Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo II: della proprieta' Capo II: della proprieta' fondiaria Sezione I: disposizioni generali Sezione II: del riordinamento della proprieta' rurale Sezione III: della bonifica integrale Sezione IV: dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali Sezione V: della proprieta' edilizia Sezione VI: delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi Sezione VII: delle luci e delle vedute Art.907. Distanza delle costruzioni dalle vedute.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 907. Distanza delle costruzioni dalle vedute.
1. Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.
2. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.
3. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
la giurisprudenza
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Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - Violazione distanze vedute - Necessità demolizione porzione immobiliare - Esclusione - Arretramento costruzione - Condizioni - Extrapetizione - Insussistenza.
L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23184 del 23/10/2020 (Rv. 659404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0905, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_0907, Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873
corte
cassazione
23184
2020

Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Veduta - Nozione - Terrazze e lastrici solari - Cd. "inspectio et prospectio in alienum" - Sicurezza dell'affaccio - Nozione - Assenza di parapetto su una terrazza - Qualificazione in termini di prospetto o veduta - Esclusione - Qualificazione come luce irregolare - Condizioni - Ambito dell'oggetto di accertamento.
Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art_ 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Ne consegue che l'assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio costituisce elemento decisivo per escludere che l'opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario, laddove la praticabilità può valere invece ai fini della qualificazione della situazione come luce irregolare. Per escludere anche questa seconda configurazione giuridica è necessario accertare, avuto riguardo all'attuale consistenza e destinazione dell'opera, oggettivamente considerata, ed alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario, se e quali limitazioni, ancorché diverse e minori di quelle derivanti da un'apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto, possano discenderne a carico della libertà del fondo vicino altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3043 del 10/02/2020 (Rv. 657095 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0900, Cod_Civ_art_0901, Cod_Civ_art_0902, Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_0907
PROPRIETA'
LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA'
RAPPORTI DI VICINATO

Rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute – Regime legale delle distanze di cui all'art. 907 c.c. - Strada o piazza pubblica che si frappongono tra gli edifici - Art. 879, comma 2, c.c. - Applicabilità del regime delle distanze - Esclusione - Estensione anche al caso di edifici collocati ad angolo retto.
Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24759 del 03/10/2019 (Rv. 655285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0879, Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_0907

Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Contestazione della violazione delle distanze fra edifici in aggiunta a quella concernente le distanze dalle vedute - Ammissibilità - Esclusione - Incidenza della natura autodeterminata dei diritti controversi - Esclusione – Fondamento
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv. 653638 - 01)

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - uso della proprietà esclusiva - limitazioni - veduta in appiombo o verticale esercitabile dalle aperture dei singoli appartamenti condominiali - diritto del proprietario - proprietà - "inspectio et prospectio in alienum" - "inspectio et prospectio in alienum" - laterale od obliqua
Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri,distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - in genere - divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri - riferibilità a muri di cinta – condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26263 del 18/10/2018
>>> Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri da una preesistente veduta, stabilito dall'art. 907 c.c. a salvaguardia di tale diritto, riguarda in genere una "fabbrica" realizzata a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, di qualsiasi materiale e forma, idonea ad ostacolare stabilmente l'esercizio della "inspectio" e della "prospectio" e, quindi, anche i muri di cinta, i quali - secondo la previsione di cui all'art. 878, comma 1, c.c. - sono soltanto esentati dal computo della distanza tra costruzioni su fondi finitimi di cui all'art. 873 c.c. e non anche dall'osservanza delle distanze stabilite a tutela delle vedute. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito aveva negato che una vetrata fosse «di impedimento alle vedute attoree», argomentando, fra l'altro, in base all'art. 878 c.c. che non è invece applicabile in materia di distanza dalle vedute).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26263 del 18/10/2018

