Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo VI: delle servitu' prediali Capo I: disposizioni generali Art.1027. Contenuto del diritto.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1027. Contenuto del diritto.
1. La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
la giurisprudenza
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui, ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020 (Rv. 659204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1122_1
CORTE
CASSAZIONE
20543
2020

Servitù' - "nemini res sua servit" - utilità (nozione) -Concetto di "utilitas" - Contenuto - Funzione - Esempi.
In tema di servitù prediali, il concetto di "utilitas" è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo, assicurando ad esso una maggiore amenità, abitabilità, anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. conf a Cass. n. 4333 del 1979 (Rv. 400842 - 01)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020 (, Rv. 659129 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1028
CORTE
CASSAZIONE
18465
2020

Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un vincolo pertinenziale - Legittimità - Esclusione.
BENI
PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE
CESSAZIONE DEL VINCOLO
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria - si da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra - mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5060 del 25/02/2020 (Rv. 657264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0817, Cod_Civ_art_0818, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120, Cod_Civ_art_1108
corte
cassazione
5060
2020

Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32437 del 11/12/2019 (Rv. 656216 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1, Cod_Civ_art_1120
CONDOMINIO
parti comuni

Supercondominio - Clausole delimitanti i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive - Opponibilità ai successivi acquirenti - Condizioni - Fondamento - Configurabilità come atto di liberalità - Esclusione - Ragioni.
Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. L'attribuzione in comproprietà di cose non ricomprese nell'art. 1117 c.c. avvenuta attraverso il predetto regolamento non costituisce un atto di liberalità, essendo tale regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unità immobiliari comprese nel supercondominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 30246 del 20/11/2019 (Rv. 656297 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1058, Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1138, Cod_Civ_art_2643
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO

Piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili - Piani privati di lottizzazione - Natura - Invocabilità nei rapporti tra privati - Condizioni - Fondamento.
Le previsioni dei piani privati di lottizzazione non costituiscono norme edilizie agli effetti previsti negli artt. 871 e ss. c.c., anche se approvati o autorizzati dall'ente locale e sono invocabili nei rapporti tra privati solo se recepiti nei singoli atti di acquisto, comportando l'imposizione di vere e proprie servitù.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20536 del 30/07/2019 (Rv. 654893 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0871, Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1058
corte
cassazione
20536
2020

Frazionamento del fondo dominante - Effetti - Permanenza del diritto a favore di ciascuna delle porzioni anche se appartenenti a proprietari diversi - Sussistenza - Fondamento - Permanenza del diritto in favore di porzioni non contigue al fondo servente - Sussistenza.
In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poiché detto effetto si determina "ex lege", non occorre alcuna espressa menzione, a tale riguardo, negli atti traslativi attraverso cui si determina la divisione del fondo dominante: sicché, nel silenzio delle parti - in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto - la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un "unicum " ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17884 del 03/07/2019 (Rv. 654467 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1071

Servitu' - prediali - costituzione del diritto - opponibilità al terzo - Compravendita di terreni - Costituzione di servitù - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Condizioni – Specifica menzione dell'esistenza della servitù nella nota di trascrizione – Necessità – Conoscenza oggettiva o soggettiva – Irrilevanza.
Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019 (Rv. 654615 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_1027

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - atti e contratti relativi a diritti reali - Servitù – Costituzione contestuale ad un contratto di compravendita - Nota distinta - Necessità - Esclusione - Nota unica - Sufficienza.
Affinché il negozio costitutivo di servitù, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, possa considerarsi validamente trascritto, non occorre che la trascrizione di esso venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell'unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della costituzione della servitù e che le indicazioni ivi riportate consentano di individuare, senza possibilità di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitù si riferisce.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 24/06/2019 (Rv. 654553 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659

Servitu' - pubbliche - di uso pubblico - Contenuto - Interesse ad agire e resistere in giudizio - Titolarità - Ente territoriale e singoli cittadini - Configurabilità.
La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di una servitù di uso pubblico, la quale è caratterizzata dall'utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo, spetta non soltanto all'ente territoriale - normalmente il Comune - che rappresenta la collettività, ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività "uti singulus".
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15931 del 13/06/2019 (Rv. 654085 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0825, Cod_Civ_art_1027, Cod_Proc_Civ_art_100

