Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia Titolo XII: delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1) Capo II: della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale (1) Art.414. Persone che possono essere interdette.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 414. (2) Persone che possono essere interdette.
1. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Intitolazione aggiunta dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Articolo così sostituito dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
la giurisprudenza
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