Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo IV: della rappresentazione art. - 467. nozione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 467.Nozione. (1)
1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Aricolo così modificato dall'art. 67, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Art. 467. Nozione.
1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
la giurisprudenza
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