuato tramite bonifico bancario - ha escluso che la buona fede rilevasse al fine di stabilire se il termine dovesse considerarsi rispettato al momento dell'ordine di bonifico o dell'effettivo accreditamento). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1375 …...
Responsabilità' civile - professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26091 del 07/09/2023 (Rv. 669088 - 01)
Attività' medico-chirurgica - Danni da emotrasfusioni - Nesso causale - Onere della prova a carico del paziente - Dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione - Necessità - Esclusione - Prova contraria a carico della struttura - Contenuto - Fattispecie. In tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del paziente, può essere assolto anche attraverso presunzioni e non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale (incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26091 del 07/09/2023 (Rv. 669088 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità' civile - professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25772 del 04/09/2023 (Rv. 668882 - 01)
Attività' medico-chirurgica - Paziente ricoverato in ospedale - Medico di turno addetto a diverso reparto - Valutazione della diligenza - Criteri - Fattispecie. In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fosse addetto a un reparto diverso e che il paziente non gli fosse stato affidato, dovendo la sua diligenza essere valutata non già "ex ante" in astratto, in base al suo mansionario, bensì "ex post" in relazione alla condotta concretamente tenuta, comparando le istruzioni terapeutiche da lui impartite con quelle suggerite dalle "leges artis" e concretamente esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in relazione alla morte di una paziente ricoverata in altro reparto a seguito di un intervento chirurgico, aveva escluso la corresponsabilità del medico anestesista di turno in virtù della mera circostanza che egli non avesse il compito di supervisionarne la degenza, senza verificare se, una volta informato del peggioramento dei parametri ematici della stessa, avrebbe dovuto tenere una diversa condotta, alla stregua delle "leges artis" applicabili al caso concreto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25772 del 04/09/2023 (Rv. 668882 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_2043 …...
Notariato - responsabilità professionale Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 01)
Costituzione di fondo patrimoniale - Richiesta di annotazione nell'atto di matrimonio - Tardiva esecuzione dell'annotazione da parte del Comune - Responsabilità del notaio - Esclusione - Fondamento. Il notaio richiesto di stipulare l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del 01/09/2023 (Rv. 668902 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0162 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 01)
Giudizio di rinvio  – poteri - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione della colpa - Criterio incentrato sulla dimensione soggettiva della condotta - Insufficienza - Criterio "oggettivato" del cd. agente modello - Necessità In tema di annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena "translatio” del giudizio sulla domanda risarcitola, ove la valutazione della colpa dev'essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta, bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2043 …...
Concorrenza (diritto civile) - sleale Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 02)
Azione per la repressione della concorrenza - risarcimento del danno - Contraffazione di segni distintivi - Risarcimento del danno - Presunzione di colpa sui fatti materiali - Prova dell'assenza dell'elemento soggettivo - A carico dell'autore - Contenuto. In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera, pertanto, l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul c.d. agente modello. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv. 668695 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2598, Cod_Civ_art_2600, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1176 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01)
Attività edilizia posta in essere sulla base di permesso comunale - Controversia avente ad oggetto la riduzione in pristino per violazione delle distanze - Chiamata in causa in manleva del Comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni. In caso di attività edilizia svolta sulla base di permesso comunale, la controversia volta alla riduzione in pristino stato dei luoghi per violazione delle distanze, nella quale sia chiamato in manleva il Comune, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, siccome riguardante la lesione dell'integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23284 del 31/07/2023 (Rv. 668706 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1337 …...
Avvocato e procuratore - responsabilità civile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023 (Rv. 668599 - 01)
Difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.  L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un avvocato che, al fine di opporsi all'espropriazione per pubblica utilità di un fondo dei propri clienti, si era limitato ad impugnare le delibere comunali finalizzate all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, omettendo l'impugnazione del successivo atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera al quale invece, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, doveva riconnettersi la concretizzazione dell'effetto lesivo per la parte privata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023 (Rv. 668599 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218 …...
Responsabilità civile - professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17410 del 16/06/2023 (Rv. 667871 - 01)
Attività medico-chirurgica - Esecuzione di esame diagnostico - Attività del medico - Contenuto - Erronea lettura dell'esame effettuato - Carenza della necessaria specializzazione - Esimente - Esclusione - Condotta necessaria - Contenuto - Fondamento. In tema di attività medico-chirurgica, grava sul sanitario che esegua un esame diagnostico la responsabilità di leggere correttamente le relative immagini, senza che la carenza della necessaria specializzazione possa escludere la colpa per una erronea lettura dei suoi esiti, dovendo questi, ove insorgano dubbi, nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla propria competenza settoriale e della mancanza di ulteriori strumenti di opportuna indagine, indirizzare il paziente presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica in quanto, opinando diversamente, la grave imperizia della condotta posta in essere si tradurrebbe in un ingiustificato vuoto di tutela. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17410 del 16/06/2023 (Rv. 667871 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218 …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023 (Rv. 667849 - 01)
Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie. In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16900 del 13/06/2023 (Rv. 667849 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, …...
