Capacità di agire - amministrazione di sostegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10144 del 17/04/2025 (Rv. 674510-01)Divieto per l’amministratore di anticipare somme per conto dell’amministrato e di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il medesimo - Sussistenza - Violazione - Sostituzione - Ragioni.
L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10144 del 17/04/2025 (Rv. 674510-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0378, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0360 …...
Capacità di agire - Art. 779 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3941 del 16/02/2025 (Rv. 673846-01)Applicabilità all'amministrazione di sostegno - Obbligo di presentazione del rendiconto - Compatibilità.
L'art. 779 c.c. prevede una speciale e temporanea incapacità a ricevere la donazione da parte di colui che ha rivestito l'incarico di tutore o protutore del donante, se non è prima approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto e la medesima incapacità, in virtù dell'art 411 c.c., si applica anche all'amministratore di sostegno, ogniqualvolta i compiti allo stesso demandati richiedono la presentazione di un rendiconto, trattandosi di disposizione diretta a salvaguardare la regolarità e la trasparenza della procedura di rendiconto, evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3941 del 16/02/2025 (Rv. 673846-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0779, Cod_Civ_art_0411 …...
Potestà dei genitori (titolarità) - provvedimenti - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2129 del 29/01/2025 (Rv. 673563-01)Liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno - Rimedi esperibili avverso il decreto del giudice tutelare - Reclamo - Sussistenza - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2129 del 29/01/2025 (Rv. 673563-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0379 …...
Incapacità naturale di intendere e di volere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 34854 del 29/12/2024 (Rv. 67341101)Atti compiuti da persona naturalmente incapace - testamento - Amministrazione di sostegno - Procedimento di apertura - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Modalità.
Nel procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, l'esistenza di poteri anche officiosi riconosciuti al giudice tutelare di applicare limitazioni e decadenze ex art. 411 c.c. impone il rispetto del principio del contraddittorio, per cui al beneficiando deve essere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione contenente la data dell'udienza e l'avviso della facoltà di costituirsi tramite un avvocato, della possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertenza che si procederà in ogni caso alla sua audizione; tale ultimo adempimento può essere omesso solo qualora si possa escludere, con assoluta certezza, che verranno trattate eventuali limitazioni della capacità dell'interessato, oltre che nel caso in cui il beneficiando abbia proposto il ricorso conferendo mandato a un legale; qualora - tuttavia - il beneficiario abbia proposto ricorso personalmente, egli deve essere avvisato della facoltà di munirsi di un difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 34854 del 29/12/2024 (Rv. 67341101)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0411 …...
Capacità di agire - Donazione da parte di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8456 del 28/03/2024 (Rv. 670578-01)Annullabilità - Condizioni - Difetto di conoscenza della sottoposizione a misura di protezione da parte del donatario - Irrilevanza.
E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8456 del 28/03/2024 (Rv. 670578-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0377, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0412 …...
Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3600 del 08/02/2024 (Rv. 669962-01)Amministrazione di sostegno - Precedente nomina di un rappresentante volontario - Portata ostativa rispetto alla nomina di un amministratore di sostegno – Esclusione - Motivazione rafforzata dell’eventuale designazione di una diversa persona rispetto a quella scelta dal beneficiario - Necessità.
In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3600 del 08/02/2024 (Rv. 669962-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0406, Cod_Civ_art_0408, Cod_Civ_art_0411 …...
Prova civile - rendimento dei conti Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35680 del 21/12/2023 (Rv. 669811 - 01)Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Procedimento di rendiconto - Amministrazione di sostegno - Applicabilità - Partecipazione necessaria del P.M. - Esclusione.
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35680 del 21/12/2023 (Rv. 669811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0385, Cod_Civ_art_0386, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_070 …...
Audizione personale del beneficiario e ministero del difensore – Cass. n. 25855/2022Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Decreto di apertura - Modifica - Specificazione degli atti o delle categorie di atti che richiedono l'intervento dell’amministratore - Audizione personale del beneficiario e ministero del difensore - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
In tema di amministrazione di sostegno, il decreto di modifica che specifichi gli atti o le categorie di atti che devono essere compiuti con l'intervento dell'amministratore non richiede l'audizione personale del beneficiario, prevista dall'art. 407, comma 2, c.c. soltanto per la nomina dell'amministratore, né il ministero del difensore, necessario solo qualora il giudice ritenga di emettere un provvedimento che, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli stabiliti dalla legge per gli interdetti o gli inabilitati.(Nella specie, la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non necessario il ministero del difensore e l'audizione del beneficiario in relazione alla modifica officiosa del decreto nel quale era stata aggiunta, oltre alla già prevista necessità di rappresentanza dell'amministratore di sostegno per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche che il beneficiario non potesse liberamente disporre, se non in misura limitata a 400,00 euro mensili, delle somme depositate su di un conto corrente a lui intestato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25855 del 01/09/2022 (Rv. 665876 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0411
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Sopravvenuta morte del beneficiario nel corso del giudizio di appello – Cass. n. 8464/2022Capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Amministrazione di sostegno - Nomina dell'amministratore - Procedimento - Sopravvenuta morte del beneficiario nel corso del giudizio di appello - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sullo "status", sicché qualora l'evento si verifichi nel corso del giudizio d'appello e sia accertato dal giudice di questo il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8464 del 15/03/2022 (Rv. 664365 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_372
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Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace – Cass. n. 8247/2022Capacità della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - in genere - Amministrazione di sostegno - Promovimento di giudizi nell'interesse dell'incapace - Autorizzazione - Necessità - Prosecuzione di giudizi iniziati personalmente dall'incapace - Giudizi relativi a diritti personalissimi - Autorizzazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8247 del 14/03/2022 (Rv. 664362 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0374
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Approvazione del rendiconto finale – Cass. n. 4029/2022Capacità della persona fisica - capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Approvazione del rendiconto finale - Impugnazione davanti al tribunale in sede contenziosa - Fondamento - Disciplina.