Distanze delle costruzioni dalle vedute - Misurazione in maniera radiale - Conformazione fisica dei luoghi preclusiva della veduta cd. "in appiombo" - Irrilevanza - Fattispecie.
Il diritto di veduta sancito dall’art. 907 c.c. intende assicurare, attraverso l'esercizio della "inspectio" e della "prospectio", la piena e completa visione del fondo servente in ogni direzione, sia in orizzontale, che in verticale, che, eventualmente, in maniera obliqua, ed impone, pertanto, che la distanza della nuova costruzione dalla preesistente veduta sia misurata in maniera radiale, non rilevando in senso contrario che la conformazione fisica dei luoghi impedisca la veduta cd. "in appiombo". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la distanza tra la veduta e la nuova costruzione realizzata sul fondo servente potesse essere calcolata in maniera radiale, giacché tale criterio sarebbe stato precluso dalla stessa conformazione fisica dell'immobile donde si esercitava il diritto di veduta il quale, sotto al filo del muro sottostante le finestre, avanzava ulteriormente, impedendo la veduta perpendicolare nel fondo servente).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15244 del 20/06/2017

Azione volta al rispetto della normativa sulle distanze da costruzioni - Memorie ex art. 183, comma 5 c.p.c. (applicabile "ratione temporis") - Domanda volta alla tutela dei diritti di veduta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato, siccome costruito in violazione delle distanze tra costruzioni, è inammissibile, in quanto nuova, la domanda, proposta con le memorie di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), concernente la violazione della distanza da veduta, trattandosi di domande diverse, l’una diretta ad evitare la formazione di intercapedini dannose (art. 873 c.c), l’altra a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino (art. 907 c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10622 del 28/04/2017

Realizzazione di opere su beni in proprietà esclusiva – Utilizzo di parti comuni – Applicabilità della disciplina in materia di comunione di cui all’art. 1102 - Sussistenza – Fattispecie.
Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - in genere In genere.
Qualora il proprietario di un appartamento sito in un edificio condominiale esegua opere sui propri beni facendo uso anche di beni comuni, indipendentemente dall'applicabilità della disciplina sulle distanze, è necessario che, in qualità di condomino, utilizzi le parti comuni dell'immobile nei limiti consentiti dall'art. 1102 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di riduzione in pristino del balcone di una veranda ricostruito senza rispettare l'allineamento verticale con gli altri balconi in quanto le opere dovevano ritenersi eseguite in violazione dell'art. 1102 c.c., causando una sensibile riduzione all'ingresso di luce ed aria nella proprietà inferiore e nella chiostrina).
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 5196 del 28/02/2017

Domanda per violazione della distanza da costruzione e domanda per violazione della distanza da veduta - Diversità - Fondamento - Conseguenze.
La disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all'art. 907 c.c., ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quella delle distanze tra costruzioni, di cui all'art. 873 c.c., poiché la prima mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre la seconda è volta ad evitare la formazione di intercapedini dannose, sicché incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda che denuncia la violazione delle distanze tra le costruzioni, condanni il convenuto per la violazione dell'art. 873 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16808 del 09/08/2016

Costruzione di una veranda entro il perimetro di un balcone - Distanza legale dalla soprastante finestra - Osservanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7269 del 27/03/2014
Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7269 del 27/03/2014

Creazione di siepi vive - Estensione del divieto di fabbricare in pregiudizio al diritto di veduta ex art. 907 cod. civ. - Esclusione - Applicabilità dell'art. 892, primo comma, n. 3, cod. civ. - Sussistenza.
In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, agli effetti dell'art. 907 cod. civ., il divieto di fabbricare opere in pregiudizio dell'esercizio di una servitù di veduta, supponendo una modifica dell'assetto dei luoghi richiedente un'attività costruttiva, non può estendersi alla creazione di barriere naturali, quali le siepi vive, cui è applicabile la diversa disciplina prevista dall'art. 892, primo comma, n. 3, cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12051 del 17/05/2013

Divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri - Derogabilità - Esclusione - Condizioni e limiti - Riferibilità a costruzione in senso tecnico - Necessità - Fattispecie.
L'obbligo di costruire a non meno di tre metri dalle vedute dirette aperte nella costruzione esistente sul fondo vicino, di cui all'art. 907 cod. civ., ha natura assoluta e va osservato anche quando l'erigenda costruzione non sia tale da impedire di fatto l'esercizio della veduta, mentre una valutazione circa l'idoneità dell'opera ad ostacolare il diritto di veduta può venire in rilievo soltanto quando si intenda erigere un manufatto diverso da una costruzione in senso tecnico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'esonero dal rispetto della distanza minima prescritta dall'art. 907 c.c., la circostanza che l'erezione di un muro di cinta, da intendersi quale costruzione in senso proprio, non avesse impedito l'esercizio del diritto di veduta al proprietario del fondo vicino).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12033 del 31/05/2011

