Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VI: DELLE SERVITU' PREDIALI Capo II: DELLE SERVITU' COATTIVE Sezione I: DELL'ACQUEDOTTO E DELLO SCARICO COATTIVO Art.1038. Indennità per l'imposizione della servitù.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1038. Indennità per l'imposizione della servitù.
1. Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto , chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare .
2. Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.
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