Art.316.Responsabilità genitoriale.
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Responsabilità genitoriale – Cass. n. 3490/2021Competenza civile - determinazione della competenza - determinazione della competenza - Procedimento di cui all'art. 330 c.c. - Pendenza di giudizio di separazione o divorzio o comunque relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale - Competenza per attrazione ex art. 38 disp. att. c.c. - Operatività - Fondamento. Famiglia - potesta' dei genitori
L'art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 219 del 2012, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3490 del 11/02/2021 (Rv. 660582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0316_1, Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0333 …...
Educazione, istruzione e mantenimento della prole – Cass. n. 379/2021Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Assegno di mantenimento per il figlio - Spese straordinarie - Natura onnicomprensiva della dizione - Distinte categorie in essa contenute - Caratteristiche - Conseguenze in tema di azionabilità quale titolo esecutivo. Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - In genere.
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b)le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 379 del 13/01/2021 (Rv. 660362 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0316_1 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016Mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi - Conseguenze - Motivo di addebito della separazione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost., non può di per sé considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore previsti dagli artt. 143 e 147 c.c., in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l'interesse della prole.
(Nella specie, la S.C. ha escluso l'addebitabilità della separazione al marito in ragione della adesione di quest'ultimo alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, non potendo attribuirsi rilievo all'impegno assunto in sede di celebrazione del matrimonio religioso di conformare l'indirizzo della vita familiare ed educare i figli secondo i dettami della religione cattolica, estraneo alla disciplina civilistica del vincolo).
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016
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famiglia - potestà dei genitori - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5418 del 18/03/2016responsabilità genitoriale - competenza giurisdizionale - criterio determinativo - Residenza abituale del minore - Nozione - Fattispecie.
In tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo - per principio generale - al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, per la quale doveva considerarsi abitualmente residente in Brasile il minore che vi aveva vissuto fra i tre e i sei anni di età, periodo intensamente relazionale, con un intervallo di appena sei mesi, trascorso in Italia).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5418 del 18/03/2016
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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015Figli nati fuori del matrimonio - D.lgs. n. 154 del 2013 di riforma della filiazione - Decreto della corte di appello in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015
Il decreto della corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 - che ha abolito ogni distinzione - al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile "rebus sic stantibus" a quella del giudicato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015
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