Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo X: dei legittimari sezione I: dei diritti riservati ai legittimari sezione II: della reintegrazione della quota riservata ai legittimari art - 555 riduzione delle donazioni.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 555. Riduzione delle donazioni.
1. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
2. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
la giurisprudenza
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