Matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - comunione legale tra coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8193 del 26/03/2024 (Rv. 670566-01)Finalità - Differenze con quella ordinaria - Assenza di quote - Contenuto e limiti - Esclusione di rapporti di comunione con terzi - Scioglimento della comunione - Possibilità di autonoma disposizione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell'atto di trasferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel decidere su una domanda di accertamento della quota di proprietà di un bene appartenente ad uno dei due coniugi, poi legalmente separati, aveva erroneamente applicato l'art. 184 c.c. sebbene la comunione legale tra i coniugi fosse già cessata al momento della compravendita).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8193 del 26/03/2024 (Rv. 670566-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_0191 …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Cass. n. 20439/2019Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. - Contratto preliminare di vendita di bene immobile rientrante nella comunione legale - Stipulazione da parte di uno soltanto dei coniugi - Consenso del coniuge non stipulante - Sufficienza - Mancato consenso - Conseguenze - Azione di annullamento - Limiti - Buona fede ed affidamento - Configurabilità - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità In genere.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti In genere.
Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20439 del 29/07/2019 (Rv. 654890 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0180, Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2932
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
20439
2019 …...
Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 8040/2019Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale e senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fondamento.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - In genere.
In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8040 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_0180, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
8040
2019 …...
Enunciazione del principio di diritto - vincoloImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - enunciazione del principio di diritto - cassazione con rinvio - principio di diritto - vincolo per il giudice di rinvio e per la corte di cassazione nuovamente investita nello stesso procedimento - portata - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26521 del 19/10/2018
>>> La vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente - sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede di rinvio - presuppone l'omogeneità delle situazioni devolute al giudizio di legittimità e non opera con riguardo a un "thema decidendum" non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito ed esulante dal "decisum" del giudizio rescindente. (Nella specie, è stato ritenuto che il giudice del merito - cui la causa era stata rimessa perché si attenesse al principio di diritto della irrilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare, della sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni e del rimedio ex art. 184 c.c. concesso al coniuge che non aveva espresso il consenso - correttamente si fosse pronunciato sulla data di decorrenza del termine quinquennale per l'esercizio di quest'ultima azione, valutando le relative prove).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 26521 del 19/10/2018 …...
Mancanza del consenso dell'altro coniugeFamiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità - comunione legale - atto di straordinaria amministrazione - atto di conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale - mancanza del consenso dell'altro coniuge - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 15/10/2018
>>> In regime di comunione legale tra i coniugi, l'atto di straordinaria amministrazione costituito dal conferimento ex art. 2253c.c. di un bene immobile in società personale, posto in essere da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro,è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la persistente efficacia dell'atto di conferimento del locale commerciale conteso, compiuto dal coniuge in favore di una società in nome collettivo, all'atto della sua regolarizzazione, senza la partecipazione della moglie, poiché quest'ultima non aveva esercitato l'azione di annullamento nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 184 c.c., decorrente dal decesso del coniuge e dal conseguente scioglimento della comunione legale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 15/10/2018 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016Atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge - Disposizione di bene mobile - Effetti - Fattispecie.
In tema di comunione legale tra i coniugi, gli atti di disposizione di beni mobili non richiedono il consenso del coniuge non stipulante, essendo posto a carico del disponente unicamente un obbligo di ricostituire, a richiesta dell'altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione, mentre non è stabilita alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia, per cui l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge resta pienamente valido ed efficace. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie avente ad oggetto un preliminare di vendita di quote di s.r.l.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016
  …...
famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - dote - divieto di costituzione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007Costituzione in dote di beni immobili stimati secondo la previgente disciplina dell'art. 182 cod. civ. - Perfezionamento - Modalità per il trasferimento dei detti beni in proprietà del marito - Espressa dichiarazione in proposito della moglie - Necessità - Conseguenza - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007
Secondo il testo originario dell'art. 182, comma secondo, cod. civ. (poi sostituito dalla legge 19 maggio 1975, n. 151), riferito alla dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati, se erano costituiti in dote beni immobili stimati, ma non vi era espressa dichiarazione, che attribuisse la proprietà al marito, nei confronti di detti beni la costituzione in dote non poteva considerarsi sufficiente ad operarne il trasferimento, con la conseguenza che gli stessi non diventavano di proprietà del marito e rimanevano nella titolarità della moglie. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio per ritenere che, in difetto di prova, nelle forme prescritte, del trasferimento della proprietà in capo al marito dei beni immobili dotali, la moglie, in quanto rimasta proprietaria, si sarebbe dovuta considerare legittimata a resistere con riguardo ad un'azione reale per la riduzione in pristino di una situazione dei luoghi modificata in virtù dell'illegittima edificazione di una sua costruzione e dell'intervenuta deviazione illecita del contiguo corso di un canale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007
  …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015Prescrizione annuale ex art. 184, secondo comma, cod. civ. - Regime speciale rispetto all'art. 1442 cod. civ. - Conseguenze - Applicabilità della regola "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" in materia di comunione legale tra coniugi - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015
Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - azione di annullamento - prescrizione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015
L'art. 184, secondo comma, cod. civ., il quale prevede, senza deroga alcuna, la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, costituisce una norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità della relativa eccezione, con la conseguenza che il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" non è applicabile, neppure in via analogica, in materia di amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 22/05/2015
  …...
famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008Compromesso divisionale sottoscritto da uno dei coniugi per la divisione di beni immobili in comproprietà con altri - Giudizio per l'accertamento e l'esecuzione specifica del predetto contratto - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge in regime di comunione legale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008
Il coniuge in comunione legale dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio relativo alla natura giuridica, l'efficacia e l'esecuzione di un contratto, definito "compromesso divisionale", relativo ad immobili appartenenti in comproprietà con terzi all'altro coniuge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008
  …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007Comunione legale - Differenza con la comunione ordinaria - Regime degli acquisti - Natura personale o reale del diritto - Acquisizione al patrimonio comune - Condizioni.
La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod.civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg.cod.civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007
  …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007Comunione legale - Differenza con la comunione ordinaria - Regime degli acquisti - Natura personale o reale del diritto - Acquisizione al patrimonio comune - Condizioni.
La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod. civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg. cod. civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod. civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod. civ. poste dall'art. 179 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007 …...
contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 17952/2007famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenza - Nullità del giudizio. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007
Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
17952
2007 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenza - Nullità del giudizio.
Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007
  …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere – Cass. n. 15177/2000Bene in comunione legale coniugale - Vendita ad opera di uno solo dei coniugi - Successivo fallimento dell'altro coniuge - Azione revocatoria fallimentare per la quota del bene spettante al coniuge poi fallito - Ammissibilità - Mancata partecipazione del coniuge poi fallito all'atto dispositivo - Irrilevanza.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - in genere - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Vendita di un bene in comunione ad opera di uno solo dei coniugi - Successivo fallimento dell'altro coniuge - Azione revocatoria fallimentare per la quota spettante al fallito - Ammissibilità - Mancata partecipazione del coniuge poi fallito all'atto dispositivo - Irrilevanza.
Nella comunione legale dei beni, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni stessi, ed il consenso dell'altro (richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, comma secondo, cod. civ. per gli atti straordinaria amministrazione) non è un negozio (unilaterale) autorizzativo, nel senso di atto attributivo di un potere, ma è piuttosto un atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere; sicché, esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto dispositivo, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio (cfr. 10 marzo 1988, n. 311). Da tale premessa consegue che l'atto di disposizione del bene in comunione, posto in essere da uno solo dei coniugi, esplica i suoi effetti anche in relazione alla "quota" di comunione spettante al coniuge che sia eventualmente fallito, successivamente al compimento del menzionato atto, senza avere proposto l'azione d'annullamento prevista dal comma secondo dell'art. 184 cod. civ.; con l'ulteriore conseguenza che è ammissibile l'azione revocatoria fallimentare, quale unico rimedio esperibile dalla curatela per ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto in relazione alla quota di bene spettante al fallito. All'ammissibilità di tale azione non osta, infatti, la circostanza che il coniuge fallito non abbia partecipato all'atto, in quanto egli, non avendo proposto la menzionata azione d'annullamento, ha assunto, attraverso l'implicita convalida, la posizione di contraente …...