Configurabilità - Condizioni - Omessa menzione nell'atto di acquisto - Irrilevanza - Opponibilità all'acquirente del fondo servente - Trascrizione del titolo costitutivo della servitù – Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo;tuttavia, ai fini dell'opponibilità del trasferimento al terzo acquirente è necessaria la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù o, in mancanza, la menzione della servitù passiva nell'atto di trasferimento del fondo servente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13817 del 22/05/2019 (Rv. 654176 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1027 – Contenuto del diritto
Cod. Civ. art. 1028 – Nozione dell’utilità

Immobile gravato da servitù di uso pubblico - Soggezione passiva del proprietario - Fondamento.
L'ICI, nell'ipotesi di aree gravate da servitù di uso pubblico, è dovuta dal proprietario, trattandosi di uno "ius in re aliena", autonomo rispetto ad ogni altro diritto reale minore, tendenzialmente perpetuo, correlato ad un bisogno duraturo della collettività di riferimento.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13795 del 22/05/2019 (Rv. 654070 - 01)
Riferimenti normativi:

Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti – Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti - Omessa menzione nell'atto di acquisto - Irrilevanza - Opponibilità all'acquirente del fondo servente - Trascrizione del titolo costitutivo della servitù - Necessità - Fondamento.
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12798 del 14/05/2019 (Rv. 654037 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1027 – Contenuto del diritto
Cod. Civ. art. 1028 – Nozione dell’utilità
Cod. Civ. art. 1058 – Modi di costituzione
Cod. Civ. art. 1062 – Destinazione del padre di famiglia
Cod. Civ. art. 1362 – Intenzione dei contraenti
Cod. Civ. art. 1363 – Interpretazione complessiva delle clausole

Atto di spoglio - Oggetto - Cose - Diritti - Differenze - Oggetto della tutela - Servitù - Opera necessaria all'esercizio - Opposizione al suo ripristino - Configurabilità dello spoglio
L'elemento oggettivo dello spoglio, che consiste nella privazione del possesso, si atteggia diversamente a seconda che questo abbia a oggetto una cosa o un diritto, sostanziandosi, nel primo caso, in un'azione che toglie al possessore il potere di fatto sulla cosa e, nel secondo caso, in un comportamento che impedisce al possessore l'esercizio del diritto e che può estrinsecarsi sia in un atto positivo, rivolto a porre in essere un ostacolo materiale all'esercizio dell'altrui diritto, sia in un contegno negativo, con il quale lo "spoliator" si opponga all'eliminazione di un ostacolo non creato da lui, contro l'espressa volontà del possessore di riportare la situazione di fatto allo "status quo ante". Da tanto consegue che se un'opera (cosa o manufatto) necessaria all'esercizio di una servitù venga asportata, distrutta o resa inservibile per una qualsiasi causa non imputabile al possessore del fondo servente, questi commette spoglio della servitù qualora si opponga arbitrariamente al ripristino dell'opera che il possessore del fondo dominante chieda di eseguire a sua cura e spesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che aveva escluso la sussistenza dell'illecito possessorio nella condotta consistita nell'avere diffidato il possessore del fondo dominante dal ripristinare la strada sulla quale aveva esercitato la servitù di passaggio, in quanto deterioratasi per cause naturali).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019 (Rv. 653713 - 02)

Servitù' - prediali - classificazione - irregolari - reciproche - Servitù di parcheggio - Configurabilità - Condizioni.
Servitù' - "nemini res sua servit" - utilita' (nozione) - In genere.
In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, a condizione che, in base all'esame del titolo, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7561 del 18/03/2019

Servitu' - "nemini res sua servit" - utilità (nozione) – Comodità od amenità - Sufficienza - Porta o porta-finestra - Servitù di passaggio - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
In materia di diritti reali di godimento, pur potendo il requisito della "utilitas" consistere, per la ricorrenza di una servitù prediale, in una destinazione del fondo servente a mera comodità od amenità di quello dominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo, la presenza di una porta o di una porta-finestra non è inequivoca al fine di dimostrare l'esistenza di una servitù di passaggio, ben potendo essa adempiere anche alla diversa funzione di fornire aria e luce all'immobile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5737 del 27/02/2019

