Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VI: del matrimonio capo V: dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi Art.157. Cessazione degli effetti della separazione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 157. Cessazione degli effetti della separazione.
1. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
2. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello