Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia Titolo XII: delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1) Capo I - (2) dell'amministrazione di sostegno (1) Rubrica così modificata dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. (2) Capo così premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari articoli 404-413 erano stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184. Art.404. Amministrazione di sostegno.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 404. Amministrazione di sostegno.
1. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
la giurisprudenza
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Capacita' della persona fisica - capacita' di agire - Amministrazione di sostegno- Persona da assoggettare all'istituto di protezione - Condizione personale - Finalità di natura esclusivamente patrimoniale - Esclusione - Autodeterminazione del destinatario - Possibilità -Affermazione - Conseguenze - Fattispecie.
L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di sostegno un'anziana signora sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell'organizzazione di vita già da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29981 del 31/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0408
corte
cassazione
29981
2020

Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Prova contraria - Trasferimento della dimora abituale o del centro principale dei rapporti - Volontarietà - Necessità.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19431 del 17/09/2020 (Rv. 658839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0404
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
CORTE
CASSAZIONE
19431
2020

Capacità della persona fisica - potestà dei genitori (titolarità) - provvedimenti - procedimento - Nomina amministratore di sostegno del detenuto- Giudice competente - Individuazione- Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo.
Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degl'interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18943 del 11/09/2020 (Rv. 659245 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0404, Cod_Proc_Civ_art_720_1, Cod_Proc_Civ_art_712
CORTE
CASSAZIONE
18943
2020

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia "Ius postulandi" – Permanenza fino alla sostituzione con nuovo difensore - Incapacità di volere del mandante - Irrilevanza - Fattispecie.
l difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta "medio tempore". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito memorie ex art. 183 c.p.c., proposta dal nuovo difensore della parte sottoposta ad amministrazione di sostegno, che aveva dedotto di essersi trovata, dopo la revoca del precedente difensore e prima della nomina del nuovo, in uno stato di incapacità).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020 (Rv. 658059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_0404
corte
cassazione
12249
2020

Amministrazione di sostegno - Istanza di regolamento di competenza - Sottoscrizione del ricorso da parte del solo beneficiario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 (Rv. 657558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Proc_Civ_art_047, Cod_Proc_Civ_art_720_1, Cod_Civ_art_0407, Cod_Proc_Civ_art_043, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086
corte
cassazione
7241
2020

Amministrazione di sostegno - Provvedimento di chiusura - Impugnazione - Notificazione del ricorso al P.M. - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di reclamo contro il provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice "a quo", avendo l'impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all'esito di un procedimento unilaterale in cui l'unica parte necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del P.M. non comporta la pretermissione di un litisconsorte necessario, costituendo tale notificazione un requisito di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente per i giudizi contenziosi, o comunque per i procedimenti con pluralità di parti, e non è estensibile al procedimento in esame, nel quale non è individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il P.M.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 (Rv. 657558 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0413, Cod_Proc_Civ_art_720_2
corte
cassazione
7241
2020

Amministrazione di sostegno - Beneficiario detenuto - Competenza territoriale - Luogo della dimora abituale prima della detenzione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degl'interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora. (Fattispecie relativa al reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento di cessazione dell'amministrazione di sostegno; la S.C. ha regolato la competenza in base alla residenza anteriore all'inizio della detenzione, non risultando il mutamento della sede principale degli affari e interessi per effetto della detenzione e, in particolare, per il trasferimento del ricorrente, intervenuto nel frattempo, ad altra casa di reclusione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7241 del 13/03/2020 (Rv. 657558 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0404, Cod_Proc_Civ_art_720_1, Cod_Proc_Civ_art_712
corte
cassazione
7241
2020

Limitazioni - Impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri.
L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020 (Rv. 657124 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0414, Cod_Civ_art_0415, Cod_Civ_art_0427
corte
cassazione
6079
2020

Amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e amministrazione puramente di assistenza - Differenze - Conseguenze in tema di capacità dell'amministratore a succedere per testamento al proprio assistito.
L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020 (Rv. 657124 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0596, Cod_Civ_art_0599, Cod_Civ_art_0779
corte
cassazione
6079
2020

