Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VI: del matrimonio capo IV: dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio Art.144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
1. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
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