La disciplina sul rendimento del conto finale, prevista per la tutela degli incapaci, si applica anche all'amministrazione di sostegno, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 411 c.c., e pertanto l'impugnazione del decreto di approvazione del menzionato conto, emesso dal giudice monocratico in funzione di giudice tutelare, deve essere decisa dal tribunale in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., con sentenza appellabile (ma non ricorribile per cassazione) e non dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4029 del 08/02/2022 (Rv. 664215 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0386, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_339
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Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense – Cass. n. 6197/2021Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali civili - Amministratore di sostegno abilitato all'esercizio della professione forense - Costituzione personale in giudizio, ex art. 86 c.p.c., in rappresentanza del beneficiario - Diritto al compenso professionale - Esclusione - Fondamento. capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale
L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6197 del 05/03/2021 (Rv. 660545 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_086, Cod_Civ_art_0379, Cod_Civ_art_0411 …...
Amministrazione di sostegno – Cass. n. 4733/2021Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Amministrazione di sostegno - Istanza contenente la richiesta di divieto di contrarre nozze - Provvedimento del giudice tutelare - Natura decisoria - Reclamo alla corte d'appello - Ammissibilità.
Il provvedimento con il quale il giudice tutelare decide sull'istanza, formulata nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno, diretta ad ottenere l'estensione al beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411, comma 4 e 85 c.c., del divieto di contrarre matrimonio, incidendo in maniera definitiva, sia pure "rebus sic stantibus", sulla capacità di autodeterminarsi della persona e quindi su un diritto personalissimo, ha natura intrinsecamente decisoria, sicché la competenza a conoscere del relativo reclamo appartiene allacorte d'appello ex art. 720 bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4733 del 22/02/2021 (Rv. 660588 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0085, Cod_Proc_Civ_art_720_2 …...
Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale – Cass. n. 5380/2020Capacità della persona - Amministrazione di sostegno - Beneficiario - Impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare - Legittimazione processuale - Autorizzazione del giudice - Esclusione.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE
I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5380 del 27/02/2020 (Rv. 656883 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0411
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Impugnazioni civili - appello - appellabilita' (provvedimenti appellabili) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 01)Amministrazione di sostegno - Provvedimenti ordinatori assunti dal giudice tutelare - Reclamabilità innanzi alla corte d'appello - Sussiste - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza.
In materia di amministrazione di sostegno, per individuare il giudice competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare, non occorre indagarne la natura ordinatoria o decisoria, perché l'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c., prevede espressamente che il reclamo debba essere proposto sempre innanzi alla corte d'appello e non al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - decreti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 02)Amministrazione di sostegno - Provvedimenti adottati dalla corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Carattere decisorio e definitivo del provvedimento - Irrilevanza.
In materia di amministrazione di sostegno, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso il decreto adottato dal giudice tutelare, non occorre indagarne il carattere decisorio e definitivo, perché l'art. 720 bis, comma 3, c.p.c. ammette espressamente sempre detta impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_720_2 …...
Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Amministrazione di sostegno - Potere dell'amministratore di resistere in giudizio - Cass. n. 6518/2019Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Amministrazione di sostegno - Potere dell'amministratore di resistere in giudizio - Specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6518 del 06/03/2019
Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0374
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Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decretiImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - amministrazione di sostegno - designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore - natura ordinatoria ed amministrativa - conseguenze - competenza del tribunale sul reclamo - sussistenza - contestualità della designazione del soggetto rispetto all’apertura dell’amministrazione di sostegno - irrilevanza - regolamento di competenza d’ufficio – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018
I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio judicii".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22693 del 28/09/2017 Designazione o nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d’appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell’amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno contenente provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest'ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22693 del 28/09/2017
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capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Limitazioni - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013 Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Il Giudice tutelare del Tribunale di Napoli instaurò la procedura di amministrazione di sostegno in favore di G.S. su ricorso del figlio, avv. C..G. , che ne aveva dedotto la incapacità di provvedere ai propri interessi per demenza senile e vasculopatia. Nominato un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. P..V. , e sentito il beneficiario, il quale si dichiarò favorevole a tale nomina e fece presente di essere adeguatamente assistito da una badante e di essere seguito da un assistente sanitario volontario, con decreto del 14 ottobre 2008 si provvide alla nomina in via definitiva della stessa professionista quale amministratrice di sostegno del G. , con funzioni esclusive di rappresentanza nell'amministrazione del patrimonio e nei rapporti con enti e terzi. Avverso tale decreto propose reclamo l'avv. C..G. , …...
capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013Limitazioni - Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo -capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 23/06/2011
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 cod. civ. (richiamato dal successivo art. 411, primo comma, cod. civ.), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 23/06/2011
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