Incidenza su diritti a cd. disponibilità attenuata – Cass. n. 11795/2021Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Separazione e divorzio - Statuizioni riguardanti i rapporti economico-patrimoniali tra coniugi - Incidenza su diritti a cd. disponibilità attenuata – Disciplina - Parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale - Indisponibilità – Sussistenza - Fattispecie. Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento.
In tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, oltre a determinare l'assegno divorzile nella misura richiesta, ne aveva anche stabilito l'aumento, a partire dal rilascio della casa familiare da parte dell'avente diritto, senza che fosse stata formulata alcuna domanda in relazione a tale evenienza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 (Rv. 661490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1 …...
Determinazione dei redditi e delle perdite – Cass. n. 5984/2021Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - determinazione dei redditi e delle perdite - oneri deducibili - Imposte dirette - Separazione legale dei coniugi - Assegno di mantenimento - Somme corrisposte in sostituzione - Oneri deducibili - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di imposte dirette, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U.I.R., sono oneri deducibili l'assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all'altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria o dall'accordo di separazione, nonché i ratei del mutuo sull'abitazione (intestata all'altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge economicamente "debole". (In motivazione la S.C. ha escluso la deducibilità delle rate di mutuo nell'ipotesi in cui detto onere si configuri come obbligazione liberamente concordata dalle parti, che affianca - e non sostituisce - l'assegno di mantenimento a carico del coniuge "forte", siccome finalizzata a conferire un assetto stabile, sul piano civilistico, ai reciproci rapporti patrimoniali).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5984 del 04/03/2021 (Rv. 660715 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1, Cod_Proc_Civ_art_710 …...
Assegno di mantenimento – Cass. n. 975/2021Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Assegno di mantenimento - Determinazione - Criteri.
In tema di determinazione del ”quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - erogazione diretta - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020 (Rv. 657044 - 01)Separazione - Assegno di mantenimento per la prole - Ordine di pagamento diretto - Presupposti - Sindacato riservato al giudice del merito.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art_ 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020 (Rv. 657044 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1
FAMIGLIA
MATRIMONIO
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 (Rv. 657036 - 01)Divorzio - Assegno - Mantenimento disposto in sede di separazione - Differenze - Assegno divorzile superiore a quello di separazione - Illegittimità - Fondamento.
La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art_ 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020 (Rv. 657036 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1
FAMIGLIA
MATRIMONIO
SCIOGLIMENTO
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Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - Cass. n. 10443/2019Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell'obbligo di mantenimento - Rilevanza dello scopo dell'atto - Esclusione - Soggezione alla revocatoria - Sussistenza - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Profilo causale dell'accordo - Onerosità o gratuità - Criteri distintivi - Fattispecie.
L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale - e dei correlativi trasferimenti patrimoniali …...
Notificazione della cartella di pagamentoTributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - notificazione della cartella di pagamento - nullità - sanatoria per raggiungimento dello scopo - ammissibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018
>>> La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018 …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - intervento p.m. - provvedimenti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018Mantenimento figli minori - Giudizio di appello - Produzione di documenti relativi al reddito del genitore non affidatario con la comparsa conclusionale - Acquisizione e valutazione ai fini della decisione - Violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Poteri del giudice “ex officio” - Fondamento.
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, è legittima l'acquisizione, da parte della corte d'appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21178 del 24/08/2018
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018Determinazione – Criteri – Riferimento al reddito lordo – Esclusione – Riferimento al reddito netto – Necessità – Fondamento – Fattispecie.
In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che il reddito di un agente di commercio potesse essere desunto dall'importo delle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni, detratte le sole ritenute d'acconto, senza prendere in considerazione la dichiarazione dei redditi dell'onerato, e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività professionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere - Sez. 1 - , Sentenza n. 19605 del 30/09/2016Separazione consensuale - Pattuizioni economiche - Revisione - Condizioni - Fattispecie.
Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo "in peius" del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore).
Sez. 1 - , Sentenza n. 19605 del 30/09/2016
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del 12/07/2016Contributo al mantenimento dei figli - Revisione in ragione della formazione di una nuova famiglia - Ammissibilità - Condizioni.
In materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14175 del 12/07/2016
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006Spettanza - Presupposti - Parametro di riferimento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente - Potenzialità economiche dei coniugi - Rilevanza - Accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006
In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17667 del 04/09/2015Determinazione - Criteri - Rendita INAIL - Computabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17667 del 04/09/2015
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento va tenuto conto della complessiva capacità economica dell'obbligato e, quindi, anche della rendita INAIL dallo stesso percepita, che, pur avendo funzione compensativa, costituisce una entrata aggiuntiva.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17667 del 04/09/2015
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015Accordo di separazione consensuale - Contenuto necessario ed eventuale - Distinzione - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015
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separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 15486 del 20/06/2013Assoluta brevità della convivenza - Determinazione dell'assegno di mantenimento - Consistenza del patrimonio dei coniugi - Rilevanza. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 15486 del 20/06/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 15486 del 20/06/2013 In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, nei casi di assoluta brevità della convivenza che non consentono di ricorrere al riscontro di altri comportamenti abituali dei coniugi, l'elemento costituito dalla consistenza patrimoniale, dall'ammontare dei redditi dei coniugi e della loro presumibile imputazione di spesa, assume un rilievo centrale nella determinare il tenore di vita della coppia.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 15486 del 20/06/2013 FATTO E DIRITTORilevato che:1. M.L. ha appellato la sentenza del emessa dal Tribunale di Pistoia il 20 febbraio 2007 che ha dichiarato la separazione dei coniugi B.C. e M.L. e posto a carico del M. un assegno di mantenimento di 350 Euro mensili. La sentenza del Tribunale ha inoltre dichiarato l'addebito della separazione al M. a causa del suo comportamento violento e prevaricatore, derivante dall'assunzione incontrollata di alcol e psicofarmaci, che aveva indotto i coniugi a una separazione di fatto dopo un mese dal matrimonio.2. La Corte di appello di Firenze ha respinto l'appello. 3. Ricorre per cassazione M.L. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione degli artt. 143 e 151 c.c., e omessa o insufficiente motivazione. Il ricorrente rileva che la Corte di appello ha tenuto illegittimamente conto, ai fini della dichiarazione di addebito, del comportamento precedente al matrimonio laddove era provato, invece, in base alle deposizioni testimoniali, non valutate adeguatamente dalla Corte territoriale, che entrambi i coniugi, nel corso della brevissima convivenza matrimoniale, avevano assunto sostanze stupefacenti e alcol; b) violazione dell'art. 156 c.c., comma 2, quanto alla imposizione e determinazione di un assegno di mantenimento perché la brevità del matrimonio non consentiva la stima di un tenore di vita comune cui commisurare l'assegno.4. Il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: a) se alla luce del dettato normativo di cui agli …...
famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013Revoca della assegnazione della casa familiare - Cessazione della permanenza dell'assegnatario con carattere di stabilità - Onere della prova - Richiedente - Interesse della prole - Verifica - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013
In tema di separazione personale tra i coniugi, colui che agisca per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità (nella specie la madre affidataria utilizzava l'abitazione familiare solo per il periodo estivo), prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11218 del 10/05/2013
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013Domanda in primo grado di assegno di mantenimento - Richieste di alimenti in appello - Domanda nuova - Esclusione.
In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10718 del 08/05/2013
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 08/02/2012Assegno di mantenimento - Circostanze sopravvenute fino al termine iniziale di efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Disanima - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 08/02/2012
In materia di assegno di mantenimento, i mutamenti reddittuali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione, essendo queste ultime destinate alla perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 08/02/2012
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Censurabilità della motivazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009
Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - abitazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009Assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio - Successiva divisione giudiziale dell'immobile in comproprietà dei coniugi - Incidenza del provvedimento di assegnazione sul valore di mercato - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009
L'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell'immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell'esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l'utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9310 del 17/04/2009
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 10/12/2008Domanda di adeguamento nel corso del giudizio di divorzio - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Conversione dell'assegno di mantenimento in assegno provvisorio ex art. 4 legge n. 898 del 1970 - Ammissibilità - Ricorso per la modifica dell'assegno in pendenza di giudizio del divorzio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 10/12/2008
In tema di assegno di mantenimento, deve ritenersi ammissibile, stante l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, la proposizione della domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, poichè questo è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio; con la conseguenza che può convertirsi il contributo al mantenimento del coniuge separato in assegno provvisorio ai sensi dell'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e con l'ulteriore conseguenza che, in pendenza del giudizio di divorzio, deve ritenersi preclusa dal divieto del "ne bis in idem" la medesima richiesta proposta in sede di modifica dei patti della separazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 10/12/2008
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11488 del 08/05/2008Assegno di mantenimento - Revisione - Giustificati motivi - Requisiti - Fatti preesistenti alla separazione - Modificabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11488 del 08/05/2008
In materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11488 del 08/05/2008
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008Revisione dell'assegno di mantenimento - Decorrenza - Data della domanda giudiziale - Accadimenti innovativi antecedenti - Decorrenza anticipata - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008
In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28 del 07/01/2008
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Provvedimenti del tribunale di revisione delle disposizioni sulla misura dell'assegno - Reclamo alla corte d'appello - Relativo decreto - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge - Ammissibilità - Censurabilità della motivazione - Limiti - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25619 del 07/12/2007
Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura dell'assegno, posto precedentemente a carico di uno dei coniugi dalla sentenza che abbia pronunciato sulla separazione, può essere impugnato avanti alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, per violazione di legge, in essa ricomprendendosi la radicale inesistenza o mera apparenza di motivazione, e non già per chiedere un sindacato sulla motivazione pur formalmente deducendo la violazione dell'art. 156 del cod. civ., conseguendo, in tal caso, l'inammissibilità del ricorso. (Principio enunciato con riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25619 del 07/12/2007
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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007Convenzione di futura vendita dell'immobile di proprietà comune dei coniugi già adibito a casa familiare e assegnato al coniuge affidatario di figlio minorenne - Autonomia rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla detta assegnazione - Conseguenze - Modificabilità ex artt. 710 e 711 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007
In ragione della opponibilità al terzo - ancorché non trascritta - dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore dell'altro coniuge in occasione della separazione, sia giudiziale che consensuale, o in sede di divorzio, la clausola della separazione consensuale istitutiva dell'impegno futuro di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto tale assegnata (in quella medesima sede) al coniuge affidatario del figlio minorenne, non é inscindibile rispetto alla pattuizione relativa all'assegnazione di detta abitazione, ma si configura come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione, riguardando un profilo compatibile con detta assegnazione in quanto sostanzialmente non lesivo della rispondenza di detta assegnazione all'interesse del figlio minorenne tutelato attraverso tale istituto; pertanto, detta pattuizione non è modificabile nelle forme e secondo la procedura di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007Contributo di mantenimento in favore del coniuge separato e del figlio minore - Determinazione - Criteri - Tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e capacità economica dell'obbligato - Accertamento - Necessità - Occorrendo, in caso di contestazioni, con indagini di polizia tributaria - Documentazione fiscale prodotta - Rilevanza ed ambito.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione. Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve …...
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006 Spettanza - Presupposti - Parametro di riferimento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente - Potenzialità economiche dei coniugi - Rilevanza - Accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare - Necessità - Esclusione.
In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006
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