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0414. Persone che possono essere interdette.

Art.414. Persone che possono essere interdette.

0 Codice civile

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Capacita' di agire - amministrazione di sostegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24251 del 10/09/2024 (Rv. 672361-01)
Provvedimento di apertura della procedura - Estensione delle limitazioni previste per l'interdetto - Condizioni. Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità. Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0408, Cod_Civ_art_0410, Cod_Civ_art_0414 …...
Servizio di trasporto dei disabili affidato dalla Ausl a cooperativa sociale privata – Cass. n. 7922/2023
Responsabilità civile - in genere - Servizio di trasporto dei disabili affidato dalla Ausl a cooperativa sociale privata - Obbligo di sorveglianza dei trasportati - A carico della cooperativa - Conseguenze - Danni al trasportato - Responsabilità della cooperativa per omessa adozione delle cautele - Responsabilità solidale della Ausl ex art. 2049 c.c. - Sussistenza.   Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7922 del 20/03/2023 (Rv. 667359 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_0414   Corte Cassazione 7922 2023 …...
Capacita' della persona fisica - capacita' di agire – Cass. n. 6079/2020
Limitazioni - Impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri. L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020 (Rv. 657124 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0414, Cod_Civ_art_0415, Cod_Civ_art_0427 corte cassazione 6079 2020 …...
Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Cass. n. 24149/2016
Morte dell'interdetto nelle more del giudizio di appello - Cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Caducazione della sentenza di interdizione pronunciata in primo grado. La morte, durante il processo d’appello, della parte interdetta in primo grado fa venir meno la necessità di giungere ad una pronuncia di accertamento del suo stato. Ne consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse, che determina la cessazione della materia del contendere e, nel caso specifico, anche la caducazione della pronuncia di interdizione. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24149 del 28/11/2016 corte cassazione 24149 2016 …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015
Conteggi sul "quantum" allegati dall'attore - Contestazione specifica - Necessità - Contestazione della sussistenza del credito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015 Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015   …...
Capacità della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale – Cass. n. 19499/2015
Tutore - Appello avverso sentenza resa in giudizio nei confronti del tutore costituito dell'interdetto - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19499 del 30/09/2015 Al tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita l'autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio "ex novo" del giudizio da parte sua, agli effetti dell'art. 374, n. 5, c.c., la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'incapace. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19499 del 30/09/2015 corte cassazione 19499 2015   …...
capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Limitazioni - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013 Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Il Giudice tutelare del Tribunale di Napoli instaurò la procedura di amministrazione di sostegno in favore di G.S. su ricorso del figlio, avv. C..G. , che ne aveva dedotto la incapacità di provvedere ai propri interessi per demenza senile e vasculopatia. Nominato un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. P..V. , e sentito il beneficiario, il quale si dichiarò favorevole a tale nomina e fece presente di essere adeguatamente assistito da una badante e di essere seguito da un assistente sanitario volontario, con decreto del 14 ottobre 2008 si provvide alla nomina in via definitiva della stessa professionista quale amministratrice di sostegno del G. , con funzioni esclusive di rappresentanza nell'amministrazione del patrimonio e nei rapporti con enti e terzi. Avverso tale decreto propose reclamo l'avv. C..G. , …...
Capacità della persona fisica - capacità di agire - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
Amministrazione di sostegno - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Scelta delle misure - Apprezzamento del giudice del merito - Fattispecie. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013 massima|green Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013 Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie). integrale|orange Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l'impugnazione proposta da B.V. avverso la sentenza del Tribunale che avevadichiarato l'interdizione dell'appellante, con nomina del tutore invece di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina normativa dell'amministratore di sostegno.A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello, dopo aver premesso in fatto che il ricorso era stato proposto dal figlio dell'appellante, sulla base della condizione d'incapacità fisiopsichica del padre, molto anziano, evidenziata da recenti ed ingenti atti di "prodigalità" consistenti nella dismissione di otto beni immobili e dalla progressiva riduzione della propria liquidità, consistente in esborsi per circa 200.000 Euro annui, affermava che:la scelta tra le misure dell'interdizione ed amministrazione di sostegno secondo la giurisprudenza di legittimità non poteva fondarsi sul grado d'infermità psichica del destinatario del provvedimento, ma sull'idoneità della misura da adottare alle concrete esigenze del soggetto predetto, in considerazione della maggiore …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013
Forma dell'atto di appello - Ricorso - Esclusione - Citazione - Legittimità - Fondamento - Conseguenze in tema di tempestività dell'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013 Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21013 del 13/09/2013   …...
capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Limitazioni - Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013 Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013   …...
procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17256 del 24/08/2005
Natura e peculiarità - Norme relative al giudizio contenzioso ordinario - Applicabilità - Limiti - Pronuncia di cessazione della materia del contendere - Legittimità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17256 del 24/08/2005 Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo "status" della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, e specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 cod. civ.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 cod. proc. civ.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 cod. civ. e art. 714 cod. proc. civ.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili. Da tanto deriva che anche nel processo di interdizione o di inabilitazione è ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria. (Nella specie la corte d'appello, pronunciando sull'appello del solo P.M., aveva dichiarato essere venuta meno la materia del contendere in relazione al giudizio di impugnazione, una volta preso atto che l'impugnante - che in primo grado aveva promosso il giudizio di interdizione - all'esito dei nuovi accertamenti tecnici aveva concluso per la insussistenza di elementi idonei a giustificare il mutamento della pronuncia di inabilitazione adottata dal primo …...

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