Capacità della persona - Amministrazione di sostegno - Beneficiario - Impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare - Legittimazione processuale - Autorizzazione del giudice - Esclusione.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE
I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5380 del 27/02/2020 (Rv. 656883 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0411
corte
cassazione
5380
2020

Amministrazione di sostegno - Provvedimenti ordinatori assunti dal giudice tutelare - Reclamabilità innanzi alla corte d'appello - Sussiste - Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti - Irrilevanza.
In materia di amministrazione di sostegno, per individuare il giudice competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare, non occorre indagarne la natura ordinatoria o decisoria, perché l'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., norma speciale rispetto all'art. 739 c.p.c., prevede espressamente che il reclamo debba essere proposto sempre innanzi alla corte d'appello e non al tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_720_2, Cod_Proc_Civ_art_739

Amministrazione di sostegno - Provvedimenti adottati dalla corte d'appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Carattere decisorio e definitivo del provvedimento - Irrilevanza.
In materia di amministrazione di sostegno, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo avverso il decreto adottato dal giudice tutelare, non occorre indagarne il carattere decisorio e definitivo, perché l'art. 720 bis, comma 3, c.p.c. ammette espressamente sempre detta impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32409 del 11/12/2019 (Rv. 656558 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0411, Cod_Proc_Civ_art_720_2

Capacita' della persona fisica - rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Amministrazione di sostegno - Potere dell'amministratore di resistere in giudizio - Specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6518 del 06/03/2019
Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0405, Cod_Civ_art_0409, Cod_Civ_art_0411, Cod_Civ_art_0374
amministratore di sostegno
corte
cassazione
6518
2019

Designazione o nomina dell’amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d’appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell’amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno contenente provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest'ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22693 del 28/09/2017

Competenza per territorio - Nomina di amministratore di sostegno - Ricovero presso una casa di cura - Criteri.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23571 del 18/11/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
23571
2016

Litisconsorte necessario pretermesso - Esecuzione - Riduzione in pristino - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria - Necessità - Qualità di detentore materiale del bene - Ininfluenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., ancorché litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di "status" incompatibile con quello accertato "inter alios"), non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, primo e secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (o l'esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015

Litisconsorte necessario pretermesso - Esecuzione - Riduzione in pristino - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria - Necessità - Qualità di detentore materiale del bene - Ininfluenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., ancorché litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di "status" incompatibile con quello accertato "inter alios"), non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, primo e secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (o l'esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015

Litisconsorte necessario pretermesso - Esecuzione - Riduzione in pristino - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria - Necessità - Qualità di detentore materiale del bene - Ininfluenza.
Il terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., ancorché litisconsorte necessario pretermesso (così come il titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato, il titolare di "status" incompatibile con quello accertato "inter alios"), non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, primo e secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermissione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (o l'esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015

Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Giudice tutelare del Tribunale di Napoli instaurò la procedura di amministrazione di sostegno in favore di G.S. su ricorso del figlio, avv. C..G. , che ne aveva dedotto la incapacità di provvedere ai propri interessi per demenza senile e vasculopatia. Nominato un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. P..V. , e sentito il beneficiario, il quale si dichiarò favorevole a tale nomina e fece presente di essere adeguatamente assistito da una badante e di essere seguito da un assistente sanitario volontario, con decreto del 14 ottobre 2008 si provvide alla nomina in via definitiva della stessa professionista quale amministratrice di sostegno del G. , con funzioni esclusive di rappresentanza nell'amministrazione del patrimonio e nei rapporti con enti e terzi. Avverso tale decreto propose reclamo l'avv. C..G. , deducendo la illegittimità ed inopportunità della predetta nomina, assumendo che il Giudice tutelare non aveva motivato in ordine ai rilievi contenuti nei reclami da lui in precedenza presentati nei confronti di alcuni atti posti in essere dall'avv. V. , che eccedevano i limiti dei poteri dell'amministratore di sostegno provvisorio. In particolare, la citata professionista avrebbe coartato la volontà del padre e ne avrebbe impedito i contatti con lui e la sorella. Dedusse inoltre il reclamante che il decreto non disponeva che il padre avesse accesso immediato alle prestazioni di assistenza domiciliare, non indicava precisamente gli atti che l'amministrato poteva compiere solo con l'intervento dell'amministratore e non fissava un limite di spesa mensile, con pericolo per la conservazione del patrimonio e dei beni mobili indivisi rimasti nella gestione del padre dopo la morte della madre. Dedusse ancora il reclamante che si sarebbe dovuto nominare quale amministratore di sostegno uno dei soggetti indicati nell'art. 408 c.c., comma 3, ed infine denunciò il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. della mancata previsione della nomina di un difensore di ufficio al beneficiario nel procedimento de quo, a differenza di quanto previsto per i minori.
Si costituì anche T..G. , aderendo al reclamo e presentando motivi aggiunti, ed in particolare chiedendo la revoca dell'amministratrice e l'annullamento degli atti dalla stessa compiuti.
2. - Con decreto depositato il 27 febbraio 2009, la Corte d'appello di Napoli rigettò il reclamo. Il giudice di secondo grado ritenne anzitutto inconferenti ed infondati i motivi che avrebbero dovuto determinare la revoca della nomina dell'avv. V. quale amministratrice di sostegno di S..G. , poiché la predetta professionista aveva già agito nella fase di amministrazione provvisoria nel rispetto dei limiti del suo incarico, riferendo costantemente al giudice tutelare e chiedendo le dovute autorizzazioni. La scelta di confermare l'avv. V. era stata poi operata a seguito di una precisa istruttoria e soprattutto dopo aver sentito il beneficiario, il quale aveva fatto presente di avere instaurato un buon rapporto con la V. , e di essere bensì favorevole alla nomina di un amministratore di sostegno che lo assistesse, ma non nella persona di uno dei suoi figli. Quanto alla asserita carenza di motivazione del provvedimento, la Corte partenopea ribadì che la scelta del giudice tutelare era stata assunta sulla base di un'approfondita istruttoria e tenendo conto della volontà del beneficiario, sottolineando che si trattava di procedimento di volontaria giurisdizione e che comunque il decreto non era privo di...

Amministrazione di sostegno - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Scelta delle misure - Apprezzamento del giudice del merito - Fattispecie. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie).
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l'impugnazione proposta da B.V. avverso la sentenza del Tribunale che aveva
dichiarato l'interdizione dell'appellante, con nomina del tutore invece di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina normativa dell'amministratore di sostegno.
A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello, dopo aver premesso in fatto che il ricorso era stato proposto dal figlio dell'appellante, sulla base della condizione d'incapacità fisiopsichica del padre, molto anziano, evidenziata da recenti ed ingenti atti di "prodigalità" consistenti nella dismissione di otto beni immobili e dalla progressiva riduzione della propria liquidità, consistente in esborsi per circa 200.000 Euro annui, affermava che:
la scelta tra le misure dell'interdizione ed amministrazione di sostegno secondo la giurisprudenza di legittimità non poteva fondarsi sul grado d'infermità psichica del destinatario del provvedimento, ma sull'idoneità della misura da adottare alle concrete esigenze del soggetto predetto, in considerazione della maggiore flessibilità ed agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno;
- tale scelta doveva essere rimessa all'apprezzamento del giudice di merito;
nella specie la CTU svolta nel primo grado aveva formulato una diagnosi di demenza senile, caratterizzata da una riduzione della capacità cognitiva e dall'impoverimento del pensiero e delle relazioni affettive ed interpersonali, per cui non si erano resi necessari esami neuro - psicologici, essendosi il CTU fondato sulla metodologia del colloquio clinico;
- l'interdizione era giustificata dalla complessità delle esigenze di amministrazione ordinaria e straordinaria dovute alla ingente consistenza del patrimonio del B. ;
la dedotta condizione di "umiliazione" sofferta dal B. non era conciliabile con le accertate condizioni psico-fisiche, dovendosi evidenziare che all'interdicendo veniva comunque corrisposta dal tutore la somma di 4000 Euro mensili per le sue esigenze. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.V. affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso G..B. . Entrambe le parti hanno depositato meMo..a ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 404 e 414 cod. civ., non avendo il giudice d'appello tenuto conto del fatto che l'interdizione è ormai una misura del tutto residuale, da adottarsi esclusivamente alla stregua del criterio della maggiore idoneità dello strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto. Tale omessa considerazione può desumersi, secondo il ricorrente, dall'avere, la sentenza impugnata, del tutto omesso di procedere all'individuazione degli atti necessari alla gestione del patrimonio del deducente, così escludendo a priori la possibilità di verificare in concreto l'idoneità del nuovo istituto al caso di specie. Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione, non avendo la Corte d'Appello fornito una giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 411 c.c., comma 4, con il quale viene previsto che taluni effetti, limitazioni o decadenze proprie dell'interdizione possano essere estese all'amministratore di sostegno conseguentemente, è stato omessa la giustificazione del mancato ampliamento dei poteri dell'amministratore di sostegno, da valutarsi in virtù della residualità dell'istituto dell'interdizione.
Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello, individuando nell'interdizione lo strumento più idoneo a tutelare complessivamente il ricorrente, non ha trascurato di considerarne la residualità, nell'ambito dell'innovato panorama degli strumenti di protezione dei soggetti...

