Divisione ereditaria - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 09/04/2025 (Rv. 674598-01)Automatica attribuzione dei frutti prodotti durante la comunione ereditaria - Esclusione - Acquisizione da parte di un erede di frutti maturati durante la comunione e prodotti da beni poi assegnatigli per divisione fatta dal testatore - Debito verso i coeredi - Sussistenza - Diritti dei coeredi.
Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 09/04/2025 (Rv. 674598-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_0733, Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_0821 …...
Divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell’eredità - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485-01)Collazione ed imputazione - resa dei conti - collazione d'immobili - imputazione - Valore venale del bene all'atto della divisione - Irrilevanza - Valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione - Computo - Necessità.
I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12068 del 03/05/2024 (Rv. 671485-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0747 …...
Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28955 del 18/10/2023 (Rv. 669275 - 01)Successione ereditaria - Pagamento di debito ereditario, da parte del coerede, in misura superiore alla quota - Conseguenze - Diritto ad una quota maggiore - Esclusione - Possibilità di esperire azione di ripetizione o di chiedere agli altri coeredi l'imputazione alla propria quota della somma - Sussistenza - Effetti.
In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 28955 del 18/10/2023 (Rv. 669275 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725 …...
Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione – Cass. n. 22123/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - divisioni - massa comune - Determinazione - Art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rinvio alle disposizioni in materia d'imposta di successione - Calcolo nella base imponibile - Normativa civilista - Rilevanza - Donazioni soggette a collazione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, va interpretato in accordo con la disciplina civilistica, nel senso di comprendere i beni del compendio successorio tenendo conto anche del valore delle donazioni collazionate e con imputazione dei debiti secondo quanto prescritto dall'art. 724 c.c.; pertanto la base imponibile per calcolare l'imposta di registro sulla divisione deve essere determinata sulla somma del valore del bene caduto in successione e del valore del bene collazionato per imputazione. Ne consegue che l'assegnazione dell'unico bene rimasto nell'asse ereditario a un condividente, se il relativo valore coincide con la sua quota di diritto sull'intera massa, non comporta l'emersione di conguagli nè tantomeno l'imposizione di alcunché secondo le regole della vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22123 del 03/08/2021 (Rv. 661987 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725
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22123
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Cessione della quota del comunista debitore – Cass. n. 20706/2021Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - diritto ai beni in natura - Occupazione dell’immobile comune da parte di uno solo dei comproprietari - Diritto di credito degli altri - Sussistenza - Realizzazione del credito in natura sui beni ereditari - Ammissibilità - Conseguenze - Cessione della quota del comunista debitore - Revocatoria utilmente esperita dai creditori - Azionabilità del credito nel giudizio di divisione nei confronti dei cessionari - Conseguenze.
In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l'imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell'imputazione del debito maturato per l'occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20706 del 20/07/2021 (Rv. 661965 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0725, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0720, Cod_Civ_art_0726, Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0728
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Cassazione
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Divisione - divisione ereditaria - fatta del testatore - norme per la formazione delle porzioni "Divisio inter liberos" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019 (Rv. 653501 - 01)Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. - Effetti in ordine alla pretesa concernente i frutti ed alla richiesta di rendiconto relativa agli stessi frutti – Fondamento
La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione; ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi; al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10761 del 17/04/2019 (Rv. 653501 - 01)
Cod_Civ_art_0734, Cod_Civ_art_0733, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_0725 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - oggetto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 10/07/2017Collazione per imputazione - Assenza di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari - Prelevamento da parte degli eredi non donatari - Modalità – Fattispecie.
In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell'asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all'esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 10/07/2017
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016"Relictum" costituito da un unico bene - Eredi non donatari - Prelevamento - Ammissibilità e modalità.
In tema di collazione, ove il "relictum" sia costituito da un unico bene, i prelevamenti devono essere effettuati stralciando dallo stesso la quota corrispondente al valore dei beni oggetto del conferimento per imputazione, atteso che la mancanza, nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 c.c., solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 06/10/2016
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divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione- Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012Obbligazioni del "de cuius" - Credito del coerede verso il "de cuius" - Applicabilità degli artt. 752, 754, e 726 cod. civ. - Esclusione - Imputazione nel giudizio divisorio - Ammissibilità - Fondamento.
Gli artt. 752 e 754 cod. civ. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti erri tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, cod. civ., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione erria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione erria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri.
Nel giudizio di divisione erria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa erria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi - Ammissibilità - Carattere unitario - Conseguenze - Collazione per imputazione - Contenuto - Natura di atto idoneo allo scioglimento della comunione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione - nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 cod. civ., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote - non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982Stima - (stima) dei beni - beni conferiti in natura o per imputazione - valutazione - riferimento al momento della apertura della successione - necessità - valore dei cespiti compresi nella massa da dividere - riferimento al momento della divisione - necessità.*
071083 422370*
Poiché l'istituto della collazione mira ad assicurare la "par condicio" degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell'assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa. ( V 2453/76, mass n 381238; ( V 452/62, mass n 250719; ( V 2184/61; ( V 1330/59; ( V 2621/74, mass n 371076).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita’ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976Collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione - restituzione in natura - funzione - differenze.*
071050 381237*
La collazione ereditaria, quale che ne sia il fondamento, rappresenta, in entrambe le forme in cui e prevista dalla legge (in natura o per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, in guisa che, nei reciproci rapporti tra determinati coeredi, siano assicurati, in senso relativo, l'equilibrio e la parità di trattamento, al fine che non venga alterato il rapporto di valore fra le varie quote e sia garantito a ciascuno degli eredi stessi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente. ( V 2184/61).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976
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