Litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024 (Rv. 669934-01)Comunione tra coniugi - Azione a tutela di bene comune - Legittimazione disgiuntiva - Sussistenza - Acquiescenza di un coniuge alla sentenza sfavorevole - Legittimazione dell'altro coniuge ad impugnare - Sussistenza.
In presenza di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, ai sensi dell'art. 180, comma 1, c.c., ciascun coniuge ha autonoma legittimazione ad agire a tutela della proprietà comune, di talché nessun rilievo, come dissenso preclusivo del diritto di azione individuale, può ravvisarsi nella circostanza che alcuno dei comproprietari abbia prestato acquiescenza alla decisione intervenuta in primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1615 del 16/01/2024 (Rv. 669934-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0180, Cod_Proc_Civ_art_102 …...
Rapporti patrimoniali tra coniugi – Cass. n. 6820/2021Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - Separazione personale - Riconciliazione successiva - Effetti - Ripristino automatico della comunione legale dei beni - Sussistenza - Limiti.
In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6820 del 11/03/2021 (Rv. 660941 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0157, Cod_Civ_art_0162, Cod_Civ_art_0180, Cod_Civ_art_0191 …...
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) – Cass. n. 20439/2019Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. - Contratto preliminare di vendita di bene immobile rientrante nella comunione legale - Stipulazione da parte di uno soltanto dei coniugi - Consenso del coniuge non stipulante - Sufficienza - Mancato consenso - Conseguenze - Azione di annullamento - Limiti - Buona fede ed affidamento - Configurabilità - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità In genere.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti In genere.
Per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 c.c., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20439 del 29/07/2019 (Rv. 654890 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0180, Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1442, Cod_Civ_art_2932
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
20439
2019 …...
Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 8040/2019Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale e senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fondamento.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - In genere.
In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8040 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_0180, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
8040
2019 …...
Mancanza del consenso dell'altro coniugeFamiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità - comunione legale - atto di straordinaria amministrazione - atto di conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale - mancanza del consenso dell'altro coniuge - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 15/10/2018
>>> In regime di comunione legale tra i coniugi, l'atto di straordinaria amministrazione costituito dal conferimento ex art. 2253c.c. di un bene immobile in società personale, posto in essere da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro,è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la persistente efficacia dell'atto di conferimento del locale commerciale conteso, compiuto dal coniuge in favore di una società in nome collettivo, all'atto della sua regolarizzazione, senza la partecipazione della moglie, poiché quest'ultima non aveva esercitato l'azione di annullamento nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 184 c.c., decorrente dal decesso del coniuge e dal conseguente scioglimento della comunione legale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 15/10/2018 …...
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016Atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge - Disposizione di bene mobile - Effetti - Fattispecie.
In tema di comunione legale tra i coniugi, gli atti di disposizione di beni mobili non richiedono il consenso del coniuge non stipulante, essendo posto a carico del disponente unicamente un obbligo di ricostituire, a richiesta dell'altro, la comunione nello stato anteriore al compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione, mentre non è stabilita alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia, per cui l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge resta pienamente valido ed efficace. (Principio enunciato dalla S.C. in una fattispecie avente ad oggetto un preliminare di vendita di quote di s.r.l.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016
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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15754 del 10/07/2014Comunione legale ex art. 177 cod. civ. - Rappresentanza reciproca dei coniugi - Insussistenza - Conseguenze in tema di "denuntiatio" ex art. 8, legge n. 590 del 1965.
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere.
Nella comunione legale tra coniugi ex art. 177 cod. civ. non vi è potere di rappresentanza reciproca in capo a ciascuno di essi, mancando ogni previsione normativa in tal senso, sicchè, per l'ipotesi di alienazione di un fondo, la "denuntiatio" ex art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, ad uno solo dei coniugi coltivatori in regime di comunione non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15754 del 10/07/2014
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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013Legittimazione attiva di ciascun coniuge - Estensione - Fondamento - Partecipazione al giudizio dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione.
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013
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famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - in genere - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013Legittimazione attiva di ciascun coniuge - Estensione - Fondamento - Partecipazione al giudizio dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013
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comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa - azioni giudiziarie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009Comunione legale tra coniugi - Azioni reali o con effetti reali a difesa dei beni comuni - Legittimazione del singolo coniuge - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/2009
CONDOMINIO
AZIONI GIUDIZIARIE
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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007Comunione legale - Differenza con la comunione ordinaria - Regime degli acquisti - Natura personale o reale del diritto - Acquisizione al patrimonio comune - Condizioni.
La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod.civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg.cod.civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007
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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007Comunione legale - Differenza con la comunione ordinaria - Regime degli acquisti - Natura personale o reale del diritto - Acquisizione al patrimonio comune - Condizioni.
La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod. civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg. cod. civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod. civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod. civ. poste dall'art. 179 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007 …...
contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 17952/2007famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenza - Nullità del giudizio. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007
Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007
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Cassazione
17952
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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenza - Nullità del giudizio.
Nell'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17952 del 24/08/2007
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere – Cass. n. 15177/2000Bene in comunione legale coniugale - Vendita ad opera di uno solo dei coniugi - Successivo fallimento dell'altro coniuge - Azione revocatoria fallimentare per la quota del bene spettante al coniuge poi fallito - Ammissibilità - Mancata partecipazione del coniuge poi fallito all'atto dispositivo - Irrilevanza.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - in genere - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Vendita di un bene in comunione ad opera di uno solo dei coniugi - Successivo fallimento dell'altro coniuge - Azione revocatoria fallimentare per la quota spettante al fallito - Ammissibilità - Mancata partecipazione del coniuge poi fallito all'atto dispositivo - Irrilevanza.
Nella comunione legale dei beni, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni stessi, ed il consenso dell'altro (richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, comma secondo, cod. civ. per gli atti straordinaria amministrazione) non è un negozio (unilaterale) autorizzativo, nel senso di atto attributivo di un potere, ma è piuttosto un atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere; sicché, esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto dispositivo, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio (cfr. 10 marzo 1988, n. 311). Da tale premessa consegue che l'atto di disposizione del bene in comunione, posto in essere da uno solo dei coniugi, esplica i suoi effetti anche in relazione alla "quota" di comunione spettante al coniuge che sia eventualmente fallito, successivamente al compimento del menzionato atto, senza avere proposto l'azione d'annullamento prevista dal comma secondo dell'art. 184 cod. civ.; con l'ulteriore conseguenza che è ammissibile l'azione revocatoria fallimentare, quale unico rimedio esperibile dalla curatela per ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto in relazione alla quota di bene spettante al fallito. All'ammissibilità di tale azione non osta, infatti, la circostanza che il coniuge fallito non abbia partecipato all'atto, in quanto egli, non avendo proposto la menzionata azione d'annullamento, ha assunto, attraverso l'implicita convalida, la posizione di contraente …...