Servitu' - prediali - classificazione - irregolari - reciproche - Convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari" - Nozione - Divieto nell'attuale e nel precedente codice civile - Fondamento - Fattispecie in tema di parcheggio di veicoli su fondo.
Le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante. (Nella specie, la S.C. ha considerato servitù "irregolare" l'attraversamento veicolare del fondo servente per consentire il posteggio di veicoli sul fondo dominante, integrando questo gli estremi di una mera comodità a vantaggio di persone specifiche).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5603 del 26/02/2019
Cod_Civ_art_0832, Cod_Civ_art_1061, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1028

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Uso della cosa comune da parte di un condomino a vantaggio di altre proprietà del medesimo - Divieto - Fondamento - Fattispecie.
L'esercizio della facoltà di ogni condomino di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo condomino perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla "res" comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto fosse stata illegittimamente costituita una servitù di passaggio in un caso nel quale una società, proprietaria del primo piano interrato di un edificio condominiale, aveva creato un accesso in favore di un adiacente terreno di sua proprietà, adibito a parcheggio, praticando tre varchi nella recinzione posta sul confine tra gli immobili).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5132 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1027
CONDOMINIO
PARTI COMUNI

Servitù prediali - servitù coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - determinazione del passo - Contenuto – Determinazione - Criteri - Fattispecie.
In tema di servitù prediali di passaggio, il contenuto del relativo diritto comprende tutte le concrete e varie modalità del suo esercizio, inteso quale "utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non soltanto in via diretta, ossia mediante l'esercizio del diritto proprio o dei familiari o di coloro che detengano il fondo in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva riconosciuto al proprietario del fondo dominante la facoltà di consegnare le chiavi dei cancelli di ingresso all'immobile ad ospiti e personale di servizio, ritenendo che la statuizione del giudice di merito non fosse viziata da ultrapetizione perché consequenziale alla domanda di riconoscimento della servitù proposta dal titolare della stessa ed a quella di accertamento dell'illegittimità della dazione delle menzionate chiavi avanzata dalla controparte).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4821 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1028, Cod_Civ_art_1063, Cod_Civ_art_1064, Cod_Civ_art_1065, Cod_Proc_Civ_art_112

Proprietà - azioni a difesa della proprietà - negatoria (nozioni, distinzioni) - in genere - "Actio negatoria servitutis" - Apposizione di tubature del gas su muro comune - Legittimazione passiva - Utente della fornitura comproprietario del muro - Configurabilità - Esclusione - Ente fornitore - Sussistenza. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22050 DEL 11/09/2018
L'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, che è privo di legittimazione passiva, ma contro l'ente erogatore del gas, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione.

Titolare di una servitù di passo che limiti l'uso e il godimento del fondo servente oltre il necessario - Turbativa del possesso del fondo servente - Configurabilità - Conseguenze.
Poiché il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la sua normale destinazione, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20581 del 07/08/2018

Elemento di fatto – Valutazione di merito – Censura in sede di legittimità – Esclusione - Fattispecie.
Ai fini dell'accoglimento di una domanda di usucapione di servitù di passaggio, il requisito della contiguità o vicinanza dei fondi rappresenta un elemento di fatto, più che di diritto, il cui accertamento comporta una valutazione di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'apprezzamento, da parte del giudice di appello, della non trascurabile distanza esistente tra i due fondi e della possibilità di raggiungere in altro modo il fondo dominante dalla pubblica via integrasse la denuncia di un errore di diritto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14503 del 06/06/2018

Domanda di rilascio di terreno - Difetto di prova della piena proprietà - Accertamento dell'esistenza di una servitù - Extrapetizione - Sussistenza - Fondamento.
Deve ritenersi viziata da extrapetizione la sentenza che, a fronte della domanda di rilascio di un terreno per occupazione “sine titulo”, respinta per difetto di prova dell’affermato diritto di proprietà, accerti l’esistenza di una servitù di passaggio a favore dell’istante; ciò in quanto la proprietà esclusiva ed il diritto di servitù non si trovano in un rapporto quantitativo di “plus” a “minus”, ma in un rapporto di diversità qualitativa, trattandosi di posizioni giuridiche antitetiche, la seconda delle quali contraddice nettamente la prima.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23548 del 09/10/2017

