Condominio negli edifici - assemblea dei condomini - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025 (Rv. 675453 - 01)Comunione “pro indiviso” di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22025 del 31/07/2025 (Rv. 675453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139 …...
Comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5371 del 29/02/2024 (Rv. 670431-01)Scioglimento - Comunione - Scioglimento - Stima dell’immobile gravato da comodato - Valutazione delle migliorie apposte dal comodatario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, se liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda di rimborso nei confronti dell'originario comunista comodante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5371 del 29/02/2024 (Rv. 670431-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1803, Cod_Civ_art_1808 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024 (Rv. 669929-01)Formazione dello stato attivo dell’eredità - in genere - Rendiconto - Operazione preliminare ma non pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Art. 345 c.p.c. - Applicabilità.
Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1319 del 12/01/2024 (Rv. 669929-01)Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0723, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Possesso - effetti - usucapione - interruzione e sospensione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24730 del 17/08/2023 (Rv. 668872 - 01)Domanda giudiziale di divisione - Idoneità ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni - Fondamento.
La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24730 del 17/08/2023 (Rv. 668872 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1165, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_1111 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01)Litisconsorzio necessario - Giudizio di scioglimento di comunione - Usufruttuari dei beni oggetto della comunione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0981, Cod_Civ_art_1111 …...
Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
Corte
Cassazione
6228
2023 …...
Prova della comproprietà dei beni – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_784
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Cassazione
6228
2023 …...
Compravendita indivisa – Cass. n. 36401/2022Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - poteri del giudice - anticipo o dilazione dello scioglimento - Comunione dei diritti reali - Compravendita indivisa - Scioglimento della comunione - Poteri dell'autorità giudiziaria - Dilazione nello scioglimento - Pregiudizio per i compartecipanti - Nozione.
La norma dell'art. 1111 c.c., secondo la quale, in presenza di una domanda di scioglimento di una comunione, il giudice può concedere una dilazione alla divisione nel caso che questa possa recare 'pregiudizio agli interessi degli altri' compartecipanti, deve essere intesa nel senso che il pregiudizio non possa ravvisarsi nella lesione dell'interesse dei singoli partecipanti a conservare posizioni personali di vantaggio, ma che debba ravvisarsi obbiettivamente, nel pregiudizio a tutti i condomini, nell'interesse obiettivo della comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 36401 del 13/12/2022 (Rv. 666419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111
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Cassazione
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2022 …...
Clausola di vendita della casa coniugale assegnata al coniuge affidatario di figlio minore – Cass. n. 34861/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) – pendenza - Separazione consensuale - Clausola di vendita della casa coniugale assegnata al coniuge affidatario di figlio minore - Validità - Fondamento.
E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34861 del 25/11/2022 (Rv. 666495 - 02 )
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0337_6, Cod_Civ_art_1418
Corte
Cassazione
34861
2022 …...
Vendita di una parte determinata di cosa comune – Cass. n. 25097/2022Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento - Vendita di una parte determinata di cosa comune - Efficacia traslativa immediata - Esclusione - Efficacia obbligatoria - Sussistenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessa rio.
La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022 (Rv. 665589 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_1376, Cod_Proc_Civ_art_102
Corte
Cassazione
25097
2022 …...
Diritto personale di godimento – Cass. n. 18641/2022Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione - Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Diritto personale di godimento - Estinzione - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.
In tema di scioglimento della comunione legale, l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato; né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18641 del 09/06/2022 (Rv. 665032 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194, Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116
Corte
Cassazione
18641
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Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario – Cass. n. 18641/2022Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione - Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.
In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all'altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 18641 del 09/06/2022 (Rv. 665032 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0194, Cod_Civ_art_3037, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_2643
Corte
Cassazione
18641
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Proposizione di un giudizio di scioglimento della comunione – Cass. n. 18544/2022Possesso - effetti - usucapione - interruzione e sospensione - in genere - Possesso "ad usucapionem" - Atti idonei ad interrompere il termine - Proposizione di un giudizio di scioglimento della comunione - Esclusione.
L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18544 del 08/06/2022 (Rv. 664991 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1165
Corte
Cassazione
18544
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Comunione "pro indiviso" di beni immobili – Cass. n. 2299/2022Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - Comunione "pro indiviso" di beni immobili - Deliberazioni - Applicabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza su deliberazioni condominiali - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnabilità per vizio di eccesso di potere o per conflitto di interesse - Esclusione - Motivi ex art. 1109 c.c. - Sussistenza.
