Skip to main content

0415. Persone che possono essere inabilitate.

Art.415. Persone che possono essere inabilitate.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali. 

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice. 

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Capacita' della persona fisica - capacita' di agire – Cass. n. 6079/2020
Limitazioni - Impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri. L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020 (Rv. 657124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0414, Cod_Civ_art_0415, Cod_Civ_art_0427 corte cassazione 6079 2020 …...
Capacita' della persona fisica - inabilitazione – Cass. n. 27475/2019
Giudizio in cui sia parte un soggetto inabilitato - Soccombenza di quest'ultimo - Condanna del curatore al pagamento delle spese di lite - spese giudiziali civili - condanna alle spese - di rappresentanti o curatori. Il curatore dell'inabilitato, esplicando solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l'inabilitato deve compiere con la sua assistenza, non è parte della lite promossa dall'inabilitato medesimo e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall'art. 94 c.p.c., norma che riguarda coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio e che postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27475 del 28/10/2019 (Rv. 655675 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Civ_art_0415 corte cassazione 27475 2019 …...
Capacità della persona fisica - inabilitazione - procedimento - curatore - in genere – Cass. n. 9816/2015
Indennità - Spettanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9816 del 13/05/2015 Il curatore dell'inabilitato non ha diritto a indennità, mancando una norma che ne preveda la spettanza e non potendosi a lui estendere il combinato disposto degli artt. 379 e 424 cod. civ., il quale consente di riconoscere un compenso al tutore per la maggiore intensità delle funzioni di protezione dell'interdetto. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9816 del 13/05/2015 corte cassazione 9816 2015 …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013
Forma dell'atto di appello - Ricorso - Esclusione - Citazione - Legittimità - Fondamento - Conseguenze in tema di tempestività dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013 Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013   …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24082 del 25/09/2008
Consegna della copia dell'atto a persona di famiglia inabilitata - Rilevanza a fini della validità della notifica - Esclusione - Fondamento. Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, cod.proc.civ., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24082 del 25/09/2008   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17256 del 24/08/2005
Natura e peculiarità - Norme relative al giudizio contenzioso ordinario - Applicabilità - Limiti - Pronuncia di cessazione della materia del contendere - Legittimità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17256 del 24/08/2005 Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo "status" della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, e specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 cod. civ.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 cod. proc. civ.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 cod. civ. e art. 714 cod. proc. civ.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili. Da tanto deriva che anche nel processo di interdizione o di inabilitazione è ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria. (Nella specie la corte d'appello, pronunciando sull'appello del solo P.M., aveva dichiarato essere venuta meno la materia del contendere in relazione al giudizio di impugnazione, una volta preso atto che l'impugnante - che in primo grado aveva promosso il giudizio di interdizione - all'esito dei nuovi accertamenti tecnici aveva concluso per la insussistenza di elementi idonei a giustificare il mutamento della pronuncia di inabilitazione adottata dal primo …...
Donazione - capacità - di donare - donazione dello inabilitato – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 05/11/1990
Inabilitazione dichiarata con sentenza - necessità - promuovimento del giudizio di inabilitazione anteriormente alla donazione - insufficienza.* Ai fini dell'esclusione della capacità di donare (art. 754) e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace (art. 756 cod. civ.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell'atto impugnato, riferendosi le norme in questione con il termine "inabilitato" soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all'esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi. ( V 6414/84, mass n 437999; ( V 6504/79, mass n 403248).* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 05/11/1990   …...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice civile

c.c.

cc

415

persone

possono

essere
inabilitate