Potesta' dei genitori - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11622 del 03/05/2025 (Rv. 674570 - 01)Procedimenti in materia di minori - Competenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Trasferimento illecito - Eccezione ex art. 471-bis.11 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.
Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11622 del 03/05/2025 (Rv. 674570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_473_2, Cod_Civ_art_0043
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3932 del 13/02/2024 (Rv. 670043-01)Giudice competente - per territorio - Foro del domicilio del lavoratore parasubordinato - Criteri di determinazione - Fattispecie.
Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell'azienda al pagamento di una indennità prevista dall'accordo collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d'opera aveva la residenza anagrafica).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3932 del 13/02/2024 (Rv. 670043-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_413, Cod_Civ_art_0043 …...
Famiglia - potestà' dei genitori Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22022 del 24/07/2023 (Rv. 668386 - 01)Sottrazione internazionale di minore - Residenza abituale del minore - Individuazione - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
La residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che - ai fini dell'individuazione della residenza abituale - aveva valorizzato la scelta condivisa dei genitori di far nascere il neonato in altro Paese e di fissare ivi la residenza familiare, escludendo ogni rilevanza alla residenza anagrafica ed altresì carente di decisività la circostanza che il bambino fosse in cura presso un pediatra in Italia).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22022 del 24/07/2023 (Rv. 668386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0144 …...
Abbattimento barriere architettoniche presso l'abitazione – Cass. n. 31484/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - cure mediche e chirurgiche - in genere - Lavoratore invalido - Abbattimento barriere architettoniche presso l'abitazione - Contributo economico a carico dell'Inail - Presupposto - Abitualità della dimora - "Ratio" - Fattispecie.
In tema di contributi economici a carico dell'INAIL per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico, in favore dei soggetti affetti da disabilità di origine lavorativa, l'abitualità della dimora del lavoratore, richiesta dall'art. 37 del reg. INAIL n. 23 del 2007, assurge ad elemento costitutivo del diritto alla prestazione in quanto la "ratio" della previsione risiede proprio nell'agevolare la rimozione dei disagi ambientali patiti negli spazi di vita abituali e familiari del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il contributo suddetto per l'eliminazione delle barriere architettoniche in un'abitazione che non costituiva, secondo l'accertamento di fatto compiuto, dimora abituale del lavoratore).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31484 del 03/11/2021 (Rv. 662716 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043
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Criterio della "abitazione permanente" – Cass. n. 7622/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Convenzione tra Italia e Regno Unito - Criterio della "abitazione permanente" - Rilevanza - Persona fisica residente contemporaneamente negli Stati - Necessità.
In tema di divieto di doppie imposizioni, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord - ratificata con l. n. 329 del 1990 - il criterio dell'"abitazione permanente" (o le altre regole di cui alle lettere a)-d) del paragrafo 2), può venire in rilievo solo qualora, all'esito dell'esame complessivo del quadro indiziario considerato, si accerti che il contribuente era, nel periodo d’imposta controverso, contemporaneamente "residente" tanto in Italia che nel Regno Unito, nel senso che, in virtù della legislazione di ciascuno di detti Stati, era assoggettato da ognuno ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e sempre che per nessuno di tali Stati ricorra la clausola di riserva di cui al secondo periodo del primo paragrafo dell'art. 4 cit
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7622 del 18/03/2021 (Rv. 660819 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_0043 …...
Illecita sottrazione internazionale di minori – Cass. n. 4222/2021Famiglia - potesta' dei genitori - Illecita sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 - Domanda di rimpatrio - Obbligo di immediata consegna - Disciplina derogatrice ex art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione - Valutazione riservata al giudice di merito - Fattispecie.
Nei casi di sottrazione internazionale, le uniche condizioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile; l'accertamento circa la ricorrenza di tali condizioni costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto il ricorso del padre, contro la decisione della madre che aveva condotto in Italia la figlia, di età inferiore ai quattro anni, motivando di non disporre nel luogo di sua residenza abituale, in Spagna, di un lavoro e neppure di un'abitazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4222 del 17/02/2021 (Rv. 660725 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0144 …...
Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo – Cass. n. 3841/2021Sede della persona - della persona fisica - residenza – Residenza - Art. 43 c.c. - Requisiti - Abituale e volontaria dimora in un determinato luogo - Indici rivelatori -Verifica - Criteri - Principio della leale collaborazione.
La residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3841 del 15/02/2021 (Rv. 660496 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043 …...
Assicurazione contro la disoccupazione – Cass. n. 28350/2020Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennita' - Domanda volta al riconoscimento dell'indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 ("ratione temporis" vigente) - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.
Colui che invoca l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223 del 1991 (”ratione temporis” vigente) è tenuto a provare di essere iscritto alle liste di mobilità, in ragione dello stato di disoccupazione involontaria in cui versa per aver perso il proprio posto di lavoro, nonché di avere la residenza nel territorio nazionale, non essendo sufficiente la deduzione di avere mantenuto un legame fisico ed umano col suddetto territorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, volta al conseguimento dell'indennità di mobilità, avanzata da un lavoratore che aveva trasferito da circa due anni la propria residenza all'estero, ritenendo non bastevole, a tal fine, la mera allegazione di suoi frequenti rientri presso l'abitazione italiana che avrebbero consentito l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di ”condizionalità” previsto per le prestazioni di disoccupazione involontaria).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 28350 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_2697
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Decreto ingiuntivo – Opposizione – Cass. n. 21530/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto per incompetenza del giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21530 del 07/10/2020 (Rv. 659374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0042_1, Cod_Civ_art_0043, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645
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Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio – Cass. n. 19431/2020Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Nomina dell'amministratore di sostegno - Competenza per territorio - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Prova contraria - Trasferimento della dimora abituale o del centro principale dei rapporti - Volontarietà - Necessità.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19431 del 17/09/2020 (Rv. 658839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0043, Cod_Civ_art_0044, Cod_Civ_art_0404
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Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali - Cass. n. 12453/2017Condannato in stato di interdizione legale - Competenza del giudice tutelare - Individuazione - Ultima residenza anagrafica anteriore allo stato detentivo - Eccezione - Prova di un domicilio diverso dalla residenza.
La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12453 del 17/05/2017
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Cittadinanza - modi di acquisto - in genere - Cass. n. 12380/2017Riconoscimento della cittadinanza italiana - Richiesta presentata da figlio di stranieri, al raggiungimento della maggiore età – Residenza ininterrotta dalla nascita in Italia – Accertamento della residenza effettiva e non formale – Necessità.
La verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figlio di stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica.
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 12380 del 17/05/2017
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Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali - Cass. n. 12453/2017Condannato in stato di interdizione legale - Competenza del giudice tutelare - Individuazione - Ultima residenza anagrafica anteriore allo stato detentivo - Eccezione - Prova di un domicilio diverso dalla residenza.
La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12453 del 17/05/2017
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3087 del 06/02/2017Rapporto di lavoro parasubordinato con la P.A. - Competenza territoriale - Criterio del domicilio ex art. 413, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, in relazione ad una domanda con cui si prospetti l’esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato con la P.A., e se ne chieda l’accertamento, deve trovare applicazione il criterio di collegamento del domicilio di cui all’art. 413, comma 4, c.p.c., che dà rilievo alla natura della prestazione e non alla qualità, pubblica o privata, della controparte della prestazione dell’opera, operando il successivo comma 5 nella diversa ipotesi di domanda di costituzione di un rapporto di lavoro pubblico dipendente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3087 del 06/02/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Cass. n. 23571/2016Competenza per territorio - Nomina di amministratore di sostegno - Ricovero presso una casa di cura - Criteri.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23571 del 18/11/2016
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Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali – Cass. n. 23107/2015Interdizione legale - Tutela del detenuto interdetto - Giudice competente - Individuazione - Domicilio del condannato.
