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0050. Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Art.50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01)
Competenza per materia - Duplice declinatoria di due giudici diversi successivamente adìti - Regolamento di competenza con oggetto limitato alla sola richiesta di radicare la competenza dinanzi al giudice della riassunzione - Ammissibilità - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente - Applicazione della regola di cui all’art. 44 c.p.c. - Possibilità per il giudice della nuova riassunzione di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione. Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0045, Cod_Civ_art_0047, Cod_Civ_art_0050 …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13734 del 31/05/2017
 "Translatio iudicii" - Disciplina anteriore all’introduzione dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Mancata indicazione del termine - Art. 50 c.p.c. - Applicabilità. In tema di riassunzione del processo a seguito di declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13734 del 31/05/2017   …...
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13734 del 31/05/2017
"Translatio iudicii" - Disciplina anteriore all’introduzione dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009 - Mancata indicazione del termine - Art. 50 c.p.c. - Applicabilità. In tema di riassunzione del processo a seguito di declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13734 del 31/05/2017   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16283 del 03/08/2005
Dichiarazione di assenza del titolare di rendita di inabilità - Carattere strettamente personale del diritto alla prestazione previdenziale diretta - Diritto dei "superstiti" alla rendita ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. A seguito della dichiarazione di assenza del titolare di rendita di inabilità a carico dell'INAIL (prestazione previdenziale diretta, il cui diritto è esercitatile soltanto dal titolare e non da altri, ancorché siano probabili successori futuri dell'assente) non esiste alcun diritto alla prestazione indiretta o di reversibilità corrispondente, che possa essere esercitato, in quanto la fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti, di cui all'art. 85 del d.P.R. n.1124 del 1965, risulta integrata non solo dalla morte del titolare della rendita, ma anche dal nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro o la tecnopatia e la morte (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rendita di inabilità, a seguito della dichiarazione di assenza del suo titolare, in favore del coniuge, confermandola per aver rigettato, invece, in difetto della morte del titolare della rendita di inabilità, la domanda del coniuge stesso diretta ad ottenere la rendita ai superstiti). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16283 del 03/08/2005   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988
Ai superstiti (in particolare) - reversibilità - coniuge - moglie dell'assente titolare di pensione - diritto durante l'assenza ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione e nei limiti della quota riservatale - sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale - configurabilità in caso di ritorno dell'assente - esclusione.* Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. ( contra 299/83, mass n 425112).* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988
Ai superstiti (in particolare) - reversibilità - coniuge - moglie dell'assente titolare di pensione - diritto durante l'assenza ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione e nei limiti della quota riservatale - sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale - configurabilità in caso di ritorno dell'assente - esclusione.* Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. ( contra 299/83, mass n 425112).* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 299 del 14/01/1983
Controversie assoggettate - in genere - domanda diretta al conseguimento di prestazioni previdenziali od assicurative obbligatorie, proposta dai presunti superstiti dell'assicurato dichiarato assente ex art. 49 cod. Civ. - inclusione.* La Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, a norma degli artt. 413 e 442 cod. proc. civ., sulla domanda diretta al conseguimento di prestazioni previdenziali od assicurative obbligatorie, va affermata anche quando la domanda medesima, anziché dall'assicurato, dichiarato assente ai sensi dell'art. 49 cod. civ., venga proposta dai presunti superstiti, in base alla pretesa di ammissione all'Esercizio temporaneo dei diritti derivanti dalla morte dell'assente, atteso che, pure in tale situazione, non muta l'oggetto della controversia, e si esula dalle ipotesi di Competenza del tribunale previste dall'art. 50 cod. civ. in relazione allo Esercizio temporaneo dei suddetti diritti.* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 299 del 14/01/1983   …...
Scomparsa della persona - assenza - effetti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 299 del 14/01/1983
Immissione nel possesso temporaneo dei beni - poteri dei presunti superstiti - domanda diretta al conseguimento di prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali - ammissibilità - esclusione.* La disciplina dell'immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell'ammissione all'Esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall'art. 50 cod. civ. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell'assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l'introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell'assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali (nella specie, Enpam).* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 299 del 14/01/1983   …...

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