Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3331 del 06/02/2024 (Rv. 670289-01)Scioglimento - Divisione giudiziale - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Acquisto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della divisione giudiziale - Inopponibilità della sentenza che definisce il giudizio.
Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3331 del 06/02/2024 (Rv. 670289-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_784 …...
Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28955 del 18/10/2023 (Rv. 669275 - 01)Successione ereditaria - Pagamento di debito ereditario, da parte del coerede, in misura superiore alla quota - Conseguenze - Diritto ad una quota maggiore - Esclusione - Possibilità di esperire azione di ripetizione o di chiedere agli altri coeredi l'imputazione alla propria quota della somma - Sussistenza - Effetti.
In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28955 del 18/10/2023 (Rv. 669275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725 …...
Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti - Finalità - Conseguenze - Obbligo per i condividenti di documentare, a pena di inammissibilità della domanda di divisione, la sussistenza di trascrizioni o iscrizioni sulla quota indivisa - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_567
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Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
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Prova della comproprietà dei beni – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_784
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Vendita di una parte determinata di cosa comune – Cass. n. 25097/2022Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento - Vendita di una parte determinata di cosa comune - Efficacia traslativa immediata - Esclusione - Efficacia obbligatoria - Sussistenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessa rio.
La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022 (Rv. 665589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_1376, Cod_Proc_Civ_art_102
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Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 2110/2021Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda del promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore in relazione ad un immobile indiviso - Ammissibilità - Limiti - Sopravvenuta divisione dell'immobile con partecipazione del promissario acquirente - Preclusione al trasferimento - Esclusione.
L'esecuzione del preliminare di vendita di un immobile indiviso può essere domandata dal promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore quando il bene non sia stato considerato nella sua interezza e in previsione della prestazione del consenso anche da parte degli altri proprietari, né è di ostacolo al trasferimento l'intervenuta divisione, alla quale il promissario abbia partecipato, ai sensi dell'art. 1113 c.c., prestandovi consenso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2110 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1113 …...
Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - opposizione alla divisione - Cass. n. 26692/2020 (3)Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - intervento degli aventi causa e creditori - opposizione alla divisione - Sistema tavolare - Intervento nella divisione - Trascrizione o iscrizione del creditore di un comproprietario - Effetti - Art. 1113 c.c. - Applicabilità anche per l'iscrizione o la trascrizione effettuata contro un compartecipe -trascrizione - leggi speciali - libri speciali (sistema tavolare).
Anche secondo il sistema tavolare la pubblicità della divisione (o della domanda di divisione giudiziale) non è sottoposta al regime predisposto per gli atti traslativi, ma è imposta ai fini del principio di continuità e per gli effetti previsti dall'art. 1113 c.c. Ne consegue che l'avente causa il creditore di uno dei comproprietari, il quale abbia trascritto o iscritto il proprio titolo prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel comma 3 dello stesso art. 1113 c.c. Nella stessa condizione si trovano l'avente causa e il creditore che abbiano trascritto o iscritto contro il compartecipe prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26692 del 24/11/2020 (Rv. 659716 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_2644
opposizione alla divisione
Sistema tavolare
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Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Cass. n. 10067/2020Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 78 del 03/01/2013Divisione giudiziale - Soggetti aventi causa - Aventi causa per acquisto privo di prova della sua trascrizione e successivo alla domanda di divisione - Litisconsorti necessari - Esclusione - Contrasto tra le disposizioni di cui agli articoli 111 cod. proc. civ. e 1113, terzo comma, cod. civ. - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 111 cod. proc. civ., che disciplina la successione a titolo particolare e fa salve, tra le altre, le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto all'opponibilità della sentenza e si pone quindi su di un piano diverso rispetto all'art. 1113, terzo comma, cod. civ., dettato per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, il quale, invece, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, individua nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione su di un fondo, aveva negato la qualità di litisconsorti necessari agli aventi causa della ricorrente, il cui acquisto, sfornito di prova della sua trascrizione, era avvenuto durante il predetto giudizio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 78 del 03/01/2013
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19529 del 09/11/2012Divisione giudiziale - Creditori iscritti ed aventi causa - Qualità di litisconsorti necessari - Esclusione - Diritto di intervento - Ammissibilità - Mancata evocazione in giudizio di un creditore iscritto o di un avente causa - Conseguenze.
In tema di scioglimento della comunione, i creditori iscritti e gli aventi causa da un partecipante, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti; ne consegue che la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta che la divisione non abbia effetto nei loro confronti, come è espressamente previsto dall'art. 1113, terzo comma, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19529 del 09/11/2012
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divisione - divisione giudiziale - in genere - Progetto di divisione formato dal giudice istruttore - Dichiarazione di esecutività - Consenso delle parti - Necessità - Opposizione dell'avente causa da un condividente - Rilevanza - Esclusione - Conseguenzeimpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Ordinanza di divisione - Legittimazione al ricorso - Spettanza - Avente causa da un condividente - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 24/04/2008
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento (avente forma e contenuto di ordinanza) con il quale il giudice istruttore dichiari esecutivo il progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 cod. civ. è ammissibile su ricorso di uno dei condividenti solo ove si contesti la mancanza del consenso di una delle parti rispetto all'accordo divisionale, mentre è in ogni caso inammissibile se proposto, come nella specie, da parte dell'avente causa di uno dei condividenti che, se è legittimato ad intervenire nel giudizio di divisione ai sensi dell'art. 1113, primo comma, cod. civ., non si sostituisce in alcun modo al proprio dante causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 24/04/2008
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