Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo XII: delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1) Capo I - (2) dell'amministrazione di sostegno Art.411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.
1. Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
2. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
3. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
4. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
la giurisprudenza
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Amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e amministrazione puramente di assistenza - Differenze - Conseguenze in tema di capacità dell'amministratore a succedere per testamento al proprio assistito.
L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020 (Rv. 657124 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0596, Cod_Civ_art_0599, Cod_Civ_art_0779
corte
cassazione
6079
2020

Capacità della persona - Amministrazione di sostegno - Beneficiario - Impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare - Legittimazione processuale - Autorizzazione del giudice - Esclusione.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE
I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5380 del 27/02/2020 (Rv. 656883 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0411
corte
cassazione
5380
2020

Amministrazione di sostegno - Provvedimenti ordinatori assunti dal giudice tutelare - Reclamabilità innanzi alla corte d'appello - Sussiste - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza.
In materia di amministrazione di sostegno, per individuare il giudice competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare, non occorre indagarne la natura ordinatoria o decisoria, perché l'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c., prevede espressamente che il reclamo debba essere proposto sempre innanzi alla corte d'appello e non al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739

Amministrazione di sostegno - Provvedimenti adottati dalla corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Carattere decisorio e definitivo del provvedimento - Irrilevanza.
In materia di amministrazione di sostegno, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso il decreto adottato dal giudice tutelare, non occorre indagarne il carattere decisorio e definitivo, perché l'art. 720 bis, comma 3, c.p.c. ammette espressamente sempre detta impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_720_2

Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Amministrazione di sostegno - Potere dell'amministratore di resistere in giudizio - Specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6518 del 06/03/2019
Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0374
amministratore di sostegno
corte
cassazione
6518
2019

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - amministrazione di sostegno - designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore - natura ordinatoria ed amministrativa - conseguenze - competenza del tribunale sul reclamo - sussistenza - contestualità della designazione del soggetto rispetto all’apertura dell’amministrazione di sostegno - irrilevanza - regolamento di competenza d’ufficio – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018
I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio judicii".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018

Designazione o nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d’appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell’amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno contenente provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest'ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22693 del 28/09/2017

Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Giudice tutelare del Tribunale di Napoli instaurò la procedura di amministrazione di sostegno in favore di G.S. su ricorso del figlio, avv. C..G. , che ne aveva dedotto la incapacità di provvedere ai propri interessi per demenza senile e vasculopatia. Nominato un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. P..V. , e sentito il beneficiario, il quale si dichiarò favorevole a tale nomina e fece presente di essere adeguatamente assistito da una badante e di essere seguito da un assistente sanitario volontario, con decreto del 14 ottobre 2008 si provvide alla nomina in via definitiva della stessa professionista quale amministratrice di sostegno del G. , con funzioni esclusive di rappresentanza nell'amministrazione del patrimonio e nei rapporti con enti e terzi. Avverso tale decreto propose reclamo l'avv. C..G. , deducendo la illegittimità ed inopportunità della predetta nomina, assumendo che il Giudice tutelare non aveva motivato in ordine ai rilievi contenuti nei reclami da lui in precedenza presentati nei confronti di alcuni atti posti in essere dall'avv. V. , che eccedevano i limiti dei poteri dell'amministratore di sostegno provvisorio. In particolare, la citata professionista avrebbe coartato la volontà del padre e ne avrebbe impedito i contatti con lui e la sorella. Dedusse inoltre il reclamante che il decreto non disponeva che il padre avesse accesso immediato alle prestazioni di assistenza domiciliare, non indicava precisamente gli atti che l'amministrato poteva compiere solo con l'intervento dell'amministratore e non fissava un limite di spesa mensile, con pericolo per la conservazione del patrimonio e dei beni mobili indivisi rimasti nella gestione del padre dopo la morte della madre. Dedusse ancora il reclamante che si sarebbe dovuto nominare quale amministratore di sostegno uno dei soggetti indicati nell'art. 408 c.c., comma 3, ed infine denunciò il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. della mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio al beneficiario nel procedimento de quo, a differenza di quanto previsto per i minori.
Si costituì anche T..G. , aderendo al reclamo e presentando motivi aggiunti, ed in particolare chiedendo la revoca dell'amministratrice e l'annullamento degli atti dalla stessa compiuti.
2. - Con decreto depositato il 27 febbraio 2009, la Corte d'appello di Napoli rigettò il reclamo. Il giudice di secondo grado ritenne anzitutto inconferenti ed infondati i motivi che avrebbero dovuto determinare la revoca della nomina dell'avv. V. quale amministratrice di sostegno di S..G. , poiché la predetta professionista aveva già agito nella fase di amministrazione provvisoria nel rispetto dei limiti del suo incarico, riferendo costantemente al giudice tutelare e chiedendo le dovute autorizzazioni. La scelta di confermare l'avv. V. era stata poi operata a seguito di una precisa istruttoria e soprattutto dopo aver sentito il beneficiario, il quale aveva fatto presente di avere instaurato un buon rapporto con la V. , e di essere bensì favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno che lo assistesse, ma non nella persona di uno dei suoi figli. Quanto alla asserita carenza di motivazione del provvedimento, la Corte partenopea ribadì che la scelta del giudice tutelare era stata assunta sulla base di un'approfondita istruttoria e tenendo conto della volontà del beneficiario, sottolineando che si trattava di procedimento di volontaria giurisdizione e che comunque il decreto non era privo di...

Limitazioni - Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013

capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 23/06/2011
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 cod. civ. (richiamato dal successivo art. 411, primo comma, cod. civ.), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 23/06/2011
fine
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