Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo X: della tutela e dell'emancipazione capo I: della tutela dei minori sezione I: del giudice tutelare Sezione II: del tutore e del protutore Sezione III: dell'esercizio della tutela Sezione IV: della cessazione del tutore dall'ufficio Art.384. Rimozione e sospensione del tutore.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 384. Rimozione e sospensione del tutore.
1. Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
2. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.
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384
rimozione
sospensione
tutore