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0404. Amministrazione di sostegno.

Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia Titolo XII: delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1) Capo I - (2) dell'amministrazione di sostegno (1) Rubrica così modificata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. (2) Capo così premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari articoli 404-413 erano stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Art.404. Amministrazione di sostegno.

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Articolo vigente

Art. 404. Amministrazione di sostegno.

1. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.