Regime legale delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. - Strada o piazza pubblica che si frappongono tra gli edifici - Art. 879 cod. civ. - Applicabilità del regime delle distanze - Esclusione - Estensione anche al caso di edifici collocati ad angolo retto.
Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 cod. civ., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, secondo comma, cod. civ. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14784 del 24/06/2009

Prosecuzione del processo fra le parti originarie - Fattispecie in tema di azioni reali per il rispetto delle distanze legali.
In tema di azioni a carattere reale quale quella per il rispetto delle distanze legali, si ha successione a titolo particolare del diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. tutte le volte che a seguito del trasferimento in corso di causa per atto "inter vivos" delle "res litigiose" rappresentate dagli immobili interessati alla vicenda, gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidano in negativo o in positivo sulla sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o convenuto. Ne consegue, in base all'art. 111 cod. proc. civ., che il processo deve proseguire fra le parti originarie con facoltà dell'attore di impugnare la sentenza a lui sfavorevole e che legittimamente l'acquirente a titolo particolare, ai sensi del terzo comma del citato art. 111, può spiegare intervento in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10563 del 02/08/2001

Obbligo di rispetto - Cessazione - Muro divisorio o altro impedimento impeditivo della veduta sul fondo vicino - Irrilevanza.
L' obbligo di rispettare le distanze per l' apertura di vedute sul fondo vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l' affaccio sul medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 30/03/2001

Uso del muro comune - Innalzamento - Da parte del comproprietario - Ammissibilità - Limiti.
Il comproprietario può innalzare il muro comune senza il consenso del condomino e senza alcun vincolo di destinazione, salvo i limiti costituiti dal divieto di atti emulativi e dalle esigenze di contemperamento dei reciproci interessi e di rispetto dei diritti altrui, quali quello di veduta che non può essere impedito dall'innalzamento del muro.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6407 del 07/07/1994

Uso del muro comune - innalzamento - in violazione delle distanze legali ex art. 907 cod. Civ. - divieto - muro comune delimitante un terrazzo o un lastrico solare - innalzamento con opere (es. Parapetto) destinate permanentemente ed inequivocabilmente all'esercizio della veduta - esclusione.
La facoltà di innalzamento del muro comune, prevista dall'art. 885 cod. civ., non può essere esercitata in violazione delle distanze legali stabilite specificamente per le vedute, dall'art. 907 dello stesso codice. Pertanto l'innalzamento del muro comune che delimiti un terrazzo o un lastrico solare con opere, quali un parapetto, destinate permanentemente ed inequivocamente all'Esercizio della servitù di veduta, non può essere consentito, risolvendosi in un impedimento all'Esercizio del corrispondente diritto da parte del proprietario del fondo dominante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11125 del 17/11/1990

Del gestore di affari su cose altrui - azione giudiziaria per il rispetto delle distanze - azioni di nunciazione - esclusione della legittimazione.
Chi abbia assunto l'utile gestione di un affare altrui concernente una cosa di proprieta dell'interessato non puo chiedere la tutela possessoria (nella specie con Azione di nunciazione) al fine di ottenere il rispetto della distanza legale per le costruzioni, in relazione a preesistenti vedute aperte nel fondo appartenente al gestito,poiche il gestore non e legittimato a far valere in nome proprio la situazione possessoria facente capo al gestito (posto che la sostituzione processuale e ammessa nei soli casi espressamente previsti dalla legge), e, come titolare di una situazione di detenzione autonoma, in quanto riconosce la situazione poziore dell'interessato, non e legittimato all'Esercizio di un'Azione come quella tendente al rispetto delle distanze legali, che deve qualificarsi di manutenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2229 del 30/07/1973
fine
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