In tema di comunione "pro indiviso" di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene, sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2299 del 26/01/2022 (Rv. 663642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1109, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_1139
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2299
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Onere probatorio incombente sull'attore – Cass. n. 1569/2022Proprietà - azioni a difesa della proprietà - rivendicazione (nozione, differenze dall'azione di regolamento dei confini e distinzioni) - prova - Azione di rivendicazione - Onere probatorio incombente sull'attore - Provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti - Attenuazione dell'onere probatorio - Fattispecie in tema di comune titolo divisorio.
In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione, nella ipotesi di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione, atteso che quest'ultimo ha valore probatorio nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, con la conseguenza che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula il riconoscimento dell'appartenenza dei beni in comunione)
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1569 del 19/01/2022 (Rv. 663812 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
1569
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Non comoda divisibilità della massa comune – Cass. n. 40426/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità - Giudizio di divisione - Non comoda divisibilità della massa comune - Richiesta di taluni coeredi di rimanere in comunione - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.
In tema di divisione, la richiesta, proveniente da alcuni coeredi e suscettibile di essere avanzata per la prima volta anche in appello, di rimanere in comunione, al fine di scongiurare gli effetti legali derivanti dalla non comoda divisibilità della massa comune, non integra una domanda nuova, trattandosi di una mera sollecitazione al giudice a rinnovare il giudizio sulla divisibilità in natura dei beni, alla luce del mutato assetto del numero e della consistenza delle quote da comporre ed in vista dell'obiettivo tendenziale di assicurare con la divisione una distribuzione in natura dei beni tra i condividenti, scongiurando che i diritti di alcuni di essi vengano tacitati solo in denaro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 40426 del 16/12/2021 (Rv. 663363 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111
Corte
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40426
2021 …...
Domanda di attribuzione di bene indivisibile – Cass. n. 24174/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - immobili non divisibili - Scioglimento della comunione - Domanda di attribuzione di bene indivisibile - Natura - Negoziale - Esclusione - Specificazione domanda di divisione - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello.
Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24174 del 08/09/2021 (Rv. 662148 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111
Corte
Cassazione
24174
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Scioglimento parziale della comunione ereditaria – Cass. n. 3694/2021Divisione - (divisione convenzionale) - Scioglimento parziale della comunione ereditaria - Ammissibilità - Conseguenze.
Perché si abbia negozio divisorio non è necessario che si verifichi lo scioglimento della comunione nei confronti di tutti i coeredi, essendo sufficiente che ciò avvenga rispetto ai coeredi partecipanti all'atto; in tal caso, infatti, lo scioglimento della comunione opera egualmente, pur se limitatamente ai soli partecipanti all'atto ed ancorché i coeredi che rimangono in comunione debbano, poi, mettere in essere un altro (od altri) negozio per pervenire allo scioglimento definitivo e totale della comunione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021 (Rv. 660352 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111 …...
Comproprieta' indivisa - tabelle millesimali – Cass. n. 21716/2020Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) – scioglimento - Ricostruzione, in maniera difforme, di un edificio condominiale andato distrutto - Approvazione delle relative tabelle millesimali - Unanimità - Necessità - Fondamento - Mancato raggiungimento - Conseguenze.
La redazione delle tabelle millesimali, conseguente allo scioglimento della comunione ordinaria derivante dalla ricostruzione, in maniera difforme dal passato, di un edificio andato distrutto, richiede l'unanimità dei consensi, trattandosi non già di individuare un criterio strumentale all'ordinato svolgimento della vita condominiale quanto, piuttosto, di accertare l'entità dei diritti vantati dai singoli (ex) condomini sul nuovo edificio, onde procedere allo scioglimento della comunione su di esso. Ove a tale esito non possa addivenirsi in via stragiudiziale, è specifico compito del giudice, chiamato a frazionare la proprietà indivisa, procedere autonomamente alla fissazione dei criteri sulla scorta dei quali procedere all'uopo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21716 del 08/10/2020 (Rv. 659324 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1128, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1111
corte
cassazione
21716
2020 …...
Divisione di un edificio in comunione ereditaria – Cass. n. 18909/2020Divisione - comunione e condominio - Divisione di un edificio in comunione ereditaria - Contestuale costituzione di un condominio sulle residue parti comuni - Ammissibilità.