Il giudice competente per l'apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi degli artt. 662 c.p.p. e 343 c.c., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ex art. 44 c.c., coincidente con la sua residenza anagrafica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23107 del 12/11/2015
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Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali – Cass. n. 20471/2015Tutela del detenuto interdetto - Giudice competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per l'apertura della tutela dell'interdetto, ove questi si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, va attribuita al giudice tutelare del luogo della sua ultima dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non trovando applicazione il criterio legale della sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto, che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20471 del 12/10/2015
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Competenza civile - competenza per territorio - gestioni tutelari e patrimoniali – Cass. n. 20471/2015Tutela del detenuto interdetto - Giudice competente - Individuazione - Criteri.
La competenza per l'apertura della tutela dell'interdetto, ove questi si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, va attribuita al giudice tutelare del luogo della sua ultima dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non trovando applicazione il criterio legale della sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto, che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20471 del 12/10/2015
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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - soggetti passivi – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 678 del 16/01/2015Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Iscrizione all'AIRE - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi (nella specie, la collocazione della famiglia e dell'abitazione principale in Italia) ed a prescindere dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 678 del 16/01/2015
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Competenza civile - competenza per territorio - in genere – Cass. n. 9373/2014Criteri per la determinazione - Residenza - Certificazione anagrafica - Valore meramente presuntivo.
Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9373 del 28/04/2014
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competenza civile per territorio - Cass. n. 9373/2014Criteri per la determinazione - Residenza - Certificazione anagrafica - Valore meramente presuntivo.
Ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza di un soggetto ha valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva dimora abituale, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9373 del 28/04/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14937/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 14937/2013Domicilio del creditore - Domicilio eletto nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo - Idoneità ad identificare il domicilio ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Insussistenza - Ragioni.
L'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013
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Capacità della persona fisica - capacità di agire - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9389 del 17/04/2013Amministrazione di sostegno - Competenza territoriale - Dimora abituale del beneficiario - Configurabilità - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9389 del 17/04/2013
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 07/05/2010Soggetto residente all'estero - Prestazioni sportive rese all'estero, ma in luoghi diversi da quello di residenza - Presenza nel territorio dello Stato nei restanti periodi presso la propria abitazione - IVA - Applicabilità - Fondamento.
In tema di IVA, l'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, considera effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti che nello stesso hanno il domicilio, tale intendendosi, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., il luogo dove il soggetto ha la sede dei suoi affari ed interessi ed essendo questi ultimi comprensivi anche della sfera dei rapporti personali e non solo economici, con la conseguenza che sono soggette all'imposta le prestazioni sportive rese da un'atleta (nella specie corridore motociclista) che, avendo fissato all'estero la propria residenza, si rechi, sempre all'estero, ma in luoghi diversi, per partecipare alle varie competizioni, vivendo però negli altri periodi nella propria abitazione sita nel territorio dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 07/05/2010
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21778 del 28/08/2008Notifica al domicilio eletto in difetto dei requisiti ex art. 141 cod. proc. civ. - Domicilio situato in luogo diverso dalla residenza, non ignota - Nullità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21778 del 28/08/2008
La notificazione effettuata in un domicilio eletto erroneamente individuato, in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 141 cod. proc. civ. è affetta da nullità se effettuata presso il domicilio del destinatario quando la residenza anagrafica non sia ignota e sia ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio, risultando in tal modo violato l'ordine preferenziale inderogabile contenuto nell'art. 139 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21778 del 28/08/2008
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Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21778 del 28/08/2008Notifica al domicilio eletto in difetto dei requisiti ex art. 141 cod. proc. civ. - Domicilio situato in luogo diverso dalla residenza, non ignota - Nullità - Fondamento.
La notificazione effettuata in un domicilio eletto erroneamente individuato, in difetto dei requisiti richiesti dall'art. 141 cod. proc. civ. è affetta da nullità se effettuata presso il domicilio del destinatario quando la residenza anagrafica non sia ignota e sia ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio, risultando in tal modo violato l'ordine preferenziale inderogabile contenuto nell'art. 139 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21778 del 28/08/2008
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Capacità della persona fisica - capacità di agire – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 588 del 14/01/2008Amministrazione di sostegno - Nomina - Giudice tutelare territorialmente competente - Criterio - Luogo del domicilio dell'interessato - Stato di detenzione - Rilevanza - Limiti.
