Divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9888 del 11/04/2024 (Rv. 670965-01)Divisio inter liberos - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c.
La cd. divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell'ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 9888 del 11/04/2024 (Rv. 670965-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0733, Cod_Civ_art_0734 …...
Divisione - divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni "Divisio inter liberos" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019 (Rv. 653501 - 01)Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. - Effetti in ordine alla pretesa concernente i frutti ed alla richiesta di rendiconto relativa agli stessi frutti – Fondamento
La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione; ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi; al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019 (Rv. 653501 - 01)
Cod_Civ_art_0734, Cod_Civ_art_0733, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0725 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - retratto successorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15032 del 17/07/2015Divisione effettuata direttamente dal testatore - Diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi - Esclusione - Assegnazione del bene in comunione ad un gruppo di discendenti - Irrilevanza.
L'art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi, non è applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da quella erria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall'atto dispositivo-attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15032 del 17/07/2015
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12830 del 23/05/2013"Divisio inter liberos" - Formazione della comunione erria - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità della collazione.
L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa erria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione erria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12830 del 23/05/2013
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011Divisione erria del testatore - Norme per la formazione delle porzioni - Cosiddetta divisione regolata - Nozione - Ripartizione in quote del patrimonio immobiliare mediante individuazione dei beni - Cosiddetta "divisio inter liberos" - Configurabilità - Effetti - Erede escluso dall'assegnazione del cespite - Carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio - Sussistenza.
Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione erria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione erria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l'erede escluso dall'assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011 …...
Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011Divisione erria del testatore - Norme per la formazione delle porzioni - Cosiddetta divisione regolata - Nozione - Ripartizione in quote del patrimonio immobiliare mediante individuazione dei beni - Cosiddetta "divisio inter liberos" - Configurabilità - Effetti - Erede escluso dall'assegnazione del cespite - Carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio - Sussistenza.
Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione erria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione erria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l'erede escluso dall'assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15501 del 14/07/2011
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati: ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 733 cod. civ. alla clausola testamentaria con la quale veniva espressamente raccomandato ad uno degli eredi, attributario di un gruppo di poderi, di lasciare tali beni "conservati uniti ed intatti finché possibile", senza però indagare sulla possibilità di ricondurre la anzidetta clausola nell'ambito di operatività della "divisio inter liberos", ai sensi dell'art. 734 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati: ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 733 cod. civ. alla clausola testamentaria con la quale veniva espressamente raccomandato ad uno degli eredi, attributario di un gruppo di poderi, di lasciare tali beni "conservati uniti ed intatti finché possibile", senza però indagare sulla possibilità di ricondurre la anzidetta clausola nell'ambito di operatività della "divisio inter liberos", ai sensi dell'art. 734 cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18561 del 20/08/2009
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione; la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volontà del testatore, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi logici e giuridici. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 733 cod. civ. poiché nella scheda testamentaria non era stato indicato lo specifico ammontare del conguaglio necessario per pareggiare le singole quote).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
In tema di divisione erria, la "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 cod. civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'art. 733 cod. civ. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione; la motivazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volontà del testatore, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi logici e giuridici. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l'art. 733 cod. civ. poiché nella scheda testamentaria non era stato indicato lo specifico ammontare del conguaglio necessario per pareggiare le singole quote).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10797 del 11/05/2009
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - retratto successorio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 12/10/2007Divisione erria effettuata direttamente dal testatore - Natura, fondamento - Sussistenza al fine di escludere l'applicazione dell'articolo 732 cod. civ. - Accertamento della volontà del testatore compiuto dal giudice di merito - Necessità - Fattispecie.
In tema di retratto successorio, l'esistenza tra gli eredi di una comunione avente natura diversa da quella erria - al fine di escludere l'applicazione dell'articolo 732 cod. civ. -, conseguente all'assegnazione da parte del "de cuius" ad un gruppo di discendenti di un bene in comunione, postula un atto dispositivo/attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso, spettando al giudice del merito accertare l'esistenza e la portata di una siffatta volontà. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale per cui era infondata la tesi del retrattato che per negare i presupposti del retratto - sussistenza della comunione erria - sosteneva ricorrere l'ipotesi della divisione fatta dal testatore, laddove costui aveva attribuito parte dei beni ad uno dei figli, disponendo altresì che "la restante mia proprietà dovrà essere divisa in parti uguali tra i miei altri figli").
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 12/10/2007
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10306 del 22/11/1996"Divisio inter liberos" - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi regolata dall'art. 733 cod. civ. - Effetti - Ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie concreta - Individuazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
La "divisio inter liberos" regolata dall'art. 734 cod. civ. ricorre quando il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali immediati. Tale fattispecie si distingue da quella regolata dall'art. 733 cod. civ. con la quale il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra fattispecie costituisce indagine di fatto sulla volontà del testatore non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da corretta motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10306 del 22/11/1996
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006Indicazione di un bene nell'ambito della quota di eredità - Natura di norma regolante la futura divisione - Configurabilità - Conseguenze - Efficacia obbligatoria - Configurabilità - Efficacia reale - Esclusione.
La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art.733 cod. civ., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006
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Divisione - divisione erria - fatta del testatore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006Indicazione di un bene nell'ambito della quota di eredità - Natura di norma regolante la futura divisione - Configurabilità - Conseguenze - Efficacia obbligatoria - Configurabilità - Efficacia reale - Esclusione.
La disposizione testamentaria con cui un determinato bene viene destinato ad uno dei coeredi, comprendendolo nella quota di sua spettanza, ha natura di norma volta a regolare la futura divisione, ai sensi dell'art.733 cod. civ., e, esprimendo una mera preferenza in favore dell'erede, ha efficacia obbligatoria e non reale, effetto che invece si verificherebbe se il testatore, procedendo immediatamente alla divisione, assegnasse direttamente il bene.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 17/07/2006
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
6471
1997 …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
6471
1997
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Divisione - divisione ereditaria - fatta dal testatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 326 del 10/02/1970Composizione delle singole quote - potere del testatore - limiti.*
Avendo il testatore il potere che gli deriva dall'art 734 cod civ di dividere i suoi beni tra gli eredi nel modo che egli ritenga più opportuno al fine di prevenire tra loro le occasioni di liti, col solo limite del rispetto del diritto dei legittimari, e da ritenere che entro tale limite sia consentito al medesimo testatore di comporre e di integrare le singole quote concrete dell'asse ereditario includendo nell'una di esse più beni, immobili o mobili, che nell'altra, senza la osservanza delle norme di cui agli artt 728, 741 e 751 cod civ che sono stabilite in ipotesi di divisione, comportante la necessita di conguaglio in senso tecnico-giuridico e di operazioni preliminari alla divisione, assolutamente diversa dalla 'Divisio inter liberos' di cui al citato art 734 cod civ.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 326 del 10/02/1970
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