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità In genere.
La divisione in natura di un fabbricato originariamente oggetto di comunione ereditaria è compatibile con la parallela costituzione di un condominio per l'uso delle parti comuni dell'edificio, ai fini del miglior godimento delle singole cose di proprietà esclusiva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18909 del 11/09/2020 (Rv. 659108 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_0720
CORTE
CASSAZIONE
18909
2020 …...
Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria – Cass. 18910/2020Divisione - divisione giudiziale -Beni provenienti da titoli diversi - Divisione unitaria - Configurabilità - Consenso delle parti - Necessità - Contestazione di uno dei condividendi - Condizioni.
In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti e quello tra essi che la contesti deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento unitario divisionale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18910 del 11/09/2020 (Rv. 659124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1100, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_789
CORTE
CASSAZIONE
18910
2020 …...
Contratto preliminare di divisione avente ad oggetto edifici e terreni - Azione ex art. 2932 c.c. - Cass. n. 18043/2020 Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto -Contratto preliminare di divisione avente ad oggetto edifici e terreni - Azione ex art. 2932 c.c. - Indicazione, per gli edifici, degli estremi della concessione edilizia e, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze.
CONTRATTO
PRELIMINARE
ESECUZIONE SPECIFICA
Allorché un contratto preliminare abbia ad oggetto la divisione di edifici e terreni, è preclusa al giudice, investito della domanda ex art. 2932 c.c., la possibilità di disporre lo scioglimento della comunione in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa agli edifici e del certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18043 del 28/08/2020 (Rv. 658903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_112
corte
cassazione
18043
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Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Cass. n. 10067/2020Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
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Divisione - divisione giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)Sentenza non definitiva - Riforma o annullamento con la sentenza definitiva - Esclusione - Fattispecie.
Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) In genere.
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di secondo grado, ha dato applicazione al principio in un giudizio di divisione, ove una pronuncia non definitiva aveva accertato la comproprietà del bene e il diritto allo scioglimento della comunione, non consentendo di mettere in discussione quanto già deciso nella successiva fase del processo, volta allo svolgimento delle operazioni divisionali).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_1111 …...
Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - giurisdizione in materia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)Accordo con il quale una parte si accolla l'onere economico derivante da un tributo - Natura - Accollo interno - Differenza dal patto traslativo dell'imposta - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Validità di tale accordo - Fondamento - Qualificazione come donazione diretta - Esclusione - Fattispecie.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - intrasferibilita' dell'imposta.
L'accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest'ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall'intesa che trasferisca l'onere dell'imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall'art_ 27 del d.P.R. n. 643 del 1972, di patti dispositivi del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull'obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall'art_ 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020 (Rv. 657133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713
GIURISDIZIONE CIVILE
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA …...
Comunione dei diritti reali - comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - comunioni coattive (cose indivisibili) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4014 del 18/02/2020 (Rv. 657110 - 01)Indivisibilità ex artt. 1112 e 1119 c.c. - Differenze.
In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una "ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'art_ 1111 c.c., tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4014 del 18/02/2020 (Rv. 657110 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1112, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1119
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
COMPROPRIETA'
SCIOGLIMENTO
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Divisione ereditaria - impugnazioneDivisione - divisione ereditaria - impugnazione - Accordo tra beneficiari sulla divisione dei beni in "trust" di un "trust inter vivos" con finalità successoria - Azione di annullamento per violenza e dolo ex art. 761 c.c. e azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c. - Applicabilità del criterio di giurisdizione ex art. 50 della l. n. 218 del 1995 - Esclusione - Applicabilità del criterio generale di cui all'art. 3 della stessa legge - Sussistenza - Accordo di deroga della giurisdizione in favore di arbitrio straniero - Operatività.
In caso di accordo intercorso tra i beneficiari di un "trust inter vivos" con effetti "post mortem" per la divisione dei beni in esso conferiti, l'azione di annullamento per violenza o dolo ex art. 761 c.c. e l'azione di rescissione per lesione ex art. 763 c.c., esercitate con riguardo allo stesso, non sono soggette al criterio di giurisdizione di cui all'art. 50 della l. n. 218 del 1995, bensì a quello generale previsto dall'art. 3 della stessa legge, il quale può essere pattiziamente derogato, ai sensi del successivo art. 4, comma 2, in favore di un arbitro straniero, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Corte Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 18831 del 12/07/2019 (Rv. 654590 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0806, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1116, Cod_Civ_art_0761, Cod_Civ_art_0763 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01)Frutti dovuti dal condividente in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione - Natura - Frutti civili - Criterio di liquidazione - Valore locativo.
