Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo IV: della rappresentazione art.468. soggetti.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 468.Soggetti.
1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (2)
2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (1)
modifiche - note
COMMENTI
(1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi.
(2) Comma così modificato dall'art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 468. Soggetti.
1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (1)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi.
la giurisprudenza
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