Prescrizione civile – decorrenza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023 (Rv. 668120 - 01)
Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Percezione esterna dell'esistenza del danno risarcibile - Necessità - Criteri - Diligenza esigibile dal danneggiato - Fattispecie in tema di attività notarile. In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023 (Rv. 668120 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_1176 …...
Responsabilità civile - professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01)
Attività medico-chirurgica - Consenso informato del paziente al trattamento sanitario - Contenuto - Completezza rispetto ad eventi correlabili alla prestazione sanitaria - Bassa frequenza statistica - Irrilevanza. In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali 0 altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1223 …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 02)
Danno da lesione del diritto all'autodeterminazione - Allegazioni riguardanti sia la non corretta esecuzione della prestazione sanitaria che la violazione dell'obbligo informativo - Risarcibilità - Distinte ipotesi - Fattispecie. Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore …...
Contratti bancari - Deposito bancario - di denaro (nozioni, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16555 del 12/06/2023 (Rv. 668021 - 01)
Obblighi della banca - Negoziazione assegno bancario o circolare - Prassi della banca di acquisire informazioni telefoniche sull'esistenza di provvista sufficiente per il pagamento dei titoli - Obbligo di conformare il suo comportamento ai canoni di prudenza e di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. - Conseguenze - Opportunità di adozione di modalità diverse di comunicazione interbancaria - Fattispecie. In tema di assegni bancari e circolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, in relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiarità del caso concreto, ex art. 1176, secondo comma c.c., dall'adozione di diverse modalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato tratto l'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficienti le informazioni che la banca negoziatrice aveva assunto telefonicamente presso la banca che aveva emesso l'assegno circolare, nonostante che dall'istruttoria fossero emerse incongruenze nelle risposte date dall'operatore della banca emittente circa la data di emissione dell'assegno). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16555 del 12/06/2023 (Rv. 668021 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1856 …...
Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16330 del 08/06/2023 (Rv. 667846 - 01)
Agevolazione fiscale ex art. 1, comma 273, lett. a), l. n. 296 del 2006 - Requisito temporale per fruire dell'agevolazione - Individuazione - Compimento debordine" del macchinario o dell'impianto - Fondamento - Fattispecie. In tema di agevolazioni fiscali, il "discrimen" temporale per fruire del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, previsto dall'art. 1, comma 273, lett. a) della l. n. 296 del 2006, deve essere individuato - come chiarito anche dalla Commissione Europea nella decisione del 25 gennaio 2008 (2008/380CE) - nella data dell'ordine del macchinario o dell'impianto, inteso quale momento in cui un progetto di investimento venga effettivamente ad attuazione, attraverso il compimento di un'operazione negoziale finalizzata all'acquisizione di un bene strumentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, affermando la responsabilità professionale del consulente fiscale in relazione alla mancata fruizione dell'agevolazione d'imposta, aveva erroneamente affermato la spettanza del diritto del cliente facendo riferimento alla data di pagamento del prezzo del macchinario, invece che alla data dell'ordine). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16330 del 08/06/2023 (Rv. 667846 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili – Cass. n. 15035/2023
Notariato - responsabilità professionale - Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili - Fondo gravato da usi civici - Obbligo di verifica - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie  Il notaio incaricato della stipula di un atto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di usi civici mediante l’acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio rogante, tenuto conto che gli usi civici non risultavano dal certificato di destinazione urbanistica regolarmente acquisito, non potendo attribuirsi rilevanza alla circostanza che degli stessi si facesse menzione in una perizia redatta trentacinque anni prima della stipula, alla quale lo stesso Comune aveva dimostrato di non dare alcun credito, risolvendosi a dichiarare formalmente il vincolo solo a distanza di venticinque anni dalla conclusione del contratto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15035 del 29/05/2023 (Rv. 667986 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218   Corte Cassazione 15035 2023 …...
Violazione delle distanze legali – Cass. n. 4527/2023
Appalto (contratto di) - progetto - progettista - Erroneità del progetto - Violazione delle distanze legali - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.  Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale - cui si era uniformato - con quella sovraordinata nazionale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023 (Rv. 667977 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_0872   Corte Cassazione 14527 2023 …...
Accertamento dell'identità personale degli stipulanti – Cass. n. 14409/2023
Notariato - responsabilità professionale - Stipulazione di atto pubblico - Accertamento dell'identità personale degli stipulanti - Convincimento del notaio sulla base di elementi idonei secondo la diligenza professionale - Necessità - Acquisizione della sola carta di identità o documento equipollente - Insufficienza - Fattispecie.  Ai sensi dell'art. 49 della l. n. 89 del 1913, il notaio deve accertare l'identità personale delle parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, rispetto alle quali l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio il quale, in sede di stipula di un contratto preliminare di compravendita, aveva identificato la persona falsamente qualificatasi come proprietaria dell'immobile sulla base del documento d'identità e della tessera sanitaria, non palesemente contraffatti, tenuto conto altresì del fatto che il promittente venditore aveva esibito copia dei titoli proprietari del bene e dell'atto di pubblicazione del testamento della dante causa, non potendosi ritenere esigibile, da parte del notaio medesimo, l'interpello della collega che aveva curato la suddetta successione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14409 del 24/05/2023 (Rv. 667865 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176   Corte Cassazione 14409 2023 …...
