Codice Civile Libro Terzo: della proprieta' Titolo II: della proprieta' Capo II: della proprieta' fondiaria Sezione I: disposizioni generali Sezione II: del riordinamento della proprieta' rurale Sezione III: della bonifica integrale Sezione IV: dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali Sezione V: della proprieta' edilizia Art.872. Violazione delle norme di edilizia.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 872. Violazione delle norme di edilizia.
1. Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
2. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
la giurisprudenza
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