"Actio confessoria servitutis" - Servitù di passaggio - Usucapione - Esistenza di servitù di uso pubblico - Carattere ostativo - Eccezione in senso lato - Rilevabilità di ufficio.
L’accertamento incidentale dell’esistenza di una servitù di uso pubblico su di una strada costituisce un fatto ostativo al riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ultraventennale, della servitù di passaggio sulla medesima strada in favore dei proprietari del fondo vicino, e tale circostanza, configurando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17588 del 14/07/2017

"Actio confessoria servitutis" - Servitù di passaggio - Usucapione - Esistenza di servitù di uso pubblico - Carattere ostativo - Eccezione in senso lato - Rilevabilità di ufficio.
L’accertamento incidentale dell’esistenza di una servitù di uso pubblico su di una strada costituisce un fatto ostativo al riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per usucapione ultraventennale, della servitù di passaggio sulla medesima strada in favore dei proprietari del fondo vicino, e tale circostanza, configurando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17588 del 14/07/2017

Servitù di parcheggio - Configurabilità - Condizioni.
In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 06/07/2017

Servitù di passaggio - Molestia del possesso - Caratteristiche - Fattispecie.
In materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, relativamente ad un fondo intercluso da un passaggio a livello, aveva ritenuto illegittima, siccome fortemente limitativa dell'attraversamento dello stesso, la soppressione del relativo servizio di guardiania, con sua sostituzione mediante un pulsante a chiamata).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 15517 del 22/06/2017

Mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale - Acquisto della relativa servitù per usucapione - Ammissibilità - Abusività della costruzione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017

Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio, per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016

Edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti condominii - Apertura di un varco nel muro divisorio, per collegare locali di proprietà esclusiva di un condomino presenti in entrambi i condominii - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 25775 del 14/12/2016

Servitù di uso pubblico - Assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico - Accesso sulla via pubblica tramite varchi aperti sulla proprietà comunale - Legittimità - Fondamento.
I varchi di accesso realizzati a vantaggio di un fondo e gravanti su una strada pubblica non realizzano alcuna limitazione di altro fondo confinante con la medesima strada ed aperto al libero accesso pedonale e veicolare in virtù di una servitù di uso pubblico, in quanto il passaggio che viene ad essere esercitato da coloro che provengono dal primo fondo, dopo il transito sulla proprietà demaniale, non si differenzia da quello posto in essere da chiunque si trovi a transitare sulla pubblica via, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che il primo fondo sia collocato in prossimità del secondo gravato dalla servitù pubblica.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 24430 del 30/11/2016

Servitù prediale - Condizioni - Consistente in un "facere" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15101 del 02/07/2014
Ai sensi dell'art. 1030 cod. civ., non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un "facere" del proprietario di quest'ultimo, perché mancherebbe in tal caso il carattere dell'obiettività, come connotato duraturo e permanente, della soggezione di un fondo all'altro. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la sussistenza del possesso di una servitù di passaggio, in quanto l'accesso al fondo dominante attraverso un cancello posto sul fondo preteso servente era risultato comunque subordinato a specifiche richieste di ingresso e conseguenti autorizzazioni operate di volta in volta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15101 del 02/07/2014

Muro divisorio - Idoneità all'esercizio di una servitù di veduta - Esclusione - Fondamento.
Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di "inspicere" e "prospicere" sul fondo altrui, è inidoneo ad assoggettare un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6927 del 07/04/2015

Supercondominio - Clausole costitutive di servitù reciproca di immodificabilità delle proprietà individuali - Violazione - Esame circa il rispetto del decoro architettonico del complesso immobiliare - Necessità - Esclusione.
La presenza, nel regolamento contrattuale di un supercondominio, del divieto di apportare modifiche strutturali, funzionali ed estetiche alle proprietà individuali rende superfluo, allorché si lamenti la sua violazione, l'esame giudiziale circa il rispetto, o meno, del decoro architettonico dell'intero complesso immobiliare.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO

Supercondominio - Clausole che sanciscono l'immodificabilità di ogni unità immobiliare, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari - Nullità per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali - Esclusione - Fondamento.
In tema di supercondominio, le clausole del regolamento contrattuale che assoggettino al peso della immodificabilità ogni singola unità immobiliare oggetto di proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari, anche quando creino vincoli valevoli per gli aventi causa dalle parti originarie, non possono essere considerate nulle per violazione del principio del numero chiuso delle obbligazioni reali, giacché non costituiscono obbligazioni "propter rem", dando, bensì, origine ad una servitù reciproca.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14898 del 13/06/2013
CONDOMINIO
SUPERCONDOMINIO