Omessa verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto – Cass. n. 14446/2023
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - danni futuri -notariato - responsabilità' professionale - Omessa verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto - Danni futuri - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.  Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'instaurazione di una procedura esecutiva sul bene compravenduto, in virtù di un'ipoteca anteriormente iscritta, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli acquirenti, sul presupposto che questi ultimi avessero provato un pregiudizio solo potenziale, senza allegare concrete perdite patrimoniali). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14446 del 24/05/2023 (Rv. 667866 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2858   Corte Cassazione 14446 2023 …...
Danno cagionato al ricoverato – Cass. n. 13037/2023
Responsabilità civile - fatto dannoso dell'incapace - responsabilità dell'obbligato alla sorveglianza - obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità' - clausola di esonero - Ricovero presso RSA - Danno cagionato al ricoverato - Responsabilità per omessa vigilanza - Configurabilità - Prova liberatoria - Accertamento della condotta esigibile - Patto limitativo della responsabilità per colpa grave - Nullità - Fattispecie.  In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei "deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13037 del 12/05/2023 (Rv. 667589 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1229, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2047   Corte Cassazione 13037 2023 …...
Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui – Cass. n. 12620/2023
Comunione dei diritti reali - Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.  Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12620 del 10/05/2023 (Rv. 667760 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2030, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 12620 2023 …...
Omessa informazione dell'acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche – Cass. n. 11371/2023
Mediazione - responsabilità del mediatore - Mediazione immobiliare - Omessa informazione dell'acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche - Responsabilità del mediatore - Configurabilità - Conclusione dell'affare - Rilevanza.  Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell'affare. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023 (Rv. 667761 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1759, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218   Corte Cassazione 11371 2023 …...
Diligenza del buon padre di famiglia – Cass. n. 9063/2023
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilità - in genere - Contratto d'opera professionale - Diligenza del buon padre di famiglia - Colpa lieve - Inadempimento - Conseguenza - Non spettanza del compenso - Fattispecie.   Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che - pur avendo riconosciuto che la progettazione affidata ad un gruppo di professionisti non rispettava i limiti di altezza rispetto al piano stradale previsto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, rendendo così irrealizzabile l'opera commissionata - aveva riconosciuto il diritto dei professionisti a ricevere parte del compenso, sul rilievo che la società committente aveva potuto profittare del progetto). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9063 del 31/03/2023 (Rv. 667517 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1460   Corte Cassazione 9063 2023 …...
Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Cass. n. 8058/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - liceità' - Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Accordo tra committente e professionista - Responsabilità del professionista e suo inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.   Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8058 del 21/03/2023 (Rv. 667306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2226, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 8058 2023 …...
Versamento di somma mediante bonifico – Cass. n. 8046/2023
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - in genere - Versamento di somma mediante bonifico - Prova mediante produzione in giudizio dell'estratto conto del "solvens" - Esclusione - Ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma - Applicazione del principio di vicinanza della prova - Esclusione - Fondamento.   La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8046 del 21/03/2023 (Rv. 667502 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1188, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 8046 2023 …...
Servizio di trasporto dei disabili affidato dalla Ausl a cooperativa sociale privata – Cass. n. 7922/2023
Responsabilità civile - in genere - Servizio di trasporto dei disabili affidato dalla Ausl a cooperativa sociale privata - Obbligo di sorveglianza dei trasportati - A carico della cooperativa - Conseguenze - Danni al trasportato - Responsabilità della cooperativa per omessa adozione delle cautele - Responsabilità solidale della Ausl ex art. 2049 c.c. - Sussistenza.   Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7922 del 20/03/2023 (Rv. 667359 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_0414   Corte Cassazione 7922 2023 …...
Custode di beni oggetto di pegno e creditore pignoratizio – Cass. n. 6549/2023
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa - in genere - Custode di beni oggetto di pegno e creditore pignoratizio - Conoscenza di informazioni in ordine al possibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia - Dovere di buona fede - Obbligo di tempestiva ed efficiente liquidazione del bene - Terzo custode - Conseguenze - Fattispecie in tema di pegno di azioni.   In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore. (Nella specie, la S.C. ha affermato che tra le informazioni in parola rientrano le notizie sull'imminente dissesto economico-finanziario della società emittente, poi effettivamente dichiarata fallita). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6549 del 06/03/2023 (Rv. 667132 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2786, Cod_Civ_art_2790, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176 Corte Cassazione 6549 2023 …...
Contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero – Cass. n. 6386/2023
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità della struttura sanitaria - Natura oggettiva - Esclusione - Prova liberatoria - Contenuto.   In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_1176   Corte Cassazione 6386 2023 …...
Responsabilità dei dirigenti della struttura sanitaria – Cass. n. 6386/2023
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Infezione nosocomiale - Responsabilità dei dirigenti della struttura sanitaria - Prova liberatoria - Contenuto.   In tema di infezioni nosocomiali, per andare esente da responsabilità, sotto il profilo soggettivo, il dirigente apicale è tenuto a dimostrare di avere indicato le regole cautelari da adottarsi, in attuazione del proprio potere-dovere di sorveglianza e verifica; il direttore sanitario di averle attuate e avere organizzato gli aspetti igienico e tecnicosanitari, vigilando altresì sull'attuazione delle indicazioni fornite; il dirigente di struttura complessa, esecutore finale dei protocolli e delle linee-guida, di avere collaborato con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo e igienista, essendo tenuto ad assumere precise informazioni sulle iniziative degli altri medici ovvero a denunciare le eventuali carenze della struttura. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 04) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 6386 2023 …...
Nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno – Cass. n. 5632/2023
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Concomitanza nella produzione dell'evento lesivo della condotta del danneggiante e di autonomo fatto naturale - Oneri probatori - Nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno - Incertezza sulla misura dell'apporto della concausa naturale - Conseguenze.   In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana. Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5632 del 23/02/2023 (Rv. 666932 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 5632 2023 …...
Credito dell’Advisor della società per la predisposizione di un piano concordatario – Cass. n. 36319/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Accertamento del passivo fallimentare - Credito dell’Advisor" della società per la predisposizione di un piano concordatario - Eccezione di non corretta esecuzione della prestazione o di sua inutilità per la massa - Onere della prova in capo al professionista - Contenuto - Rappresentazione contabile completa e veritiera e indicazione di crediti risarcitori verso gli amministratori - Necessità.   In tema di accertamento del passivo fallimentare, sull' "advisor" che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata in favore dell'ente per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe - a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa - l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio". Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36319 del 13/12/2022 (Rv. 666525 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1460   Corte Cassazione 36319 2022 …...
Responsabilità per attività medico chirurgica – Cass. n. 35024/2022
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze"). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022 (Rv. 666349 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 35024 2022 …...
Obblighi di diligenza del direttore dei lavori – Cass. n. 33465/2022
Appalto (contratto di) - direttore e direzione dei lavori - Sopraelevazione di edificio - Obblighi di diligenza del direttore dei lavori - Verifica dell'idoneità statica delle preesistenti strutture - Riconducibilità.   In tema di appalto, nel caso di intervento edilizio su un'opera preesistente, è richiesta al progettista e direttore dei lavori una diligenza particolarmente qualificata, in ragione della quale egli è tenuto, prima di procedere alla sopraelevazione, ad accertare l'idoneità statica delle strutture già esistenti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33465 del 14/11/2022 (Rv. 666144 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1669, Cod_Civ_art_1176   Corte Cassazione 33465 2022 …...
Attività di classificazione e certificazione delle navi – Cass. n. 30484/2022
Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - impresa - di navigazione - Attività di classificazione e certificazione delle navi - Natura privatistica - Responsabilità dell'organismo certificatore nei confronti dell'armatore - Presupposti - Contratto di classificazione - Preventiva conclusione - Necessità - Ragioni.   Le attività di attestazione e certificazione delle imbarcazioni svolte, su delega dello Stato, dagli organismi a tal fine autorizzati, pur perseguendo l'interesse pubblico della sicurezza marittima, hanno natura privatistica, rinvenendo la propria regolamentazione in un contratto (cd. di classificazione) con l'armatore, la cui preventiva conclusione è essenziale per configurare la responsabilità dei suddetti organismi nei confronti di quest'ultimo, integrando il parametro alla cui stregua valutare la diligenza e la correttezza nello svolgimento della prestazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30484 del 18/10/2022 (Rv. 666265 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176   Corte Cassazione 30484 2022 …...
Diligenza nell'identificazione dell’effettivo beneficiario – Cass. n. 26866/2022
Responsabilità civile - professionisti - Poste Italiane - Pagamento eseguito in favore di soggetto non legittimato - Diligenza nell'identificazione dell’effettivo beneficiario - Art. 1176, comma 2, c.c. - Integrazione - Prassi operative di cui alla circolare ABI del 7 maggio 2001 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da Poste Italiane ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto correttamente osservati, da parte di Poste Italiane, gli obblighi di diligenza finalizzati all'identificazione del destinatario di un bonifico domiciliato, sul presupposto che la clausola delle condizioni generali della convenzione intercorsa col cliente ordinante, che faceva riferimento - al plurale - ai "documenti di riconoscimento" presentati dal beneficiario, dovesse essere interpretata non già nel senso dell'obbligo, per quest'ultimo, di esibire due documenti, bensì in quello di escludere la necessità di presentazione di uno specifico documento d'identificazione). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26866 del 13/09/2022 (Rv. 665718 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1269, Cod_Civ_art_1362 Corte Cassazione 26866 2022 …...
