Matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2546 del 03/02/2025 (Rv. 673943-01)Separazione consensuale dei coniugi - Aspetti economico patrimoniali - Autonomia negoziale - Beni in comunione legale - Ripartizione per quote diseguali - Ammissibilità - Limiti.
In sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente regolare, con piena autonomia contrattuale, i loro rapporti economico-patrimoniali e, in vista della futura divisione, prevedere una ripartizione dei beni immobili in comunione legale anche per quote diseguali, senza per ciò incorrere in alcuna nullità, purché, sotto tale profilo, l'accordo di separazione non intacchi gli obblighi di legge riguardanti la prole.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2546 del 03/02/2025 (Rv. 673943-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_0177 …...
Accordo contenente l'obbligo di fornire ai figli i mezzi per l'acquisto di un bene a loro nome – Cass. n. 34865/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - Accordo contenente l'obbligo di fornire ai figli i mezzi per l'acquisto di un bene a loro nome - Donazione indiretta - Esclusione - Fondamento.
In tema di divorzio, l'accordo contenente l'obbligo di fornire ai figli i mezzi per l'acquisto di un bene a loro nome non costituisce una donazione indiretta ove, ancorché effettuato a titolo gratuito, non sia posto in essere per spirito di liberalità ma costituisca parte integrante della più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34865 del 25/11/2022 (Rv. 666318 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0158, Cod_Proc_Civ_art_711
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34865
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Condizioni economiche contenute negli accordi di separazione consensuale – Cass. n. 27323/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale - Condizioni economiche contenute negli accordi di separazione consensuale - Impugnazione per vizio del consenso - Ammissibilità - Violenza morale - Differenza dal "metus ab intrinseco" - Fattispecie.
L'azione di annullamento delle pattuizioni di contenuto economico contenute negli accordi di separazione consensuale omologata può essere esercitata, integrando un vizio della volontà, nel caso di violenza morale, che si verifica qualora uno dei coniugi subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del negozio, di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso l'accordo, a differenza del caso in cui la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni, ovvero da personali valutazioni di convenienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'escludere la configurabilità della violenza morale, non aveva adeguatamente valorizzato l'esistenza di minacce da parte dell'ex coniuge, seppur giudizialmente accertate in sede penale, né la loro efficacia a coartare la volontà della ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27323 del 16/09/2022 (Rv. 665637 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_1427, Cod_Civ_art_1441, Cod_Civ_art_1434
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Accordi di separazione consensuale omologati – Cass. n. 24687/2022Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale - contratti in genere - simulazione (nozione) - assoluta - Accordi di separazione consensuale omologati - Contenuto necessario ed eventuale - Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Impugnazione per simulazione assoluta da parte dei creditori del simulato alienante - Ammissibilità - Fondamento.
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022 (Rv. 665666 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1414
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Mancata designazione del giudice dell'istruttoria prefallimentare – Cass. n. 6029/2021Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullita' per) - Mancata designazione del giudice dell'istruttoria prefallimentare - Vizio di costituzione del giudice - Invalidità degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento.
La mancanza del provvedimento di delega al giudice che ha sottoscritto il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ed ha proceduto all'istruttoria prefallimentare, non si traduce in un vizio di costituzione del giudice e non comporta l'invalidità degli atti compiuti, ma assume rilievo esclusivamente sul piano dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e della regolare distribuzione del lavoro tra i magistrati addetti al medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6029 del 04/03/2021 (Rv. 660744 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1, Cod_Civ_art_0158, Dlgs_14_2019_art_040 …...
Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione – Cass. n. 28649/2020Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Separazione personale - Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Atto di "puntuazione" - Efficacia - Esclusione - Fondamento.
In materia di separazione dei coniugi, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di "puntuazione" avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione, mentre qualora i coniugi addivengano ad una separazione giudiziale, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28649 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0151, Cod_Civ_art_0156_1, Cod_Civ_art_0158, Cod_Proc_Civ_art_711
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27409 del 25/10/2019 (Rv. 655668 - 01)Accordi contenenti attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili a favore dell'altro coniuge - Profilo causale - Onerosità - Gratuità - Criteri distintivi.
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - separazione consensuale.
Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27409 del 25/10/2019 (Rv. 655668 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_711 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019 (Rv. 654438 - 01)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo
Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento - Rilevanza della disparità economica tra i coniugi - Condizioni - Soggezione alla revocatoria - Sussistenza - Fattispecie.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come oneroso l'atto con il quale il marito, nell'ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull'immobile adibito a casa coniugale alla moglie, senza, tuttavia, verificare se quest'ultima avesse titolo per il mantenimento e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all'esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell'altra quota dell'immobile adibito a residenza familiare).
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019 (Rv. 654438 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143, Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_0156 …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Cass. n. 10443/2019Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento - Rilevanza dello scopo dell'atto - Esclusione - Soggezione alla revocatoria - Sussistenza - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Profilo causale dell'accordo - Onerosità o gratuità - Criteri distintivi - Fattispecie.
L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale - e dei correlativi trasferimenti patrimoniali …...
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 02)Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Accordo, in sede di separazione consensuale, facente riferimento a un fondo patrimoniale precedentemente costituito da uno dei coniugi - Venir meno della natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - Esclusione - Assoggettamento a revocatoria ordinaria - Configurabilité - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Conseguenze.
Il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 02)
Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_1322 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013Domanda in primo grado di assegno di mantenimento - Richieste di alimenti in appello - Domanda nuova - Esclusione.
In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 09/04/2008Convenzioni di natura economica stipulate tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Non omologazione dell'accordo - Pronuncia di separazione giudiziale con addebito - Validità delle convenzioni antecedenti - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 09/04/2008
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cod. proc. civ. in relazione all'art. 158, primo comma, cod. civ., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla comproprietà immobiliare da parte di un coniuge a favore dell'altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con addebito).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 09/04/2008
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008Revisione dell'assegno di mantenimento - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008
In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008
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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - atti tra coniugi – Cass. n. 8516/2006 deAccordo, in sede di separazione consensuale, prevedente il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi - Assoggettamento a revocatoria fallimentare - Configurabilità - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di costituzione di diritto di abitazione in sede di modifica delle condizioni della separazione personale. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006
L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. (Nella specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito - assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata -, a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di …...
delibazione (giudizio di) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20464 del 21/10/2005Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - Riconoscimento di provvedimenti stranieri - Di giurisdizione volontaria - Provvedimento straniero di "omologazione" di separazione consensuale - Riconoscimento "automatico" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20464 del 21/10/2005
Il provvedimento straniero di "omologazione" della separazione consensuale, pronunziato al termine di una procedura di giurisdizione volontaria, è suscettibile di riconoscimento "automatico", senza ricorso ad alcun procedimento, nonostante la sua inidoneità a divenire "res iudicata", posto che l'art. 66 della legge 31 maggio 1995, n. 218 non esige tale condizione, ma soltanto che il provvedimento straniero di giurisdizione volontaria non sia contrario all'ordine pubblico interno, sia pronunciato nel rispetto dei diritti essenziali della difesa e provenga da un'autorità competente secondo criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano. (Nella specie la S.C., una volta ritenuto automaticamente efficace in Italia, benché non suscettibile di giudicato, il provvedimento di separazione consensuale pronunciato dal giudice venezuelano, è pervenuta alla conclusione di inammissibilità della domanda di separazione giudiziale proposta in Italia dalla ricorrente, stante l'impossibilità di richiedere il mutamento del titolo della separazione stessa).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20464 del 21/10/2005
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