Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo VIII: dell'arbitrato capo I: della convenzione d'arbitrato (1) capo II: degli arbitri (1) capo III: del procedimento (1) capo IV: del lodo (1) capo V: delle impugnazioni (1) - 829. (1) (casi di nullità)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 829. (1) (Casi di nullità)
1. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.
2. La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
3. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.
4. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
5. Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.
articolo previgente
PRECEDENTE FORMULAZIONE
Il testo precedente recitava:
"Art. 829. (Casi di nullità)
L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
1) se il compromesso è nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullità è altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi."
la giurisprudenza
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
27364
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - Impugnazione del lodo arbitrale - Mezzo a critica vincolata - Contenuto.
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27321 del 30/11/2020 (Rv. 659749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830
impugnazione
arbitrale
corte
cassazione
27321
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_829
Pronuncia del lodo
termine stabilito
corte
cassazione
27364
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) – impugnazione - Lodo arbitrale - Controversia relativa al risarcimento del danno derivante da attività svolta da mediatore non iscritto nell'albo previsto dalla l. n. 39 del 1989 - Contrarietà del lodo all'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Ragioni. Mediazione. (nozioni, caratteri, distinzioni) In genere.
Non costituisce causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione concluso con un soggetto non iscritto al ruolo dei mediatori, in quanto la nozione di ordine pubblico cui rinvia l'art. 829, comma 3, c.p.c. coincide con le norme fondamentali dell'ordinamento, tra cui non rientra la regola organizzativa posta dall'art. 6 della l. n. 39 del 1989.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020 (Rv. 659325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_1754
corte
cassazione
21850
2020

Competenza civile - regolamento di competenza -Arbitrato- Norme inderogabili- Ambito - Conseguenze.
In tema di arbitrato, la validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l'oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile, determinandosi esclusivamente l'effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all'error in iudicando. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che potesse essere oggetto di clausola compromissoria il pagamento degli oneri consortili).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20462 del 28/09/2020 (Rv. 659145 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
CORTE
CASSAZIONE
20462
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione -Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità. Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 (Rv. 658811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_829
CORTE
CASSAZIONE
18600
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
16553
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Esclusione.
Arbitrato
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod. Proc. Civ. art. 830
corte
cassazione
16553
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Pronuncia degli arbitri secondo equità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo - Impugnazione per "errores in iudicando" - Inammissibilità.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
É preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_822, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
16553
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p. c., per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16559 del 31/07/2020 (Rv. 658604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360_1
corte
cassazione
16559
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
16556
2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Specificazione delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto del motivo nel ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
In tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l'onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, non potendosi limitarsi a rinviare all'atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15820 del 23/07/2020 (Rv. 658711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_342
corte
cassazione
15820
2020

Ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non deferibilità della lite in arbitrato per sussistenza della giurisdizione amministrativa - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7405 del 17/03/2020 (Rv. 657493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
7405
2020

Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI
La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28011 del 31/10/2019 (Rv. 655642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
28011
2019

Arbitrato - Compenso - Insorgenza del diritto - Validità del compromesso e del lodo o regolarità della nomina degli arbitri - Irrilevanza.
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art. 829 c.pc.e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21058 del 07/08/2019 (Rv. 655024 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_814, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
21058
2019

Convenzione di arbitrato - Nomina dell'arbitro ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Competenza funzionale ed inderogabile - Clausola derogatoria - Conseguenze - Invalidità della convenzione di arbitrato - Esclusione - Sostituzione di diritto della clausola derogatoria con la previsione legale.
La nomina dell'arbitro in violazione della regola, contenuta nell'art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l'invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all'art. 1419, secondo comma, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 03)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1419 – Nullità parziale

Arbitrato - arbitrato estero - Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006 - Arbitrato internazionale - Individuazione - Criteri di valutazione alternativi - Conseguenze sul regime di impugnazione del lodo - Fattispecie.
Al fine di accertare la natura internazionale dell'arbitrato, nella disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006, conseguendone l'esclusione dell'impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, occorre verificare se ricorra uno dei due criteri identificativi dell'istituto individuati dalla legge, l'uno di natura soggettiva, l'altro di carattere oggettivo, consistenti rispettivamente nella residenza o sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in alternativa, nella previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito per aver ritenuto che, in conseguenza del mero subentro di una società italiana nel rapporto contrattuale, con acquisizione dei diritti ed assunzione degli obblighi contrattuali della parte originaria straniera con effetto "ex tunc", l'arbitrato non potesse qualificarsi internazionale perché nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi straniera, omettendo del tutto di motivare per quale ragione l'originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale, sebbene avesse assunto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7183 del 13/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_832, Cod_Proc_Civ_art_838
Arbitrato internazionale
corte
cassazione
7183
2019

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - rilevanza - limiti ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - conseguenze – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018
La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - rilevanza - limiti ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018
>>> La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - impugnazione di lodo arbitrale - dipendenza di cause - litisconsorzio necessario processuale - declaratoria di improcedibilità limitata ad alcune domande - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27937 del 31/10/2018
>>> In tema di impugnazione di lodo arbitrale che riguardi una pluralità di parti vincolate dalla medesima convenzione, è escluso che possa dichiararsi l'improcedibilità dell'arbitrato limitatamente ad alcune delle domande laddove vi sia dipendenza di cause, in relazione di inscindibilità, integrante una forma di litisconsorzio necessario processuale e non ricorra alcuna delle condizioni previste dall'art. 816 quater, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27937 del 31/10/2018

Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti - violazione del contraddittorio - conseguenze - nullità del lodo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018
>>> E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale,aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull'inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendola validità del titolo originario).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - motivi di ricorso - mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - inammissibilità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
>>> Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve,in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Nella specie,i comuni associati avevano riproposto la censura di nullità, per contrarietà all'ordine pubblico, della determinazione arbitrale del prezzo di cessione della partecipazione del privato nella società "in house" per la gestione del servizio di refezione scolastica, aumentato con l'adeguamento Istat dei prezzi dei pasti ex art. 6 l. n. 537 del 1993, senza spiegare perché il detto meccanismo imperativo di revisione contrattuale potesse incidere sulla qualità del servizio fino a compromettere i diritti sociali ad esso collegati).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018

Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c. in una ipotesi in cui, alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, la domanda di arbitrato era già stata notificata ed erano stati designati gli arbitri ad opera delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017

Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c. in una ipotesi in cui, alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, la domanda di arbitrato era già stata notificata ed erano stati designati gli arbitri ad opera delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017

Impugnazione del lodo per “errores in iudicando” - Art. 829, comma 3, c.p.c. come modificato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità ai giudizi arbitrali promossi dopo la modifica - Rinvio alla legge vigente al momento della stipula della convenzione di arbitrato - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 829, comma 2, c.p.c., vecchio testo - Conseguenze - Applicabilità delle regole di diritto attinenti al merito della controversia salvo diversa disposizione delle parti.
In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017

Consulenza tecnica - Consulenti degli arbitri costituiti in collegio - Riparto delle attività in ragione delle singole specializzazioni - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti.
Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017

Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito.
Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016

Art. 827, comma 3, c.p.c. - Lodo non definitivo - Impugnabilità immediata, o meno - Rispettiva individuazione.
Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016

Procedimento arbitrale non ancora iniziato - Pronuncia del giudice di primo grado sulla sua competenza - Giudizio proposto dopo il 2 marzo 2016 - Regolamento di competenza - Giudizio proposto prima del 2 marzo 2016 - Appello - Fondamento.
In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l'art. 819 ter c.p.c., ma il principio generale del "tempus regit actum", per il quale l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l'appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016

Nuova formulazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. ex art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Condizioni - Espressa disposizione della "legge" - Portata - Clausola arbitrale societaria anteriore alla novella - Individuazione della legge di rinvio - Art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016

Somma pagata in forza di lodo nullo per sussistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva - Azione di restituzione - Esercizio davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
L'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016

Somma pagata in forza di lodo nullo per sussistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva- Azione di restituzione - Esercizio davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
L'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016

Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Ammissibilità - Condizioni - Previsione delle parti di una decisione secondo diritto - Insufficienza - Fattispecie successiva alla novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015
Ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), gli "errores in iudicando" possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015

Giudizio di legittimità - Poteri della Suprema Corte - Limiti - Esame diretto del lodo - Esclusione.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015

Regole del procedimento - Derogabilità delle norme del codice di rito - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata.
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015

Giudizio di legittimità - Poteri della Suprema Corte - Limiti - Esame diretto del lodo - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015

Regole del procedimento - Derogabilità delle norme del codice di rito - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015

Fissazione di termini perentori per istanze istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ. - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014
È legittima la fissazione, da parte degli arbitri alle parti, dei termini perentori di cui all'art. 184 cod. proc. civ., quale frutto della libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014

Fissazione di termini perentori per istanze istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ. - Legittimità - Fondamento.
È legittima la fissazione, da parte degli arbitri alle parti, dei termini perentori di cui all'art. 184 cod. proc. civ., quale frutto della libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014

Deduzione della sottoscrizione del lodo in data diversa da quella risultante e conseguente tardività del deposito - Querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014
Qualora, con l'impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all'art 221 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014

Deduzione della sottoscrizione del lodo in data diversa da quella risultante e conseguente tardività del deposito - Querela di falso - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014
Qualora, con l'impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all'art 221 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014

Lodo definitivo in contrasto con lodo non definitivo - Vizio di contrarietà ad altro lodo o sentenza - Insussistenza - Nullità per essere la pronuncia esorbitante la convenzione di arbitrato - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014
In materia di arbitrato rituale, la previsione di cui all'art. 829, comma 1, n. 8 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, ("ratione temporis" applicabile), si riferisce all'ipotesi in cui il lodo è contrario ad altro lodo non più impugnabile o ad una sentenza passata in giudicato emessi in altro procedimento arbitrale o giurisdizionale. Ne consegue che nel caso in cui il lodo definitivo sia contrario ad un lodo non definitivo, emesso nello stesso procedimento arbitrale, non ricorre la detta ipotesi, né quella di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., di contraddittorietà di disposizioni, poiché ciò comporterebbe il venir meno dell'autonomia del lodo non definitivo, configurandosi, invece, una nullità per essere stata la pronuncia resa al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con scrittura in data 24 marzo 1995 il Comune di Bardonecchia, concessionario da parte della Regione Piemonte di un complesso edilizio denominato "Ex Colonia Medail", in stato di degrado, ne subconcedeva il godimento per la durata di cinquanta anni alla YMCA, Federazione Italiana della Associazioni Cristiane dei Giovani, la quale si impegnava a riattarne le strutture rendendole idonee ad uso alberghiero, a gestire tale attività e a realizzare determinate opere accessoria. L'accordo comprendeva anche il rilascio di garanzie da parte del Comune per i finanziamenti che la YMCA avrebbe richiesto ed altre agevolazioni, nonché, all'art. 21, una clausola compromissoria, con la quale "ogni divergenza sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione" della scrittura era demandata "al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri". 1.1 - In data 28 febbraio 2001 il Comune dava corso al giudizio arbitrale, manifestando l'intenzione di chiedere la risoluzione del contratto in virtù di clausola risolutiva espressa ovvero ai sensi dell'art. 1453 c.c., per essersi la YMCA resa inadempiente all'obbligo di dare inizio all'attività alberghiera, di ultimare i lavori di ristrutturazione e di fornire una polizza fideiussoria pari a L. quattro miliardi.
1.2 - Instauratosi il giudizio arbitrale, ed avendo la convenuta contestato la fondatezza delle richieste del Comune, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'ente alla restituzione del controvalore delle ristrutturazioni già eseguite e il risarcimento dei danni per la mancata conclusione di vantaggiosi contratti di affitto con il Club Mediterranee o con la Gestitur, con lodo parziale veniva dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto. 1.3 - All'esito della prosecuzione del giudizio veniva emesso lodo definitivo, sottoscritto in data 2 maggio 2002, con il quale, esclusa l'applicazione della clausola risolutiva espressa, veniva accolta la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., con particolare riferimento alla mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione da parte della IMCA, facendosi decorrere il relativo ritardo dal febbraio del 1998. Ulteriore grave inadempimento veniva individuato nella mancata prestazione della cauzione di quattro miliardi di lire, non legata da alcun vincolo - contrariamente a quanto dedotto dalla YMCA - rispetto all'inottemperanza del Comune nel fornire alla controparte, a sua volta, garanzie finalizzate all'ottenimento di finanziamenti del Credito Sportivo.
La federazione Ymca veniva quindi condannata, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della complessiva somma di 4.698.311,71 Euro, mentre il credito dalla stessa maturato per le opere edilizie eseguite veniva quantificato in Euro 4.486.941,54. 1.4 - Avverso tale lodo veniva proposta impugnazione davanti alla Corte di appello di Torino, deducendosene la nullità per violazione del principio del contraddittorio, mancanza della motivazione, contraddittorietà con il lodo parziale, divenuto definitivo, contraddittorietà di disposizioni in materia di risarcimento dei danni.
Si costituiva il Comune di Bardonecchia, proponendo appello incidentale condizionato all'annullamento del lodo. 1.5 - Con sentenza n. 1881 depositata in data 16 novembre 2004 la Corte adita, in parziale accoglimento dell'impugnazione, dichiarava la nullità del lodo limitatamente alla decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute dal Comune all'Ymca, nonché alla condanna di quest'ultima per il danno all'immagine lamentato dall'ente territoriale, e, rigettato ogni altro motivo di impugnazione, disponeva in via rescissoria che gli interessi in questione decorressero dalla data di...