Sangue acquisito tramite il servizio pubblico competente – Cass. n. 26275/2022
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica Responsabilità medica - Struttura pubblica - Danni da emotrasfusione - Sangue acquisito tramite il servizio pubblico competente - Esonero da responsabilità contrattuale - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.   Ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto - qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite il servizio pubblico competente - è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale di un ospedale in base alla sola considerazione che le sacche di sangue non provenivano da un centro trasfusionale autonomo interno all’ospedale, bensì da un centro ad esso esterno). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26275 del 06/09/2022 (Rv. 665623 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 26275 2022 …...
Obbligo di rendere informazioni circa il rendimento energetico – Cass. n. 24534/2022
Mediazione - responsabilità del mediatore - Mediatore - Obbligo di rendere informazioni circa il rendimento energetico (cd. classe energetica) dell’immobile oggetto dell'affare intermediato - Sussistenza - Fondamento.   In caso di mediazione immobiliare, il mediatore è tenuto, secondo il criterio della media diligenza professionale, a rendere le informazioni sul rendimento energetico (cd. classe energetica) dell'immobile oggetto dell'affare intermediato fin dal momento in cui ne effettua la relativa pubblicità, con la possibilità di visionare la relativa documentazione, trattandosi di informazioni funzionali alla determinazione dell'acquirente in ordine all'acquisto dell'immobile. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24534 del 09/08/2022 (Rv. 665394 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1759, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1218   Corte Cassazione 24534 2022 …...
Presunzione di responsabilità contemplata – Cass. n. 16170/2022
Responsabilità civile - attività pericolosa - presunzione di colpa - Presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. - Contenuto - Fatto del danneggiato o del terzo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.   La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., con riguardo all'infortunio occorso al cliente di una vetreria in conseguenza della caduta di una cassa di vetro, ha escluso che la condotta asseritamente posta in essere dalla vittima - consistente nel posizionare, al di sotto della suddetta cassa, alcuni pezzetti di legno per evitarne la caduta - fosse idonea ad assorbire l'eziologia dell'evento, atteso che il danneggiante non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il ribaltamento della cassa, segnatamente di averla appoggiata sull'apposito cavalletto di sostegno). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022 (Rv. 665056 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 16170 2022 …...
Lesioni personali subite dall'acquirente – Cass. n. 16224/2022
Responsabilità civile - colpa o dolo - contrattuale ed extracontrattuale - Contratto di compravendita - Lesioni personali subite dall'acquirente - Responsabilità del venditore - Contrattuale o extracontrattuale - Presupposti - Fattispecie.   Nel caso di lesioni personali occorse all'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l'incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2051 c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell'urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all'interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la persona che avesse provveduto all'acquisto, in qualità di parte di un contratto di compravendita con l'eventuale responsabile, quanto quella che, pur non avendo comprato alcunché, si trovasse comunque all'interno dei locali). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16224 del 19/05/2022 (Rv. 664902 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1476, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2043   Corte Cassazione 16224 2022 …...
Obbligo del mediatore di riferire le circostanze dell'affare note o conoscibili – Cass. n. 15577/2022
Mediazione - responsabilità' del mediatore - Mediazione tipica ed atipica - Obbligo del mediatore di riferire le circostanze dell'affare note o conoscibili - Sussistenza - Conseguenze in tema di mediazione immobiliare.   Il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile; la violazione degli obblighi informativi del mediatore è idonea a paralizzare la richiesta di pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1460 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022 (Rv. 665164 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1755   Corte Cassazione 15577 2022 …...
Doveri professionali anche non previsti dalla legge professionale – Cass. n. 10474/2022
Notariato - responsabilità professionale - Notaio - Redazione dell'atto - Doveri professionali anche non previsti dalla legge professionale - Sussistenza - Pattuito esonero dalle visure catastali - Ammissibilità quale clausola contrattuale giustificata da interesse della parte - Violazione - Conseguenze - Fondamento - Buona fede oggettiva - Configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1127 c.c. - Esclusione - Fattispecie.   Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell'atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l’inosservanza di tali doveri, quand'anche non contemplati dalla legge professionale, determina l'insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso di informare le parti dell'infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla l. n. 112 del 1989). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10474 del 31/03/2022 (Rv. 664373 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1127   Corte Cassazione 10474 2022 …...
Responsabilità contrattuale del professionista – Cass. n. 10050/2022
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Responsabilità contrattuale del professionista - Responsabilità medica (anteriormente alla l. n. 24 del 2017) - Oneri probatori - Ripartizione e contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Nozione.   In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022 (Rv. 664402 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 10050 2022 …...
