Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo II: delle persone giuridiche capo III: delle associazioni non riconosciute e dei comitati Art.39. Comitati.
Art. 39. Comitati.
1. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
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