Amministrazione di sostegno - Procedimento - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14190 del 05/06/2013
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14190 del 05/06/2013

Amministrazione di sostegno - Competenza territoriale - Dimora abituale del beneficiario - Configurabilità - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9389 del 17/04/2013

Limitazioni - Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013

Adozione e revoca di amministrazione di sostegno in favore di parte del giudizio - Interruzione del processo - Mancata dichiarazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
E inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci genericamente la mancata interruzione del processo di primo grado in conseguenza dapprima dell'adozione e poi della revoca dell'amministrazione di sostegno in favore di una parte del giudizio, nel momento in cui tali eventi furono comunicati in udienza o notificati alle altre parti, pur a fronte dell'oggettiva estensione dei poteri rappresentativi attribuiti nel caso dal giudice tutelare all'amministratore (e della speculare riduzione dell'autonomia di gestione del beneficiario), dovendo il ricorrente prospettare quali lesioni siano, in concreto, derivate ai suoi diritti e alle sue facoltà processuali da detta mancata interruzione. Trattandosi, infatti, di violazione non rientrante tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, e convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 09/03/2012

Amministrazione di sostegno - Nomina - Giudice tutelare territorialmente competente - Criterio - Luogo del domicilio dell'interessato - Stato di detenzione - Rilevanza - Limiti.
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Competenza territoriale - Criterio - Domicilio dell'interessato - Mutamento volontario - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ. la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; stante l'alternatività di detto criterio, lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art.43 cod. civ., si presume ancora fissato ,in difetto di manifestazione di volontà dell'interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell'inizio del citato stato di detenzione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in sede di regolamento di competenza, dichiarata di spettanza del giudice tutelare dell'ultimo domicilio).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 588 del 14/01/2008

Amministrazione di sostegno - Nomina - Giudice tutelare territorialmente competente - Criterio - Luogo del domicilio dell'interessato - Stato di detenzione - Rilevanza - Limiti.
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Competenza territoriale - Criterio - Domicilio dell'interessato - Mutamento volontario - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ. la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; stante l'alternatività di detto criterio, lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art.43 cod. civ., si presume ancora fissato ,in difetto di manifestazione di volontà dell'interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell'inizio del citato stato di detenzione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in sede di regolamento di competenza, dichiarata di spettanza del giudice tutelare dell'ultimo domicilio).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 588 del 14/01/2008

Amministrazione di sostegno - Residenza dell'amministratore diversa da quella del beneficiato - Giudice tutelare territorialmente competente - Applicazione analogica dell'art. 343, comma 2, cod. civ. - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23743 del 16/11/2007
Il procedimento di nomina e regolamentazione dell'amministrazione di sostegno delineato dagli artt. da 404 a 413 cod. civ. e dall'art. 720 bis cod. proc. civ., a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6, è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l'applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, nel caso di residenza dell'amministratore diversa da quella del beneficiato, non è applicabile l'art. 343, comma 2, cod. civ., che consente il trasferimento della tutela del minore nel circondario dove il tutore ha il proprio domicilio, in quanto non specificamente richiamato dalle norme sull'amministrazione di sostegno. (Fattispecie relativa ad un regolamento di competenza per territorio sollevato d'ufficio dal giudice).
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23743 del 16/11/2007
fine
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