Variante dell'opera oltre il limite del quinto – Cass. n. 5848/2022
Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione dell'opera (finanziamenti) - lavori extracontrattuali -Appalto di opere pubbliche - Variante dell'opera oltre il limite del quinto - Scelta discrezionale dell'Amministrazione - Limiti - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.   In tema di appalto di opere pubbliche, la scelta se disporre o meno varianti in corso d'opera, eccedenti il limite del quinto d'obbligo, compete al committente, che non può essere obbligato a far eseguire opere significativamente diverse da quelle progettate, neanche qualora il responsabile unico del procedimento abbia rilasciato parere favorevole e l'appaltatore, pur potendo opporre un legittimo rifiuto, vi abbia consentito. Tuttavia, stante la natura privatistica del rapporto, tale facoltà discrezionale deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede e del dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1206 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto la Stazione appaltante responsabile della risoluzione del contratto non già per non aver dato corso alle varianti, ma per aver ritardato indebitamente nella relativa decisione). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5848 del 22/02/2022 (Rv. 664029 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1206, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176   Corte Cassazione 5848 2022 …...
Svolgimento di attività giudiziale – Cass. n. 5440/2022
Avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni - Avvocato - Svolgimento di attività giudiziale - Inutilità già valutabile ex ante in base alla giurisprudenza consolidata - Diritto al compenso - Esclusione - Fattispecie.   Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022 (Rv. 664064 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183   Corte Cassazione 5440 2022 …...
Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili – Cass. n. 4911/2022
Notariato - responsabilità' professionale - Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili - Vincoli suscettibili di limitare la commerciabilità del bene - Mancata verifica - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Fattispecie.   Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio il quale, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, aveva omesso di accertare che l'immobile ipotecato era incommerciabile, in quanto gravato da usi civici non affrancati). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4911 del 15/02/2022 (Rv. 663929 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218   Corte Cassazione 4911 2022 …...
Omessa trascrizione di domanda giudiziale – Cass. n. 2348/2022
Avvocato e procuratore - responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Omessa trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. - Impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo acquirente - Immobile gravato da ipoteca - Insussistenza del danno - Esclusione - Accertamento della residua entità del credito garantito dall'ipoteca - Necessità.   In tema di responsabilità professionale, ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile, nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., con conseguente impossibilità per il creditore di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica della residua consistenza del credito garantito da ipoteca. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022 (Rv. 663711 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2901   Corte Cassazione 2348 2022 …...
Stipulazione di compravendita e mutuo ipotecario collegato – Cass. n. 41801/2021
Notariato - responsabilità professionale - Stipulazione di compravendita e mutuo ipotecario collegato - Diligente e professionale verifica dell'identità personale - Obbligo del notaio - Modalità - Fattispecie.   Il notaio, incaricato della stipula di una compravendita e del collegato mutuo ipotecario, deve accertarsi dell'identità personale delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente) o confidi sulla garanzia prestata da un solo soggetto fidefaciente (giacché l'art. 49 della legge n. 89 del 1913 prevede almeno due fidefacienti per tale garanzia) o, ancora, sul possesso, da parte del soggetto da identificare, di documenti inerenti all'immobile oggetto della compravendita o, infine, sulla pregressa conoscenza tra le parti del contratto, occorrendo invece che, sulla base degli elementi forniti dalle stesse parti, specie se non concordanti, il notaio valuti l'opportunità di avviare ulteriori indagini allo scopo di giungere al grado di certezza sull'identità personale richiesto dalla citata norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità del notaio che, pur avendo effettuato i menzionati accertamenti concernenti l'identità del legale rappresentante di una società, poi rivelatosi un impostore, non aveva effettuato ulteriori indagini, benché i dati anagrafici emergenti dal documento d'identità esibito non fossero del tutto congruenti con quelli della visura camerale acquisita e con quelli del titolo di provenienza dell'immobile stesso). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41801 del 28/12/2021 (Rv. 663697 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176   Corte Cassazione 41801 2021 …...
Tardivo recepimento delle direttive comunitarie – Cass. n. 41076/2021
Istruzione e scuole - università - responsabilità civile - amministrazione pubblica - Comunità europea - direttive - in genere - Medici specializzandi - Tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Obbligazione da inadempimento statuale - Inapplicabilità dei criteri del d.lgs. n. 257 del 1991 - Determinazione del "quantum" con criterio equitativo - Individuazione del relativo parametro sulla base delle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999 - Richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di questione concernente il menzionato parametro - Rigetto - Fondamento.   Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi; infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente …...
Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria – Cass. n. 26118/2021
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Obbligazioni in genere - solidarietà - Transazione tra medico e danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.   In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario. Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1304, Cod_Civ_art_2055   Corte Cassazione 26118 2021 …...
