Codice Civile Libro Secondo: delle successioni Titolo III: delle successioni testamentarie Capo III: della capacita' di ricevere per testamento Art.- 599. Persone interposte.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 599. Persone interposte.
1. Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, (1) 595, (2) 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
2. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.
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