Art. 366 bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto denunciante la violazione del codice di rito e del principio del contraddittorio - Inammissibilità - Fattispecie in materia di arbitrato.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, è inammissibile il motivo, corredato da quesito di diritto denunciante la "violazione delle regole del codice di rito e la violazione del principio del contraddittorio", che, lamentando l'assegnazione di termini inferiori a quelli prescritti dall'art. 190 cod. proc. civ., si limiti a riassumere le censure già prospettate nel giudizio di impugnazione, senza contestare le puntuali osservazioni della sentenza impugnata al riguardo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013

Impugnazione del lodo arbitrale - Mezzo a critica vincolata - Contenuto - Conseguenze.
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l'adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa. Pertanto, le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013

Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013

Art. 829, nuovo testo, cod. proc. civ. - Applicazione - Data di stipulazione della clausola arbitrale - Irrilevanza. Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
L'art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell'art. 27, comma quarto, d.lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore.
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 21524 del 2011:
"Rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Perugia, decidendo sull'impugnazione del lodo arbitrale del 10/7/2007 intercorso tra le parti, proposta dall'attuale ricorrente, rigettava l'eccezione di nullità della procura ad litem apposta all'atto di citazione del giudizio arbitrale dell'Azienda Speciale Farmacie Municipali, per illeggibilità della sottoscrizione del legale rappresentante e omessa indicazione della carica del conferente la procura medesima e dichiarava l'inammissibilità dell'altro motivo di nullità relativo alla violazione degli artt. 1375 e 1338 cod. civ.;
Considerato che a sostegno della decisione la Corte aveva rilevato che la dedotta nullità della procura aveva carattere relativo e poteva essere sanata, come era accaduto, alla prima difesa utile, aggiungendo che, comunque, la firma era leggibile e la carica del conferente era agevolmente ricavabile dall'intestazione dell'atto;
che alla controversia si applicava l'art. 829 cod. proc civ., novellato con la conseguenza che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito era ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge;
che, infine, il lodo non era censurabile per contrarietà all'ordine pubblico;
Considerato, altresì, che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la società a responsabilità limitata C.A.M. affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo motivo ha riproposto la censura relativa alla nullità della procura ad litem, ritenendo che l'omessa indicazione nel contesto della procura dell'organo titolare del potere rappresentativo e del nome della persona fisica, la cui sottoscrizione sia illeggibile, determinano la nullità assoluta della procura medesima;
nel secondo ha dedotto l'inapplicabilità della novella processuale essendo la clausola compromissoria stata stipulata anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006;
Considerato, infine che è stato proposto controricorso;
Ritenuto di dover disattendere, preliminarmente le due censure d'inammissibilità del ricorso prospettato dalla parte contro ricorrente, la prima, perché al ricorso non si applica l'art. 327, comma 1, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009 (con termine per impugnare ridotto a sei mesi) dal momento che la disposizione trova applicazione soltanto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge; la seconda, perché la procura ad litem contenuta nel ricorso pur in assenza della specifica menzione del giudizio di legittimità risulta valida alla luce del seguente orientamento: "La procura apposta sul ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti deve ritenersi "speciale" ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione (art. 83 cod. proc. civ., comma 3), anche se il timbro prestampato nell'atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore "nel presente giudizio in ogni suo grado e nell'eventuale opposizione all'esecuzione" (Cass. 2340 del 2006);
ritenuto, altresì, che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ., essendo costante l'orientamento di legittimità alla luce del quale i richiamati difetti della procura ad litem possono integrare, ove esistenti, esclusivamente una nullità relativa, nella specie tempestivamente sanata alla prima difesa utile (Cass. S.U. 4810 del 2005; 14449 del 2006); che il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato (nella specie introdotta il 12/2/2007) è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria;
Ritenuto, in conclusione, che ove il Collegio condivida i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto";

Violazione di norme sulla composizione del collegio arbitrale - Conseguenze - Dichiarazione di nullità senza pronuncia nel merito - Fondamento.
In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente , in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013

Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti.
In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013