Responsabilità del medico di guardia – Cass. n. 19372/2021
Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Responsabilità del medico di guardia - Professionisti - attività medico-chirurgica - Condotta inadempiente - Modalità - Fattispecie.   ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l'evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19372 del 07/07/2021 (Rv. 661838 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 19372 2021 …...
Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali – Cass. n. 15570/2021
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - corte dei conti - Amministratori e revisori di un consorzio di sviluppo industriale - Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.   Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l’eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito. Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021 (Rv. 661706 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1710, Cod_Civ_art_2608   corte cassazione 15570 2021 …...
Stipulazione di compravendita e mutuo ipotecario – Cass. n. 15599/2021
Notariato - responsabilità professionale - Stipulazione di compravendita e mutuo ipotecario collegato - Accertamento dello stato civile delle parti - Obbligo del notaio - Modalità - Esame della carta di identità e confronto con la documentazione approntata dalla banca mutuante - Sufficienza - Fattispecie.   Il notaio, che stipuli una compravendita e il collegato mutuo ipotecario, deve accertarsi dello stato civile delle parti secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale ed è adempiente a tale obbligo ove non si limiti ad esaminare la carta d'identità (o altro documento equipollente), ma proceda al confronto dei dati ivi indicati con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca per l'istruttoria della pratica di mutuo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, con la quale era stata esclusa la responsabilità del notaio che, pur avendo effettuato i menzionati accertamenti, non aveva rilevato che la mutuataria era coniugata, e non nubile, contrariamente a quanto indicato nella carta d'identità e nell'ulteriore documentazione esaminata, le cui risultanze erano pure garantite dal mediatore finanziario, poi rivelatosi un truffatore). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15599 del 04/06/2021 (Rv. 661631 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176   corte cassazione 15599 2021 …...
Assegno bancario "di traenza" - Incasso da parte di persona diversa dal beneficiario – Cass. n. 13152/2021
Responsabilita' civile - professionisti - Titoli di credito - Assegno bancario "di traenza" - Incasso da parte di persona diversa dal beneficiario - Responsabilità dell'istituto negoziatore - Condizioni - Fattispecie. In tema di assegno bancario cd. "di traenza" l’attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13152 del 14/05/2021 (Rv. 661446 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176 …...
Professioni intellettuali - responsabilita' – Cass. n. 12869/2021
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - L.r. Campania n. 9 del 1983 - Figura professionale del collaudatoré in corso d'opera - Responsabilità professionale - Presupposti. In tema di responsabilità professionale del collaudatore in corso d'opera, ai sensi della l.r. Campania n. 9 del 1983, dall’oggetto della normativa, che concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico (art.1), nonché dagli specifici compiti, di preventivo calcolo e di successivo controllo, attribuiti a tale figura professionale (art.5) si desume che il presupposto necessario dell'insorgere della fattispecie di responsabilità è costituito dall'avvenuto inizio dei lavori dal momento che sia l'esercizio della vigilanza che la previa effettuazione dei calcoli statici, oltre al controllo dei particolari esecutivi non possono essere esigibili e valutabili prima dell'inizio della costruzione, dell'ampliamento o della ristrutturazione, non potendo il collaudatore non può essere chiamato a rispondere per I danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere ma estranee alle specifiche prestazioni a lui demandate. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12869 del 13/05/2021 (Rv. 661378 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236 …...
Società di persone - Responsabilità dell'amministratore – Cass. n. 12567/2021
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' semplice - rapporti con i terzi - della societa' - Società di persone - Responsabilità dell'amministratore - Natura - Prelievi di somme per utili o compensi - Onere della prova - Contenuto. Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società, a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12567 del 12/05/2021 (Rv. 661366 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2260, Cod_Civ_art_2262 …...
Controversia tra paziente e struttura sanitaria – Cass. n. 10592/2021
Responsabilita' civile - Infezione da emotrasfusione - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione. Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le "leges artis" che presiedono alle dette attività. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10592 del 22/04/2021 (Rv. 661275 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697 …...
Parcheggio di autovettura - Contratto atipico – Cass. n. 9895/2021
Deposito (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Parcheggio di autovettura - Contratto atipico - Disciplina applicabile - Norme in tema di deposito - Conseguenze in caso di furto della vettura - Prova esonerativa da responsabilità - Diligente esecuzione della prestazione - Inidoneità - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - Necessità- Fattispecie. Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2021 (Rv. 661249 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1766, Cod_Civ_art_1768 …...
Indagato o imputato resosi irreperibile – Cass. n. 8942/2021
Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Indagato o imputato resosi irreperibile - Liquidazione dell'onorario - Condizioni - Previa dimostrazione dell'attivazione presso le competenti per rintracciare l'assistito - Necessità. L'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell'assistito - specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione - tale da rendere vano il tentativo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8942 del 31/03/2021 (Rv. 660944 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176 …...
