Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo II: della proprieta' Capo II: della proprieta' fondiaria Sezione I: disposizioni generali Sezione II: del riordinamento della proprieta' rurale Sezione III: della bonifica integrale Sezione IV: dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali Sezione V: della proprieta' edilizia Sezione VI: delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi Art.873. Distanze nelle costruzioni.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 873. Distanze nelle costruzioni.
1. Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
la giurisprudenza
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