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17876 del 03/07/2019 (Rv. 654465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0714, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0820_3 …...
Divisioni di beni provenienti da titoli diversiDivisione - divisione giudiziale - in genere - beni provenienti da titoli diversi - divisioni distinte - configurabilità - sussistenza - effetto - litisconsorzio necessario per ciascun giudizio - deroga - condizioni - consenso delle parti - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018
>>> Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 …...
Formazione dello stato attivo dell'ereditàDivisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - in genere - rendiconto - operazione preliminare ma non pregiudiziale - configurabilità - conseguenze - istanza di parte - necessità - art. 345 c.p.c. - applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25120 del 10/10/2018
>>> Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia,in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25120 del 10/10/2018 …...
Divisione - divisione giudiziale - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018Comproprietario che assuma di avere usucapito bene in comunione - Possibilità che introduca giudizio di divisione di tale bene - Esclusione - Necessità di farne valere l'usucapione ove convenuto in detto giudizio - Sussistenza - Mancata deduzione - Conseguenze - Limiti - Deroga in caso di contumacia - Esclusione.
Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 22/04/2016Scioglimento della comunione tra coniugi - Valore dell'immobile assegnato al genitore convivente con i figli - Determinazione - Rilevanza del relativo diritto personale di godimento - Sussistenza.
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo ) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge ovvero venduto a terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 22/04/2016
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procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013Litisconsorzio necessario ex art. 784 cod. proc. civ. - Operatività in ogni grado del giudizio - Conseguenze - Mancata proposizione dell'appello nei confronti di un condomino - Obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Accertamento operato in primo grado della proprietà esclusiva di beni oggetto della domanda di divisione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell'art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l'appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in forza dell'art. 331 cod. proc. civ., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013
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Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013Beni in comunione provenienti da titoli diversi - Pendenza di distinti processi di divisione tra le parti - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione.
Non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra due processi di divisione, pendenti (in tutto o in parte) tra gli stessi eredi o condomini, ma riguardanti masse oggettivamente diverse, in quanto appartenenti a comunioni fondate su distinte situazioni giuridiche.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - comunioni coattive (cose indivisibili) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5261 del 04/03/2011Scioglimento della comunione - Patto di permanenza in comunione - Applicazione alla materia successoria - Configurabilità - Limite di indivisibilità di cui all'art. 1112 cod. civ. - Estensione - Accertamento di fatto devoluto al giudice di merito.
In tema di scioglimento della comunione, la disposizione dell'art. 1111, secondo comma, cod. civ. - in base alla quale il patto di rimanere in comunione non può, comunque, avere una durata superiore ai dieci anni - benché sia analogicamente applicabile anche alle disposizioni testamentarie a titolo particolare, trova un limite implicito nella regola dettata dal successivo art. 1112 cod. civ., secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate; l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all'esame del giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5261 del 04/03/2011
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009Assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio - Successiva divisione giudiziale dell'immobile in comproprietà dei coniugi - Incidenza del provvedimento di assegnazione sul valore di mercato - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell'immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell'esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l'utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009
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famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008Compromesso divisionale sottoscritto da uno dei coniugi per la divisione di beni immobili in comproprietà con altri - Giudizio per l'accertamento e l'esecuzione specifica del predetto contratto - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge in regime di comunione legale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008
Il coniuge in comunione legale dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio relativo alla natura giuridica, l'efficacia e l'esecuzione di un contratto, definito "compromesso divisionale", relativo ad immobili appartenenti in comproprietà con terzi all'altro coniuge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006Ordine di rilascio di un bene in comproprietà "indivisa" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In un giudizio di rivendicazione che riguardi una quota ideale di un bene in comproprietà "pro indiviso", non può essere ordinato il rilascio della quota, ma il giudice deve limitarsi alla declaratoria della titolarità da parte del rivendicante della predetta comunione per la quota indicata, atteso che è necessario prima procedere alla concretizzazione della quota in una porzione determinata attraverso la divisione del bene stesso, con la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17094 del 27/07/2006
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - divisione in natura – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006Vincolo di indivisibilità del bene in relazione all'uso - Applicabilità - Scioglimento giudiziale - Sussistenza - Scioglimento convenzionale - Esclusione - Fondamento.