Autonomia dal contratto nella quale è inserita - Sussistenza - Pronuncia del lodo - Implicito rigetto dell'eccezione di nullità del contratto - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013
La nullità del contratto nel quale è inserita una clausola compromissoria non comporta nullità della stessa, poiché essa costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali. È pertanto, infondato desumere dalla affermata competenza arbitrale il rigetto implicito dell'eccezione di nullità del contratto, in cui la clausola compromissoria è inserita.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 28 del 3 febbraio 2011, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha accolto l'impugnazione dell'ente locale e dichiarato la nullità del lodo del 4 giugno 2009 che aveva condannato il Comune di Taranto a risarcire il danno di Euro 862.670,00 alla s.r.l. Italiana Servizi, per avere ostacolato l'esecuzione del contratto del 12 marzo 2003, che regolava la concessione alla società della gestione dei servizi del Molo S. Eligio, per un corrispettivo di Euro 170.000,00 all'anno. Negata la fondatezza dell' impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e 12, per avere il lodo i requisiti di cui all'art. 823 c.p.c., nn. 5, 6 e 7 ed esclusa la mancanza di motivazione, di dispositivo e di sottoscrizione di tutti gli arbitri (n. 5), la Corte d'appello ha affermato che il lodo non conteneva disposizioni contraddittorie (n. 11) ed aveva deciso su tutte le domande (n. 12), procedendo poi all'esame degli errores in iudicando della decisione denunciati dal Comune di Taranto.
Ritenuto che vi era stata gara d'appalto e che essa non era stata apparente, si è quindi rilevato dalla corte in sede di impugnazione che era stata solo ipotetica, in assenza di una condanna definitiva in sede penale, la denunciata esistenza di reati nell'aggiudicazione della gara presupposto del contratto d'appalto, anche se tutti i componenti della commissione di gara erano stati imputati per fatti connessi alla aggiudicazione del contratto.
La Corte di merito ha affermato che gli arbitri non potevano che prendere atto che il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibile l'appello ad esso rivolto contro la pronuncia di primo grado del TAR di Lecce, che aveva dichiarato la nullità del contratto del 12 marzo 2003 in cui era la clausola compromissoria con sentenza n. 4564 del 2003 ed aveva poi annullato la decisione del primo giudice. La corte distrettuale ha escluso che il Comune di Taranto avesse sollevato nel giudizio arbitrale una eccezione di nullità di detto contratto, invocando gli effetti del giudicato della sentenza del Tar Lecce n. 4653 del 2003 che lo aveva dichiarato nullo, affermando però che nulla impediva ad esso di valutare le ragioni di nullità del contratto già esaminate in precedenza e ritenute esistenti.
Il lodo con l'impugnazione non è stato sindacato nel merito per non avere considerato la richiamata sentenza che aveva dichiarato nullo il contratto, ma solo per non avere pronunciato sulla eccezione di nullità del contratto proposta dal comune al collegio arbitrale, eccezione la quale, anche se delibata dal Tar Lecce con sentenza poi annullata dal Consiglio di Stato, imponeva un valutazione e decisione su tale invalidità, anche al solo fine di disattendere quanto deciso dal giudice amministrativo.
Afferma la Corte di merito che il Consiglio di Stato ha considerato gli appelli contro la sentenza del Tar di Lecce che aveva dichiarato nullo il contratto in cui era la clausola compromissoria, ritenendoli improcedibili per essere stati proposti dopo che l'A.T.I. ricorrente in primo grado era ormai giuridicamente non più esistente per avere cessato l'attività prevista per le imprese associate. Gli atti posti in essere dalla capogruppo mandataria che avevano portato alla estinzione dell'A.T.I. avevano determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla impugnazione di tale impresa mandataria del raggruppamento nei confronti delle imprese associate e mandanti; ciò non escludeva, ad avviso della Corte distrettuale, che il Comune di Taranto aveva insistito nell'eccepire la nullità del contratto del 2003, facendo proprie le ragioni a base della sentenza del TAR Lecce che l'aveva dichiarato nullo.
Conclude sul punto la Corte di merito in sede di impugnazione del lodo che, venendo in considerazione l'esecuzione del contratto di gestione del servizio ritenuto nullo dal Tar Lecce, gli arbitri dovevano rilevare anche di ufficio la nullità della gara e del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., per essere stato il disciplinare di gara redatto e firmato da un ingegnere e non da un dottore commercialista o ragioniere come imposto da esso stesso (art. 17, lett. E, 2) e...

arbitrato - Termine per adire il collegio arbitrale - Natura perentoria - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013
In tema di arbitrato rituale il termine, convenzionalmente previsto dalla clausola compromissoria per la promozione del procedimento arbitrale, deve essere qualificato come perentorio, secondo quanto desumibile dallo scopo perseguito e dalla funzione che esso è destinato ad assolvere, in quanto segna il discrimine temporale tra il ricorso alla giustizia arbitrale e l'esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale e, quindi, il limite di efficacia della deroga all'art. 102, primo comma, Cost., mentre negare la perentorietà vanificherebbe l'utilità del procedimento arbitrale, che sarebbe proponibile "sine die", ed, al contempo, la possibilità di un tempestivo esercizio del diritto garantito a tutti dall'art. 24, primo comma, Cost.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Nel 1985, gli architetti Antonio Ma...., D'..... Marcello e Fu.... Cl..... furono incaricati dal Comune di Brindisi per la redazione del progetto esecutivo, nonché per la direzione, l'assistenza e la contabilizzazione dei lavori di costruzione di un complesso per alloggi popolari in Brindisi. Stipulata dalle parti in data 28 ottobre 1985 la relativa Convenzione, questa prevedeva, all'art. 21, il deferimento ad arbitri delle controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione di compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa ... nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo.
Nel 1987, redatto e consegnato al Comune il progetto esecutivo dell'opera, ai professionisti fu corrisposto il relativo compenso. Nel 1999, il Comune di Brindisi, nel dare inizio ai lavori, incaricò altri professionisti per la direzione e l'assistenza ai lavori, sicché i tre originari professionisti, con nota del 26 febbraio 1999, chiesero al Comune la maggiorazione del già corrisposto compenso, per "incarico parziale", ai sensi degli artt. 10 e 18 della Tariffa professionale approvata con la L. 2 marzo 1949, n. 143. Con nota del 28 maggio 1999, il dirigente dell'ufficio legale del Comune, sul rilievo che il recesso dell'ente doveva ritenersi legittimo, comunicò ai professionisti che l'Amministrazione comunale non poteva accedere alla loro richiesta.
Rimasta senza risposta la successiva missiva dei professionisti in data 17 luglio 2000, gli stessi promossero il procedimento arbitrale con atto notificato il 1 febbraio 2002.
In contraddittorio con il Comune di Brindisi - il quale, tra l'altro, eccepì la carenza di potestas judicandi del Collegio arbitrale, perché tardivamente adito dai professionisti -, il Collegio, con lodo del 18 luglio-9 ottobre 2003, condannò il Comune a pagare ai professionisti la somma di Euro 20.653,20, oltre interessi. In particolare, il Collegio, nel respingere la predetta eccezione pregiudiziale del Comune, affermò che il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo, previsto dalla convenzione per l'instaurazione del procedimento arbitrale, non ha carattere perentorio.
2. - Con citazione del 25 marzo 2004 dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, il Comune di Brindisi impugnò il lodo, deducendone, tra l'altro, la nullità sulla base della predetta eccezione di intempestività della promozione del procedimento arbitrale, e deducendo altresì, nel merito, che il diritto alla maggiorazione del compenso fatto valere dai professionisti era, in ogni caso, prescritto.
In contraddittorio con i tre professionisti - i quali conclusero per il rigetto dell'impugnazione - la Corte adita, con la sentenza n. 764/2005 del 5 dicembre 2005, in via rescindente, ha dichiarato la nullità del lodo e, in via rescissoria, ha rigettato la domanda proposta dagli stessi professionisti.
In particolare, la Corte:
a) quanto alla carenza di potestas judicandi degli arbitri (giudizio rescindente), ha affermato: La natura perentoria del termine di cui si tratta art. 21 della menzionata Convenzione cit. va riconosciuta, anche in mancanza di una espressa previsione letterale (Cass. 8739/98), in base ad una complessiva lettura della clausola negoziale, dato che la comune intenzione dei contraenti aveva come scopo di pervenire ad una rapida instaurazione del procedimento arbitrale, nel caso si fosse optato per tale tipo di definizione delle controversie, e ciò per le esigenze di certezza correlate all'azione della pubblica amministrazione. Se il termine non avesse natura perentoria, la clausola non avrebbe alcuna operatività. Nè detto termine appare irragionevole o lesivo del diritto di azione, posto che gli interessati avrebbero potuto sempre...

Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013

Rinuncia alla domanda - Efficacia - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 29/03/2012
Sia nell'ambito dell'arbitrato rituale che in quello rituale la rinuncia alla domanda, formulata da una delle parti, deve essere accettata dalle altre, valendo per il mandato collettivo che investe gli arbitri le regole sulla formazione del contratto, incluso l'art. 1328 cod. civ., con la conseguenza che la rinuncia al procedimento, per essere preclusiva dell'arbitrato, deve essere accompagnata dalla revoca dell'arbitro.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 29/03/2012

Principio dell'unicità dell'impugnazione - Giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale - Applicabilità - Ragioni.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza; infatti, tale impugnazione pur non costituendo un comune appello avverso la pronunzia degli arbitri, essendo limitata all'accertamento dei vizi previsti dall'art. 829 cod. proc. civ. dedotti con il mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012

Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Portata - Fondamento - Conseguenze - Notificazione dell'intenzione della parte di far valere la decadenza - Necessità.
Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis", descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 889 del 23/01/2012

Arbitrato - Arbitri - Nomina - Giudizio arbitrale opere pubbliche Soggetto appartenente alla categoria prevista dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Nomina - Necessità - Nomina di soggetto diverso - Conseguenze - Integrazione del n. 2 e non del n. 3 dell'art. 829 cod. proc. Civ. - Conseguenze. -. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011
Arbitrato - Arbitri - Nomina - Giudizio arbitrale opere pubbliche
Soggetto appartenente alla categoria prevista dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Nomina - Necessità - Nomina di soggetto diverso - Conseguenze - Integrazione del n. 2 e non del n. 3 dell'art. 829 cod. proc. civ. - Conseguenze. - Negli arbitrati per l'esecuzione di lavori pubblici, cui sia applicabile il d.P.R 16 luglio 1962, n. 1063, la nomina come arbitro da parte del committente di un avvocato del libero foro, invece che di un soggetto appartenente alle categorie individuate dall'art. 45 del d.P.R. citato, non configura l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 829 cod. proc. civ., la quale riguarda l'incapacità ad essere arbitro di cui all'art. 812 cod. proc. civ., ma quella prevista dal n. 2 della stessa disposizione, per essere la nomina avvenuta in modo difforme da quanto disposto dalla norma al caso applicabile; ne deriva che tale violazione deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 luglio 2004 la corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione di nullità del lodo pronunciato il 26 novembre 1998 nella controversia tra il Consorzio Bonifica del Lago di Lentini, in liquidazione e il Consorzio Bonifica 10 di Siracusa, da un lato, e la s.p.a. Cogei (già Mario Rendo s.p.a.), in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) con la F.lli Costanzo s.p.a., Ira Costruzioni s.p.a. (già CILP s.p.a.) e Società Italiana per Condotte d'Acqua, quali imprese appaltatrici di lavori pubblici. L'impugnazione è stata proposta dal Consorzio Bonifica del Lago di Lentini e dal Consorzio Bonifica 10 di Siracusa. Il Fallimento della società consortile Invaso Lentini, costituita fra le quattro società riunite in R.T.I. ha proposto opposizione di terzo nei confronti dello stesso lodo che, affermata la giurisdizione e la competenza degli arbitri, ha dichiarato la nullità della clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 30 del capitolato speciale d'appalto, che prevedeva una tabella di liquidazione difforme dai criteri legali, sostituendo tale tabella con altra che avrebbe dovuto essere applicata nella liquidazione dei compensi revisionali e ha escluso il diritto alla revisione prezzi per il ritardato pagamento dell'anticipazione del prezzo. La corte territoriale ha rigettato l'opposizione di terzo, l'impugnazione principale proposta dal Consorzio Bonifica del Lago di Lentini e dal Consorzio Bonifica 10 di Siracusa e le impugnazioni incidentali proposte, separatamente, dalla società appaltatrici, affermando che:
l'opposizione di terzo proposta dalla società consortile è inammissibile in quanto la stessa, ai sensi della L. n. 584 del 1977, art. 23 bis introdotto con la L. n. 687 del 1984, è legittimata soltanto ad eseguire le prestazioni contrattuale, ma rimane estranea al rapporto giuridico d'appalto e non è quindi legittimata ne' a rappresentare ne' a far valere le pretese delle società riunite in RTI;
essendo nella specie intervenuto il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi, il cui importo, calcolato secondo la clausola inserita in contratto, era già stato corrisposto, la giurisdizione sulla domanda di nullità di tale clausola appartiene al giudice ordinario;
la transazione relativa alla controversia, oggetto di altra pronuncia arbitrale, riguardava le maggiori spese derivanti dalla natura del terreno e dalla qualità e quantità degli elementi costruttivi, difformi da quanto contrattualmente previsto, e pertanto, secondo l'accertamento degli arbitri, motivato in modo corretto, aveva un oggetto diverso da quello del giudizio arbitrale de quo;
gli arbitri hanno correttamente dichiarato la nullità della clausola di revisione prezzi contenuta nel contratto d'appalto perché difforme da quanto previsto dalla disciplina pubblicistica e inderogabile contenuta nella L. n. 463 del 1964, art. 1 come modificato con la L. n. 93 del 1968;
costituisce oggetto di apprezzamento di fatto degli arbitri, logicamente motivato, l'individuazione dei nuovi parametri da utilizzare per la revisione prezzi al posto di quelli previsti nella clausola dichiarata nulla;
la declinatoria della competenza degli arbitri da parte del Consorzio è stata effettuata...

Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabiltà a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Esclusione - Fondamento.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011

"Error in procedendo" - Sussistenza - Conseguenze - Nullità - Onere di provare la mancata coincidenza con la decisione secondo equità - Necessità - Esclusione.
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Arbitri autorizzati a decidere secondo equità - Decisione secondo diritto - "Error in procedendo" - Sussistenza - Onere di provare la mancata coincidenza con la decisione secondo equità - Necessità - Esclusione.
Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011

Accordo delle parti sulle norme del procedimento - Limiti temporali - Inizio del procedimento - Derogabilità - Limiti - Consenso degli arbitri - Necessità - Fondamento.
In tema di arbitrato, l'accordo delle parti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale - che, secondo il disposto dell'art. 816 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), deve essere concluso prima dell'inizio dello stesso - può intervenire anche dopo tale inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l'assenso degli arbitri; invero, la norma pone il limite temporale nel loro interesse, affinché possano conoscere, prima di accettare l'incarico (momento cui si collega l'inizio del procedimento arbitrale), le regole procedurali che saranno chiamati ad applicare e, pertanto, ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli interessati.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9761 del 04/05/2011

Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Regime - Fattispecie.
Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011

Principio di libertà delle forme - Applicabilità - Conseguenze - Disciplina del giudizio ordinario di cognizione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di ammissione ed espletamento di prova testimoniale.
Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che avesse comportato una violazione del contraddittorio l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamente depositata, senza concedere all'altra parte un termine per formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo difensore partecipato all'udienza di assunzione della prova senza opporsi al suo espletamento).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 17/02/2011

Rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009
Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. (Nella specie, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui, pur in presenza della previsione del necessario accordo delle parti per ricorrervi, il tenore della clausola compromissoria non lasciava dubbi sulla necessità del dissenso o della impossibilità di una delle parti perché si potesse derogare alla clausola medesima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009

Ministero degli affari esteri - Opere destinate ad un paese in via di sviluppo - Applicabilità "ex lege" del capitolato generale delle opere pubbliche - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccezione di invalidità della clausola compromissoria - Valutazione in ordine all'applicabilità del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
I contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perchè la cooperazione allo sviluppo non è compito della P.A., ma risponde ad esigenze di politica internazionale. Ne consegue che non è applicabile "ex lege" a tali contratti il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, salva la facoltà delle parti contraenti di farvi espressamente richiamo nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, quando venga eccepita l'invalidità della clausola compromissoria perché difforme dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit., è necessaria una preventiva valutazione in ordine all'effettiva integrazione del contratto mediante il predetto capitolato generale, attraverso l'applicazione degli ordinari canoni d'interpretazione, la quale è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche previste dalla legge.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10998 del 13/05/2009

Violazione del contraddittorio - Presupposti.
Anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio - il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti - non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod.proc.civ. - e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata della pronuncia definitiva - implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007

Rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14972 del 02/07/2007
Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (nella specie, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui la clausola compromissoria attribuiva all'arbitro unico un potere "decisionale" sulle controversie che potessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre il quesito sottoposto all'arbitro faceva esplicito riferimento ad un lodo con "effetto di sentenza").
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14972 del 02/07/2007

Interpretazione di un contratto - Compito degli arbitri - Censura di tale interpretazione in sede di impugnazione del lodo - Limiti.
L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 07/02/2007

Regole del procedimento - Richiamo alle norme sul processo ordinario - Termine per la formulazione dei quesiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
Quando le regole del giudizio arbitrale sono fissate convenzionalmente con richiamo delle norme sul processo ordinario, appare corretto affermare la nullità del lodo per qualsiasi inosservanza delle disposizioni che, con idonee prescrizioni procedurali, assicurano la tempestiva "informazione" e la possibilità di difesa attiva di tutti i soggetti coinvolti nella lite, come, in particolare, nel caso in cui la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare le norme del codice di rito sul processo di cognizione disciplinanti l'introduzione della causa (art. 163 cod.proc.civ. e ss.) e tendenzialmente finalizzate a garantire il contraddittorio tra le parti. È indubbio, tuttavia, che, laddove tali regole non siano adattabili al procedimento arbitrale, debba farsi riferimento alle modalità di tutela del diritto di difesa da esse delineate. Quindi, se non può invocarsi nel giudizio arbitrale il disposto di cui all'art.163 bis cod.proc.civ., trattandosi di norma inapplicabile a tale processo, le cui modalità di attivazione divergono da quelle stabilite per l'introduzione della causa nel giudizio ordinario, viene comunque in rilievo l'esigenza espressa dalla norma in questione e riconducibile al principio del contraddittorio, nel senso che chi è chiamato a confrontarsi in un giudizio deve poter conoscere per tempo le pretese azionate nei suoi confronti ed essere così messo nella condizione di plasmare conseguentemente il proprio atto introduttivo. Peraltro, detta esigenza, riferita al processo arbitrale, non può considerarsi automaticamente e irrimediabilmente insoddisfatta ove non sia assicurato un adeguato sfalsamento temporale tra la formulazione dei quesiti di chi ha promosso il giudizio e la formulazione dei quesiti di chi vi è stato chiamato; anche nel procedimento arbitrale, come in quello ordinario, deve aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio non ha un rilievo meramente formale, ma consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa. (Nella specie, enunciando siffatto principio, la S.C. ha "in parte qua" ritenuto corretta la sentenza della corte di appello, che aveva escluso la violazione del contraddittorio, nonostante nell'atto di accesso al giudizio arbitrale mancasse la specificazione dei quesiti e per la relativa formulazione fosse stato concesso un unico termine alle parti, essendo emerso che il collegio arbitrale aveva concesso alle parti altro termine per produrre ulteriori documenti e depositare memorie con eventuale integrazione dei quesiti e delle richieste istruttorie, cosicché la parte "convenuta" era stata concretamente messa nella condizione di conoscere tempestivamente le domande formulate dall'avversario, di esporre le proprie ragioni e di proporre eccezioni e istanze, ovverosia di esercitare su un piano di uguaglianza le prerogative processuali).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007

