Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo III: delle successioni testamentarie capo IV: della forma dei testamenti (1) sezione I: dei testamenti ordinari art.- 606. Nullità del testamento per difetto di forma.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 606. Nullità del testamento per difetto di forma.
1. Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvere manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
2. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
la giurisprudenza
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