Professioni intellettuali - responsabilita' – Cass. n. 8872/2021
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita'  - Risarcimento del danno per responsabilità professionale - Prescrizione - Decorrenza - Atto prodromico di accertamento - Esclusione - Ragioni - prescrizione civile - decorrenza In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all'incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell'avviso di accertamento che è l'atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica dell'atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico del professionista, anziché dalla notifica dell'avviso di accertamento). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8872 del 31/03/2021 (Rv. 660996 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2935 …...
Compravendita immobiliare – Cass. n. 7283/2021
Notariato - responsabilita' professionale - Compravendita immobiliare - Obbligo di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione all'accertamento tecnico-giuridico circa la stabilità del titolo giudiziale trascritto - Sussistenza - Fattispecie. Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti"). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7283 del 16/03/2021 (Rv. 660913 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2658, Cod_Civ_art_2673 …...
Lavori pubblici - Disciplina ex l. n. 109 del 1994 – Cass. n. 3839/2021
Opere pubbliche (appalto di) - estinzione del contratto - risoluzione - Lavori pubblici - Disciplina ex l. n. 109 del 1994 - Atti progettuali della gara - Relazione geologica - Necessità - Mancata acquisizione - Conseguenze - Risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante - Esclusione - Fondamento. In tema di lavori pubblici, la l. n. 109 del 1994 e il d.P.R. n. 554 del 1999, applicabili "ratione temporis", prevedono l'obbligatoria acquisizione da parte della stazione appaltante della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara; in assenza di essa, tuttavia, ove venga ugualmente stipulato il contratto di appalto, l'impresa appaltatrice non può agire per la risoluzione ex art. 1453 c.c. facendo valere l'inadempimento della committenza nella precedente fase di gara, poiché rientra tra i suoi obblighi di diligenza controllare la validità tecnica del progetto e, nella fase successiva, la stessa impresa è tenuta a segnalare le omissioni progettuali, ai fini dell'adozione di varianti in corso d'opera, in adempimento del dovere di collaborazione che presiede allo svolgimento del rapporto. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3839 del 15/02/2021 (Rv. 660703 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1453 …...
Pagamento a soggetto non legittimato – Cass. n. 3649/2021
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile - Pagamento a soggetto non legittimato - Responsabilità della banca - Identificazione del prenditore - Documento d'identità - Assenza di segni o altri indizi di falsità - Sufficienza - Fondamento. Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3649 del 12/02/2021 (Rv. 660494 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176 …...
Verifica della permanenza della concessione – Cass. n. 2493/2021
Notariato - responsabilità' professionale - Stipula di mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un bene insistente su suolo demaniale in forza di concessione - Obblighi del notaio - Verifica della permanenza della concessione - Inclusione - Ragioni. Il notaio - prima di stipulare un mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un immobile insistente, in forza di concessione, su suolo demaniale - deve verificare l'esistenza della concessione e, dunque, la stessa permanenza del diritto superficiario sul bene, in quanto rientra nei suoi doveri professionali la conoscenza del regime generale dei beni demaniali e delle sue implicazioni sui diritti derivati, nonché dei termini e delle condizioni che regolano la dipendenza del diritto da alienare da un altro, al fine di evitare che la fruttuosità dell'alienazione possa essere incisa dalla sorte del diritto pregiudicante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2493 del 03/02/2021 (Rv. 660395 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236 …...
Omissione contributiva del datore di lavoro – Cass. n. 2164/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - elementi del rapporto di assicurazione sociale - Omissione contributiva del datore di lavoro - Comunicazione del lavoratore interessato all'ente previdenziale - Mancata attivazione da parte di quest'ultimo - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla regolarizzazione - Esclusione - Fondamento. In caso di omissione contributiva, il lavoratore, pur se abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, non può agire nei confronti dell'istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, atteso che l'obbligazione contributiva vede quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore, residuando in favore del lavoratore soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2164 del 01/02/2021 (Rv. 660330 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2116, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176 …...
Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Cass. n. 26907/2020
Responsabilità' civile - causalità' (nesso di) - Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Onere della prova - Ripartizione - Prova per presunzioni - Ammissibilità – Fattispecie - responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, pur dando atto che la documentazione esaminata non consentiva di dimostrare direttamente che l'intervento eseguito fosse diretto a rimuovere una vite metallica restata per errore nell'arto del paziente, non aveva valutato la rilevanza della stessa documentazione ai fini della prova presuntiva). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020 (Rv. 659901 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 Responsabilità professionale sanitario corte cassazione 26907 2020 …...
Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Cass. n. 26916/2020
  Contratti bancari - deposito bancario - di denaro (nozioni, caratteri, distinzioni) - obblighi della banca - Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Onere probatorio a carico della banca - Limiti - Colpa grave dell'utente - Fattispecie. La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti). Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1834, Cod_Civ_art_1176 Contratti bancari Utilizzazione illecita  codici del cliente  corte cassazione 26916 2020 …...

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