Impugnazione per violazione del contraddittorio - Previsione di applicazione delle forme del processo ordinario - Autonoma configurabilità del vizio di cui all'art. 829, n.9, cod. proc. civ. - Esclusione.
La previsione di nullità del lodo per violazione del contraddittorio, di cui all'art. 829, n. 9, cod.proc.civ., ha un'autonoma valenza allorquando le parti, nella libertà di plasmare le forme di svolgimento dell'arbitrato, hanno posto un limite al rilievo giuridico delle nullità formali. Per l'inverso, non può farsi discorso di autonoma configurabilità del vizio in questione quando, nel fissare le regole processuali del giudizio arbitrale con il compromesso, le parti hanno previsto l'applicazione delle rigorose forme del processo ordinario, essendo evidente ha rilievo, già da questa scelta delle forme attraverso cui condurre gli arbitri al giudizio, che, ai fini di una declaratoria di nullità del lodo, ha rilievo la violazione di tutte quelle prescrizioni formali del codice di rito civile che in varia guisa tutelano e garantiscono il principio del contraddittorio, venendo per tale via sanzionate da quel tipo di effetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007

Interpretazione di un contratto devoluta all'arbitro - Norme di ermeneutica - Obbligo di osservanza da parte dell'arbitro - Sindacato del giudice dell'impugnazione e della Corte di cassazione - Limiti.
Devolutasi all'arbitro l'interpretazione di un contratto, il compito di fare corretta applicazione dei canoni ermeneutici per accertare il significato del contratto stesso e la volontà delle parti che l'hanno stipulato è demandato all'arbitro, mentre al giudice dell'impugnazione del lodo compete valutare, nella fase rescindente, se questo contenga al riguardo una motivazione adeguata e corretta e alla Corte di cassazione, cui possono essere denunciati vizi della sentenza di detto giudice e non vizi del lodo, spetta soltanto di verificare se tale sentenza sia a sua volta adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo concernenti la presunta violazione delle regole di interpretazione e non già di sindacare l'eventuale soluzione di questioni di merito risolte dal giudice della impugnazione ai fini della predetta indagine.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007

Interpretazione di un contratto devoluta all'arbitro - Norme di ermeneutica - Obbligo di osservanza da parte dell'arbitro - Sindacato del giudice dell'impugnazione e della Corte di cassazione - Limiti.
Devolutasi all'arbitro l'interpretazione di un contratto, il compito di fare corretta applicazione dei canoni ermeneutici per accertare il significato del contratto stesso e la volontà delle parti che l'hanno stipulato è demandato all'arbitro, mentre al giudice dell'impugnazione del lodo compete valutare, nella fase rescindente, se questo contenga al riguardo una motivazione adeguata e corretta e alla Corte di cassazione, cui possono essere denunciati vizi della sentenza di detto giudice e non vizi del lodo, spetta soltanto di verificare se tale sentenza sia a sua volta adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo concernenti la presunta violazione delle regole di interpretazione e non già di sindacare l'eventuale soluzione di questioni di merito risolte dal giudice della impugnazione ai fini della predetta indagine.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007

Arbitrato rituale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Ammissibilità.
L'eccezione di difetto di giurisdizione per essere stata deferita agli arbitri una controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo non può essere dichiarata inammissibile in quanto concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale: ed invero la corte di appello investita dell'impugnazione è giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13690 del 14/06/2006

Regola della impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ. - Impugnativa per nullità del lodo arbitrale - Applicabilità - Disciplina speciale dei termini per la impugnazione ex art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale sono applicabili i principi stabiliti dal codice di procedura civile per il processo di impugnazione, senza che possano indurre a diverse conclusioni le innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 25 del 1994, che ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'arbitrato, anche con riferimento al giudizio di impugnazione per nullità del lodo, modifiche che non hanno, però, inciso sulla natura impugnatoria di detto giudizio. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di impugnativa del lodo arbitrale, della regola posta dall'art. 334 cod. proc. civ., che consente alle parti nei cui confronti sia stata proposta impugnazione anche quando per esse sia decorso il termine o abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale. a nulla rilevando la circostanza che la disposizione dell'art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. fissi una disciplina speciale, quanto ai termini per la impugnazione, rispetto al giudizio ordinario di impugnazione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006

Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Limiti - Esame diretto del lodo - Esclusione.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006

arbitrato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24059 del 10/11/2006
Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui la clausola compromissoria difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre conteneva l'uso ripetuto di espressioni - quali "giudizio di un collegio arbitrale, costituito da tre arbitri", "emetterà giudizio", "giudicherà" e "spese di giudizio" - ritenute coerenti all'attività degli arbitri rituali, chiamati ad emettere - all'esito di un giudizio privato in cui le parti vogliono e si impegnano a far proprio il procedimento attraverso il quale si perviene al lodo - una decisione potenzialmente fungibile con quella degli organi della giurisdizione).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24059 del 10/11/2006
Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829, Legge 05/01/1994 num. 25

Motivazione - Mancanza - Funzione sostitutiva del dispositivo - Esclusione.
In tema di requisiti del lodo arbitrale, la motivazione, che rappresenta elemento indispensabile per la validità della pronuncia e per l'individuazione della sua incidenza sul rapporto dedotto in causa, non può essere costituita o sostituita dalla parte dispositiva della decisione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8697 del 13/04/2006