Creazione di un terrapieno in un terreno agricolo - Abuso del diritto di proprietà per violazione di un generale divieto "altius non tollendi" a tutela del fondo confinante - Configurabilità - Esclusione.
In tema di limiti della proprietà, non costituisce abuso del diritto, vietato ai sensi dell'art. 833 cod. civ., la creazione di un terrapieno in un terreno agricolo, che pure determini, di fatto, una compressione della facoltà di godimento del proprietario confinante, non sussistendo nel nostro ordinamento una generale proibizione per il proprietario di un fondo di sopraelevare lo stesso, in modo da non pregiudicare il panorama visibile da altro fondo, salva l'eventuale costituzione della "servitus altius non tollendi".
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6823 del 19/03/2013

Servitù di veduta e balcone "aggettante" - Differenze - Titolo negoziale costitutitivo di una servitù di "veduta ed affaccio" - Interpretazione - Esclusione.
La servitù di veduta e quella esercitata mediante un balcone "aggettante" sul fondo gravato soddisfano interessi e determinano pesi differenti, di guisa che la prima non include totalmente la seconda, esaurendo la veduta la propria "utilitas" nella maggiore amenità arrecata al fondo dominante. Ne consegue che il titolo negoziale costitutivo di una servitù di "veduta ed affaccio" non implica di per sé - in assenza di specifiche indicazioni di segno diverso e tenuto conto che la nozione di affaccio è comune tanto alle vedute dirette, quanto ai balconi - la facoltà del proprietario del fondo dominante di esercitare la veduta tramite un balcone aggettante, la cui realizzazione viola, pertanto, l'art. 840 cod.civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14620 del 24/08/2012

Obbligo di permettere l'accesso e il passaggio sul proprio fondo - Condizioni - Natura - Costituzione di servitù - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di limitazioni legali della proprietà, gli accessi e il passaggio che,ai sensi dell'art. 843 cod.civ., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria,dando luogo a un' obbligazione "propter rem", non possono determinare la costituzione di una servitù. (Nella specie,la Corte ha escluso il possesso della servitù di passaggio invocata dai ricorrenti che avevano utilizzato il fondo del vicino collocandovi una scala attraverso cui raggiungevano - in mancanza di altri accessi - il lastrico solare dell'immobile di loro proprietà per eseguire i lavori di manutenzione o riparazione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17383 del 30/08/2004

Accordi fra i proprietari dei fondi interessati - Spese inerenti alla lottizzazione - Ripartizione in proporzione alle quote dei partecipanti - Ammissibilità - Soggetto obbligato - Individuazione nel caso di vendite frazionate.
In tema di lottizzazioni di aree fabbricabili, per effetto dell'accordo con cui i proprietari dei terreni interessati all'urbanizzazione, allo scopo di conferire al territorio l'assetto giuridico conforme al progetto approvato dall'amministrazione, sottopongono le rispettive proprietà a divieti e limitazioni, assumendo su di sè, ciascuno pro quota, i diritti e gli obblighi che ne discendono, si verifica la costituzione di un complesso di reciproche servitù, la cui ragione d'essere sta nell'utilità che ciascun fondo ritrae dalla realizzazione per tale via, dell'obiettivo comune. La reciprocità tra le servitù da cui i fondi sono sin dall'origine gravati, comporta che ciascuno di essi è ad un tempo servente e dominante rispetto a tutti gli altri. Pertanto, al fine dell'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento degli oneri di urbanizzazione, non è determinante la specificazione dei fondi, rispettivamente, servente e dominante, ma è sufficiente che il fondo a cui gli oneri si riferiscono faccia parte della lottizzazione. Il vincolo di reciprocità implica che obbligato al pagamento di tali oneri sia, in virtù della sua relazione con il fondo e in ragione della rispettiva quota, il singolo proprietario da individuarsi in caso di vendite frazionate dei terreni, nei subacquirenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9997 del 09/10/1998
fine
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