Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VIII: dell'adozione di persone maggiori di eta' capo II: Delle forme dell'adozione di persone di maggiore eta' Art.313. (1) Provvedimento del tribunale.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 313. (1) Provvedimento del tribunale.
1. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
2. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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