Prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - legittimazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11601 del 30/04/2024 (Rv. 671126-01)Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento.
In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11601 del 30/04/2024 (Rv. 671126-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2933 …...
Domanda in primo grado di accertamento della servitù fondata su contratto – Cass. n. 32858/2022Impugnazioni civili - appello - domande – nuove - Domanda in primo grado di accertamento della servitù fondata su contratto - Domanda subordinata fondata su usucapione - Accoglimento della domanda principale - Riforma in appello della sentenza - Obbligo del giudice di appello di esaminare la domanda subordinata - Necessità di espressa riproposizione da parte dell'appellato - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato l'esistenza di una servitù prediale fondata su un contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio la domanda, proposta in via subordinata in primo grado e rimasta assorbita, di accertamento dell'esistenza della stessa servitù fondata sull'usucapione, nonostante la mancata espressa riproposizione di essa da parte dell'appellato, trattandosi di un diritto autodeterminato, che si identifica con il suo contenuto e non con il titolo con cui viene fatto valere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32858 del 08/11/2022 (Rv. 666417 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Proc_Civ_art_346
Corte
Cassazione
32858
2022 …...
Edificazione su uno di essi da parte di terzo con materiali propri – Cass. n. 5078/2022Proprietà - azioni a difesa della proprietà - negatoria (nozioni, distinzioni) - legittimazione - Fondi confinanti - Edificazione su uno di essi da parte di terzo con materiali propri - Distanze legali - Inosservanza - Azione del proprietario del fondo finitimo per la demolizione o l'arretramento dell'opera - Natura di "actio negatoria servitutis" - Legittimazione passiva - Del proprietario confinante - Azione di risarcimento del danno - Legittimazione passiva - Del terzo costruttore.
In tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5078 del 16/02/2022 (Rv. 664177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_0949, Cod_Civ_art_1079
Corte
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5078
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Demolizione della costruzione in difformità – Cass. n. 24940/2021Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) nelle costruzioni - convenzioni private - Vincoli di natura reale assimilabili alle servitù - Inosservanza delle pattuizioni - Conseguenza - Demolizione della costruzione in difformità - Accertamento su contenuto reale od obbligatorio della pattuizione - Criteri - Fattispecie.
Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l’inosservanza del regolamento consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 24940 del 15/09/2021 (Rv. 662191 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1058, Cod_Civ_art_1079
Corte
Cassazione
24940
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Contestazione relativa all'appartenenza del fondo dominante – Cass. n. 15116/2021Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam -"Actio confessoria servitutis" - Contestazione relativa all'appartenenza del fondo dominante - Natura - Fondamento - Conseguenze. Servitu' - prediali - azioni a difesa della servitu' - confessoria (del possesso di servitu').
In tema di "actio confessoria servitutis", l'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice - la cui dimostrazione non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica e che può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni - costituisce una questione pertinente alla titolarità del rapporto sostanziale controverso e le relative contestazioni ad opera della parte convenuta integrano una mera difesa, proponibile anche direttamente in appello, sostanziando la negazione di un fatto costitutivo della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Civ_art_2967, Cod_Proc_Civ_art_099 …...
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020 (Rv. 657741 - 01)Sentenza di mero accertamento della servitù o della sua inesistenza - Mancata determinazione delle misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie - Titolo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Determinabilità delle misure da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.
Proprieta' - azioni a difesa della proprieta' - negatoria (nozioni, distinzioni.
La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020 (Rv. 657741 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Civ_art_0949, Cod_Proc_Civ_art_612 …...
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitu' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 (Rv. 657283 - 01)“Actio negatoria servitutis” - Litisconsorzio necessario - Condizioni - Conseguenze nella fase di appello - Obbligo di verifica preliminare da parte del giudice - Sussistenza - Omesso ordine d'integrazione del contraddittorio - Conseguenze.
In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7040 del 12/03/2020 (Rv. 657283 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_0949, Cod_Civ_art_1079 …...
Usufrutto - usufrutto (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20040 del 24/07/2019 (Rv. 654976 - 01)"Negatoria servitutis" - Comunione impropria caratterizzata dalla coesistenza di diritti non omogenei (nuda proprietà e usufrutto) - Azione esercitata dal nudo proprietario - Litisconsorzio necessario con l'usufruttuario - Insussistenza - Applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c. -- Esclusione - Fondamento.
Nell'ipotesi di comunione impropria sul fondo interessato, caratterizzata dalla coesistenza di diritti non omogenei, nuda proprietà e usufrutto, allorquando l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto sia promossa dal (o contro il) nudo proprietario, non è necessaria la partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo passivamente o attivamente gravato dalla servitù, non sussistendo i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 1012, comma 2, c.c. L'onere di chiamare in giudizio il nudo proprietario, posto dall'art 1012 c.c. a carico dell'usufruttuario che intenda esercitare l'azione confessoria o negatoria a tutela del fondo gravato dall'usufrutto, trae la sua giustificazione dal particolare contenuto, assai ristretto nel tempo e nelle facoltà, che caratterizza l'estensione di tale diritto nei confronti della proprietà e dalla correlativa esigenza di evitare la formazione di giudicati la cui inopponibilità al nudo proprietario, derivante dalla sua mancata partecipazione al giudizio, contrasterebbe con la finalità di accertare una "conditio" o "qualitas fundi" cui i giudicati stessi sono preordinati, esigenza che non ricorre, invece, nella diversa ipotesi in cui le suddette azioni siano promosse dal (o contro il) nudo proprietario.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20040 del 24/07/2019 (Rv. 654976 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Civ_art_0949, Cod_Civ_art_1012, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Litisconsorzio necessario - servitù di passaggio – Cass. 13818/2019Servitù di passaggio attraverso più fondi - "Actio confessoria" a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle contestazioni - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione.
