Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo II: della proprieta' Capo II: della proprieta' fondiaria Sezione I: disposizioni generali Sezione II: del riordinamento della proprieta' rurale Sezione III: della bonifica integrale Sezione IV: dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali Sezione V: della proprieta' edilizia Sezione VI: delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi Sezione VII: delle luci e delle vedute Art.905. Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 905. Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi.
1. Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
2. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
3. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.
la giurisprudenza
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Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute - Violazione distanze vedute - Necessità demolizione porzione immobiliare - Esclusione - Arretramento costruzione - Condizioni - Extrapetizione - Insussistenza.
L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23184 del 23/10/2020 (Rv. 659404 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0905, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_0907, Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873
corte
cassazione
23184
2020

Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Veduta - Nozione - Terrazze e lastrici solari - Cd. "inspectio et prospectio in alienum" - Sicurezza dell'affaccio - Nozione - Assenza di parapetto su una terrazza - Qualificazione in termini di prospetto o veduta - Esclusione - Qualificazione come luce irregolare - Condizioni - Ambito dell'oggetto di accertamento.
Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art_ 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Ne consegue che l'assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio costituisce elemento decisivo per escludere che l'opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario, laddove la praticabilità può valere invece ai fini della qualificazione della situazione come luce irregolare. Per escludere anche questa seconda configurazione giuridica è necessario accertare, avuto riguardo all'attuale consistenza e destinazione dell'opera, oggettivamente considerata, ed alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario, se e quali limitazioni, ancorché diverse e minori di quelle derivanti da un'apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto, possano discenderne a carico della libertà del fondo vicino altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3043 del 10/02/2020 (Rv. 657095 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0900, Cod_Civ_art_0901, Cod_Civ_art_0902, Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_0907
PROPRIETA'
LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA'
RAPPORTI DI VICINATO

Cortile fra edifici appartenenti a proprietari diversi - Assenza di condominialità - Osservanza di distanze ex art. 905 c.c. - Necessità - Fondamento - Imposizione di servitù abusiva - Inapplicabilità dell'art. 1102 c.c. nei rapporti tra proprietà individuali e beni comuni - Non operatività del principio "nemini res sua servit".
Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., fìnendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite; né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 26807 del 21/10/2019 (Rv. 655658 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_1102

Rapporti di vicinato - aperture (finestre) - veduta (nozione, caratteri, distinzioni) - distanze legali - delle costruzioni dalle vedute – Regime legale delle distanze di cui all'art. 907 c.c. - Strada o piazza pubblica che si frappongono tra gli edifici - Art. 879, comma 2, c.c. - Applicabilità del regime delle distanze - Esclusione - Estensione anche al caso di edifici collocati ad angolo retto.
Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 c.c., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, comma 2, c.c. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24759 del 03/10/2019 (Rv. 655285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0879, Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_0907

Esercizio abusivo di servitù di veduta - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Liquidazione equitativa - Criterio.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi .
Servitù - prediali - esercizio.
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12630 del 13/05/2019 (Rv. 653643 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0905 – Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi
Cod. Civ. art. 1226 – Valutazione equitativa del danno
Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 - Parete finestrata - Distanza minima - Principio di prevenzione - Applicabilità.
L'art. 9, n. 2, del d.m. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt. 10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4848 del 19/02/2019

Proprietà - "inspectio et prospectio in alienum" - Veduta illegittima - Eliminazione - Giudice - Poteri - Applicazione ai soli casi di specifica violazione delle distanze delle vedute e non di quelle tra costruzioni - Fondamento.
Il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum", opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4834 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_0905, Cod_Civ_art_0873
eliminazione delle vedute abusive

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - calcolo - dal confine - parete finestrata - distanza minima - principio di prevenzione - applicabilità - limiti - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25571 del 12/10/2018
>>> L'art. 9 n. 2 d.m. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettatala distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine,se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2 c.c., ove ne ricorrano le condizioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25571 del 12/10/2018

Costruzione di una terrazza a distanza illegale - Consenso verbale espresso dal proprietario del fondo vicino - Inidoneità alla costituzione della servitù - Necessità della forma scritta "ad substantiam" - Prova testimoniale articolata sul punto – Inammissibilità - Fattispecie.
Il consenso espresso verbalmente dal proprietario di un fondo alla costruzione da parte del vicino di una terrazza a distanza illegale è inidoneo alla costituzione di un vincolo di natura reale, essendo prescritta per la costituzione delle servitù la forma scritta "ad substantiam" (art. 1350, n. 4, c.c.), con la conseguenza che è inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che i convenuti avrebbero potuto provare con testimoni l'esistenza di un accordo volto a consentire il posizionamento di un muro invadendo per mt. 0,75 il fondo confinante).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018

Art. 905 c.c. - Distanze per l'apertura di vedute - Correlazione con l'art. 873 c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Integrazione dell'art. 905 c.c. mediante regolamenti locali in tema di distanze nelle costruzioni - Esclusione.
L'art. 905 c.c., che salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati, non ha correlazione alcuna con l'art. 873 c.c. che, diretto a tutelare, evitando la formazione di intercapedini dannose, interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare dei detti interessi collettivi. Ne consegue che non vi è spazio per una integrazione della previsione dell'art. 905 c.c. con quelle eventuali più restrittive in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali, deponendo in tal senso anche l'assenza nel testo della norma di un rinvio – che è, invece, contemplato nell'art. 873 c.c. – ai regolamenti in questione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15070 del 11/06/2018