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Competenza territoriale - Criterio - Domicilio dell'interessato - Mutamento volontario - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ. la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; stante l'alternatività di detto criterio, lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art.43 cod. civ., si presume ancora fissato ,in difetto di manifestazione di volontà dell'interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell'inizio del citato stato di detenzione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in sede di regolamento di competenza, dichiarata di spettanza del giudice tutelare dell'ultimo domicilio).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 588 del 14/01/2008
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Capacità della persona fisica - capacità di agire - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 588 del 14/01/2008Amministrazione di sostegno - Nomina - Giudice tutelare territorialmente competente - Criterio - Luogo del domicilio dell'interessato - Stato di detenzione - Rilevanza - Limiti.
Competenza civile - regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) - Competenza territoriale - Criterio - Domicilio dell'interessato - Mutamento volontario - Necessità - Difetto - Conseguenze.
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ. la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; stante l'alternatività di detto criterio, lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art.43 cod. civ., si presume ancora fissato ,in difetto di manifestazione di volontà dell'interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell'inizio del citato stato di detenzione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in sede di regolamento di competenza, dichiarata di spettanza del giudice tutelare dell'ultimo domicilio).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 588 del 14/01/2008
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006Consegna al familiare convivente nel luogo indicato sulla busta - Presunzione di coincidenza con la residenza, la dimora o il domicilio effettivo del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006
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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006Consegna al familiare convivente nel luogo indicato sulla busta - Presunzione di coincidenza con la residenza, la dimora o il domicilio effettivo del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006
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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24422 del 16/11/2006Residenza effettiva - Rilevanza- - Risultanze anagrafiche - Valore meramente presuntivo - Prova contraria - Ammissibilità - Fonti. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24422 del 16/11/2006
In tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria,che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24422 del 16/11/2006
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Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5006 del 08/03/2005 Competenza territoriale - Foro delle persone fisiche - Domicilio - Rilevanza - Nozione - Trasferimento della residenza - Presunzione di trasferimento anche del domicilio - Configurabilità - Fattispecie.
Ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia; ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. (Nella specie il convenuto aveva trasferito la residenza da Palermo a Cefalù, continuando a svolgere attività professionale nel capoluogo; la S.C, nel confermare la sentenza di merito, ha precisato che il trasferimento della residenza comporta la presunzione di trasferimento anche del domicilio, presunzione non superata dalla permanenza dello studio legale in Palermo, in mancanza di prova sia della persistente iscrizione nell'albo professionale di quella città, sia del carattere fittizio del trasferimento di residenza).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5006 del 08/03/2005
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Notificazione - nullità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005Successione preferenziale dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. - Sussistenza - Notifica nel luogo di domicilio, non coincidente con quello di residenza - Validità - Condizioni.
Poichè l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art.138 cod.proc.civ. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005
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notificazione - nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005Successione preferenziale dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. - Sussistenza - Notifica nel luogo di domicilio, non coincidente con quello di residenza - Validità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005
Poichè l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art.138 cod.proc.civ. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 28/01/2005
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Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 17/03/1999Per la validità per compiuta giacenza presso l'ufficio postale - Necessità - Ritiro, presso lo stesso, benché privo del predetto collegamento, di successivo atto giudiziario da parte di un parente - Inidoneità alla conoscenza "de iure" (art. 139, secondo comma, cod. proc. civ.) - Ragioni - Parte nel medesimo procedimento di divisione perché appartenente alla medesima stirpe, succeduta in rappresentazione - Irrilevanza - Fondamento.
E nulla la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora - circostanze tutte da provare dal notificante - ne' al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da un parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza de iure, stabilita dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. Nè infine ha rilevanza che detto parente sia parte nel medesimo giudizio di divisione e appartenga alla medesima stirpe succeduta al "de cuius" in rappresentazione, non avendo perciò il potere di rappresentare un litisconsorte necessario, ancorché cointeressato (nella specie colui che aveva ritirato il successivo atto era fratello del destinatario assente e altrove residente, ed entrambi, con altri, erano succeduti in rappresentazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 17/03/1999
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