Servitù - prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) In genere.
L'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13818 del 22/05/2019 (Rv. 654077 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1079 – Accertamento della servitù ed altri provvedimenti di tutela
Cod. Proc. Civ. art. 101 – Principio del contraddittorio
Cod. Proc. Civ. art. 102 – Litisconsorzio necessario …...
Competenza civile - competenza per valore - beni immobili - Cass. n. 10755/2019Causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio - Art. 15 c.p.c. - Applicabilità - Rilevanza della domanda di inibitoria avanzata e del procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio - Esclusione - Mancata indicazione del reddito dominicale e della rendita catastale del fondo in citazione - Indicazione del valore della controversia come indeterminabile - Dovere del giudice di verificare i dati risultanti dagli atti - Permanenza – Fondamento
In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti, non potendo attribuirsi autonoma rilevanza alla domanda di inibitoria contestualmente avanzata, poiché ricompresa nell'azione a difesa della servitù, e dovendosi ritenere il procedimento possessorio svoltosi nel corso del giudizio anch'esso sottoposto, per analogia, alla disposizione sopra indicata. In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10755 del 17/04/2019 (Rv. 653500 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_015, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Civ_art_1079
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Competenza per valore - beni immobili - causa concernente ricostituzione tracciato servitù di transito costituita per contratto e richiesta ottemperanza titolare fondo servente ad obblighi assuntiCompetenza civile - competenza per valore - beni immobili - causa concernente ricostituzione tracciato servitù di transito costituita per contratto e richiesta ottemperanza titolare fondo servente ad obblighi assunti - valore della stessa - applicazione art. 15 c.p.c. – criteri - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018
In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente la ricostituzione del tracciato soggetto a servitù di transito istituita per contratto e l'ottemperanza del titolare del fondo servente alle previsioni negoziali è stabilito ai sensi dell'art. 15 c.p.c. Ne consegue che tale valore, ove non sia determinabile alla luce del reddito dominicale, va ricostruito sulla base degli atti o, in mancanza di elementi utili, deve ritenersi indeterminabile, secondo il disposto dell'ultimo comma del citato art. 15, non venendo in considerazione il solo ammontare dell'indennità ed i costi necessari per realizzare il percorso.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018
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Proprietà - azioni a difesa della proprietà - negatoria - in genere (nozioni, distinzioni) – In genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016Servitù - prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)
L'"actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitù – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016"Actio confessoria" o "negatoria servitutis" - Pluralità di proprietari del fondo dominante o servente - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Condizioni.
L'"actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016
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servitù prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014legittimazione - Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014
Riguardo alla "confessoria servitutis", la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore "suo nomine"), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1332 del 22/01/2014
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Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - servitù – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013Servitù di passaggio attraverso più fondi - Contestazioni o impedimenti all'esercizio della servitù - "Actio confessoria" ed "actio negatoria " a tutela della servitù - Legittimazione passiva esclusiva del proprietario del fondo servente autore delle turbative - Sussistenza - Litisconsorzio necessario nei confronti del titolare di fondo intermedio - Esclusione - Costruzione di un muro ad opera di quest'ultimo - Irrilevanza.
L' "actio confessoria" e l' "actio negatoria" a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio, senza necessità di integrare il contradditorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi, neppur avendo rilievo, al fine dell'assunzione della qualità di litisconsorte necessario, la circostanza che alcuno di tali ulteriori titolari dei fondi intermedi abbia edificato un muro il quale, di fatto, impedisca il passaggio, in quanto questione di merito attinente, piuttosto, alla fondatezza della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 21/05/2013
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Servitù - pubbliche - di uso pubblico – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3707 del 14/02/2013Uso pubblico di passaggio su strada vicinale - Tutela - Illegittimo ostacolo opposto da un terzo - Azione di rimozione proposta dai proprietari di alcuni fondi serviti dalla strada - "Confessoria servitutis" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio necessario di tutti i proprietari dei fondi - Insussistenza.
Se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell'ostacolo, senza chiedere tuttavia l'accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una "confessoria servitutis" e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3707 del 14/02/2013 …...
impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 18/11/2008Azione per la rimozione o l'arretramento a distanza legale di opere abusive insistenti su un fabbricato in comproprietà - Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari - Fondamento - Conseguenze - Mancanza notificazione dell'atto di appello a taluni comproprietari - Difetto d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello - Nullità della sentenza di secondo grado. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 18/11/2008
L'azione con la quale i comproprietari di un fabbricato chiedono, nei confronti dei comproprietari dell'immobile confinante, la rimozione, o comunque l'arretramento a distanza legale, di opere abusivamente eseguite, dà luogo ad un litisconsorzio necessario passivo e, dunque, in appello ad una ipotesi di cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., in quanto la modificazione della cosa comune non può essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di alcuno dei contitolari della proprietà del bene su cui dovrebbe effettuarsi la rimozione o l'arretramento a distanza legale. Ne consegue che la mancata notificazione dell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado a taluno dei comproprietari vizia la sentenza di appello che sia stata emessa senza l'integrazione del contraddittorio con il comproprietario pretermesso e tale vizio può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione anche dalla stessa parte cui sia imputabile, in quanto, per un verso, la sentenza di primo grado non passa in giudicato nei confronti dei pretermessi in presenza dell'impugnazione di altre parti e, per altro verso, la sentenza che non sia pronunciata nei confronti di tutti i comproprietari risulta comunque ineseguibile e, quindi, "inutiliter data".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 18/11/2008
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