Sporti - Definizione - Elementi a funzione esclusivamente ornamentale - Incidenza sulle distanze legali - Esclusione - Sporgenze a carattere non ornamentale - Corpi di fabbrica - Incidenza sulle distanze legali - Sussistenza - Condizioni.
In tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016

Trasformazione di finestra in porta finestra - Nuova costruzione - Esclusione - Conseguenza - Art. 873 c.c. - Inapplicabilità.
La ristrutturazione edilizia, consistente nella trasformazione di una finestra in porta finestra per l'accesso ad un preesistente lastrico solare, non comporta aumenti di superficie o di volume e, dunque, non configura una nuova costruzione, sicché è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex art. 873 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10873 del 25/05/2016

Trasformazione di finestra in porta finestra - nuova costruzione - esclusione - conseguenza - Art. 873 c.c. - Inapplicabilità.
La ristrutturazione edilizia, consistente nella trasformazione di una finestra in porta finestra per l'accesso ad un preesistente lastrico solare, non comporta aumenti di superficie o di volume e, dunque, non configura una nuova costruzione, sicché è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex art. 873 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10873 del 25/05/2016

Trasformazione di finestra in porta finestra - Nuova costruzione - Esclusione - Conseguenza - Art. 873 c.c. - Inapplicabilità.
La ristrutturazione edilizia, consistente nella trasformazione di una finestra in porta finestra per l'accesso ad un preesistente lastrico solare, non comporta aumenti di superficie o di volume e, dunque, non configura una nuova costruzione, sicché è inapplicabile la disciplina in tema di distanze ex art. 873 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10873 del 25/05/2016

Autorizzazione all'apertura di una veduta - Rinuncia a pretenderne l'eliminazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006
In tema di rapporti di vicinato, l'autorizzazione all'apertura di una veduta a distanza inferiore, da quella legale e la rinuncia a pretenderne l'eliminazione,avendo ad oggetto la costituzione di un vincolo di natura reale sul bene, richiedono,ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., la forma scritta "ad substantiam".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006

Servitù di veduta e balcone "aggettante" - Differenze - Titolo negoziale costitutitivo di una servitù di "veduta ed affaccio" - Interpretazione - Esclusione.
La servitù di veduta e quella esercitata mediante un balcone "aggettante" sul fondo gravato soddisfano interessi e determinano pesi differenti, di guisa che la prima non include totalmente la seconda, esaurendo la veduta la propria "utilitas" nella maggiore amenità arrecata al fondo dominante. Ne consegue che il titolo negoziale costitutivo di una servitù di "veduta ed affaccio" non implica di per sé - in assenza di specifiche indicazioni di segno diverso e tenuto conto che la nozione di affaccio è comune tanto alle vedute dirette, quanto ai balconi - la facoltà del proprietario del fondo dominante di esercitare la veduta tramite un balcone aggettante, la cui realizzazione viola, pertanto, l'art. 840 cod.civ.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14620 del 24/08/2012

Regime legale delle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. - Strada o piazza pubblica che si frappongono tra gli edifici - Art. 879 cod. civ. - Applicabilità del regime delle distanze - Esclusione - Estensione anche al caso di edifici collocati ad angolo retto.
Il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall'art. 907 cod. civ., non è applicabile, stante il disposto dell'art. 879, secondo comma, cod. civ. - per il quale "alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze" - non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14784 del 24/06/2009

Qualificazione - Condizioni - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Configurabilità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006
In tema di limitazioni legali della proprietà, costituisce veduta diretta sul fondo del vicino ogni apertura che consenta di affacciarsi e guardare frontalmente su di esso da uno qualsiasi dei lati, essendo riservato al giudice di merito verificare, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se la stessa consenta lo sguardo frontale sul fondo del vicino.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006

Qualificazione - Condizioni - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Configurabilità - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
In tema di limitazioni legali della proprietà, costituisce veduta diretta sul fondo del vicino ogni apertura che consenta di affacciarsi e guardare frontalmente su di esso da uno qualsiasi dei lati, essendo riservato al giudice di merito verificare, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se la stessa consenta lo sguardo frontale sul fondo del vicino.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006

Autorizzazione all'apertura di una veduta - Rinuncia a pretenderne l'eliminazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.
In tema di rapporti di vicinato, l'autorizzazione all'apertura di una veduta a distanza inferiore, da quella legale e la rinuncia a pretenderne l'eliminazione,avendo ad oggetto la costituzione di un vincolo di natura reale sul bene, richiedono,ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., la forma scritta "ad substantiam".
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006

Sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992 - Portata e limiti - Eccezioni di natura petitoria nel giudizio possessorio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di distanze legali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9285 del 20/04/2006
Qualora sia invocata la tutela possessoria delle distanze legali (nella specie, delle vedute dalle costruzioni), ha natura petitoria - e, come tale, non può trovare ingresso nel relativo giudizio, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. civ. - l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla legittimità della costruzione, perchè realizzata nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti. Al riguardo, infatti, non può invocarsi il principio formulato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, comma primo, cod. proc. civ. (nella parte in cui detta norma subordinava la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso derivasse o potesse derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto), infrange soltanto il divieto, per il convenuto in possessorio, di agire in petitorio "finchè il primo giudizio non è finito o la decisione non sia stata eseguita" , senza per contro estendere i suoi effetti nell'ambito del giudizio possessorio, ponendo nel nulla il divieto per il convenuto di sollevare difese di natura petitoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9285 del 20/04/2006

Obbligo di rispetto - Cessazione - Muro divisorio o altro impedimento impeditivo della veduta sul fondo vicino - Irrilevanza.
L' obbligo di rispettare le distanze per l' apertura di vedute sul fondo vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l' affaccio sul medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 30/03/2001
fine
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