In tema di scioglimento della comunione, la disposizione di cui all'art.1112 cod. civ., che stabilisce l'indivisibilità del bene nel caso in cui la sua assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei condividendi ne comporti la cessazione dall'uso cui esso è destinato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui allo scioglimento della comunione si pervenga per via giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere dei comproprietari di addivenire allo scioglimento e di disporre dei beni implica anche il potere di mutarne l'uso e la destinazione originaria, sicché la possibilità di divisione del bene non trova altri impedimenti se non quelli derivanti da ragioni fisiche o da vincoli posti da leggi speciali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7274 del 29/03/2006
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Strade - agrarie - strade vicinali - strada vicinale nata ex collatione privatorum agrorum - comunione tra i proprietari dei fondi latistanti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 10/04/1990Successione nella titolarità del diritto di proprietà dei fondi - permanenza del diritto di transito iure domini - estinzione del diritto per non uso - esclusione.
Nell'ipotesi di strada vicinale agraria privata formata ex collatione privatorum agrorum dai proprietari dei fondi latistanti, si costituisce una comunio fra tutti i titolari del diritto di proprietà via via succedutisi in quei fondi al cui servizio la strada è stata costituita, determinandosi un vincolo di accessorietà di natura permanente comune a tutti i fondi conferenti che non viene meno a causa della successione nella titolarità nel diritto di proprietà del fondo o di una parte di esso, di guisa che ciascun proprietario, anche se di un diritto frazionato rispetto all'intero fondo conferente, conserva la titolarità del diritto di transito iure domini sulla strada comune, ne' tale diritto può estinguersi per il semplice non uso da parte del suo titolare. ( V 2596/80, mass n 406342).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 10/04/1990
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 10/04/1990Comunione di una strada vicinale nata ex collatione privatorum agrorum - scioglimento per il venir meno della destinazione o per non uso - esclusione.
La comunione di una strada la cui nascita derivi ex collatione privatorum agrorum in base ai fatti obiettivi del distacco del sedime dal terreno dei fondi latistanti, nonché del suo conferimento allo scopo di dare accesso ai fondi medesimi, non può cessare di esistere per il solo venir meno dell'indicata destinazione, o per non uso, essendo a tal fine necessario, come per ogni altra comunione, una pronuncia dell'autorità giudiziaria o una convenzione tra i comunisti o l'acquisto per usucapione ad opera di uno o più dei proprietari dei predetti fondi. ( Conf 2596/80, mass n 406342).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 10/04/1990
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4176 del 17/06/1983Comunioni coattive (cose indivisibili) - impedimento ex art. 1112 cod. Civ. - configurabilità - condizioni.
In tema di scioglimento della comunione per la configurazione dello impedimento sancito dall'art. 1112 cod. civ., occorre che l'elemento volitivo si integri con quello oggettivo, in quanto lo scioglimento, che si attua normalmente con l'attribuzione ai partecipanti di porzioni materiali della cosa comune (art. 1114 cod. civ.), può essere escluso dalla volontà dei comunisti di imprimere a tale cosa una determinata caratteristica d'uso solo quando siffatta volizione trovi attuazione in una situazione materiale che venendo meno con la divisione determini la perdita della possibilità di usare ulteriormente la cosa in conformità della sua convenuta destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4176 del 17/06/1983
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Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - scioglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 22/04/1980Comunione di una strada vicinale nata ex collatione privatorum agrorum - scioglimento per il venir meno della destinazione o per non uso - esclusione.
La comunione di una strada vicinale, la cui nascita derivi ex collatione privatorum agrorum, in base ai fatti obiettivi del distacco del sedime dal terreno dei fondi latistanti o in consecuzione, nonché del suo conferimento allo scopo di dare accesso ai fondi medesimi, non può cessare di esistere per il solo venir meno dell'indicata destinazione, o per non uso, essendo a tal fine necessaria, come per ogni altra comunione, una pronuncia della autorità giudiziaria, od una convenzione fra i comunisti, o lo acquisto per usucapione ad opera di uno o più dei proprietari dei predetti fondi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 22/04/1980
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