Arbitrato rituale - Impugnazione per nullità del lodo davanti alla corte d'appello - Eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento
L'eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri rituali, per essere la stessa riservata alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo, non può essere dichiarata inammissibile perché concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. La corte d' appello investita dell'impugnazione è infatti giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9162 del 20/04/2006

Violazione dei termini - Nullità del lodo - Sussistenza - Carenza radicale di "potestas decidendi" degli arbitri - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Fase rescissoria davanti alla corte di appello - Ammissibilità.
Il lodo arbitrale emesso oltre il termine non è - benché nullo - emesso in carenza radicale di "potestas iudicandi" degli arbitri, atteso che, a norma dell'art. 821 cod. proc. civ., il decorso del termine per la decisione non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione di quest'ultimo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza, e la possibilità che, con il mancato adempimento di tale onere, la nullità del lodo sia sanata è incompatibile con l'esclusione radicale della "potestas iudicandi"; con la conseguenza che la declaratoria di nullità del lodo per tale causa non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria ai sensi dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4207 del 24/02/2006

Inesistenza del lodo, mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, controversia non compromettibile in arbitri - Conversione in motivi di impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Competenza a conoscere del merito dopo l'esaurimento della fase rescindente - Esclusione - Distinzione dai casi di nullità del compromesso o del lodo.
Diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., nel caso - equiparabile ad inesistenza del lodo - di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 07/02/2006

Contraddittorietà della motivazione - Nullità del lodo - Configurabilità - Condizioni. .
Il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829, n. 4, cod. proc. civ.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della "ratio decidendi", traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa (art. 829, n. 5, cod. proc. civ.).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1183 del 20/01/2006

Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.
L'inammissibilita dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, cod. proc civ. nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1183 del 20/01/2006

Disciplina del procedimento - Mancata previsione di un vincolo all'osservanza della procedura ordinaria - Conseguenze - Facoltà degli arbitri di derogare alla disciplina del giudizio di cognizione - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Memorie - Fattispecie in tema di indicazione di luoghi diversi per il deposito.
In tema di arbitrato, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, sono valide le più diverse ed articolate forme che essi vengano a scegliere per l'istruzione e la decisione della lite, quand'anche deroghino alle prescrizioni dettate dalle norme sul rito civile di cognizione, purchè sia rispettata la fondamentale esigenza di assicurare il contraddittorio tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la nullità del lodo, in relazione alla scelta degli arbitri di articolare in più luoghi il deposito delle memorie, per assicurare a tutte le parti ed ai componenti del collegio un adeguato "spatium deliberandi").
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 473 del 12/01/2006

Per vizi attinenti la nomina di arbitri - Lodo arbitrale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Conseguenze - Fase rescissoria del gravame - Necessità - Fondamento.
In tema di arbitrato, la clausola compromissoria che stabilisca un modo di nomina degli arbitri di impossibile attuazione pratica, è nulla ai sensi dell'art. 809, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., ma ciò non comporta l'inesistenza del lodo arbitrale, che si verifica invece nelle sole ipotesi in cui, per inesistenza del compromesso o della clausola compromissoria, o per essere la materia affidata alla decisione degli arbitri estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso, viene a mancare in radice la "potestas decidendi", costituendo, quindi, la pronuncia arbitrale una vera e propria usurpazione di potere. Al di fuori di tali ipotesi, le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare solo la nullità del lodo che, una volta rilevata, non impedisce il passaggio alla fase rescissoria per l'accertamento della eventuale nullità del compromesso prevista dall'art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ..
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004

Principio del contraddittorio - Rispetto - Necessità - Portata.
Nell'arbitrato irrituale il contraddittorio va inteso e seguito in relazione al contenuto della pronunzia arbitrale voluta dai compromettenti. Esso non si articola,quindi, necessariamente, in forme rigorose e in fasi progressive, regolate dall'arbitro - eventualmente - anche mediante richiamo a quelle del giudizio ordinario, fra cui quelle relative alle udienze di comparizione e di audizione delle parti, ma si realizza nei limiti in cui possa assicurarsi alle parti la possibilità di conoscere le rispettive ragioni e difendersi, di modo che ognuna deve avere la possibilità di farle valere e di contrastare le ragioni avversarie. Pertanto, è sufficiente che l'attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronuncia e, ove questi siano acquisiti mediante l'assunzione di prove, la relativa istruttoria non può essere segreta, ma deve essere svolta dando alle parti la possibilità d'intervenire e di conoscere i suoi risultati. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso con il quale una delle parti si doleva della mancata redazione di un verbale delle operazioni e della mancata comunicazione delle attività compiute, prima dell'emissione della decisione finale, senza allegare e provare il compimento di uno specifico atto istruttorio diverso dall'esame dei documenti versati da ciascuna di esse).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18049 del 08/09/2004

Contraddittorietà interna della motivazione - Rilevanza - Limiti.
L'impugnazione per nullità del lodo "ex" art. 829, numero 4, cod. proc. civ. deve ritenersi consentita in tutti i casi in cui la contraddittorietà tra le varie statuizioni del dispositivo, o tra motivazione e dispositivo, si traduca nella impossibilità di comprendere la "ratio decidendi" della pronunzia, includendosi in detta causa di nullità anche la contraddittorietà interna della motivazione stessa, a condizione però che vi sia vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della "ratio" e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004

Conseguenze - Oneri della parte interessata.
L'art. 829, numero 6, cod. proc. civ. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall'art. 820 cod. proc. civ., ma fa salvo il disposto dell'art. 821 cod. proc. civ., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004

Ricorso per cassazione - Poteri della Corte - Limiti - Esaminabilità diretta del lodo - Esclusione.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte regolatrice non può prendere in esame direttamente il lodo, ma soltanto la sentenza emessa nel giudizio di impugnazione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 26/03/2004

Appalti delle amministrazioni non statali - Applicazione del capitolato generale d'appalto - Fondamento negoziale - Composizione del collegio arbitrale - Regolamentazione pattizia - Conseguenze - Irregolare costituzione - Deduzione nel giudizio arbitrale - Necessità.
In tema di appalti stipulati dalle amministrazioni non statali, poiché le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063/1962, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, anche la composizione del collegio arbitrale finisce per rappresentare oggetto di regolamentazione pattizia e può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale; conseguentemente, la questione relativa alla legittimità della composizione di tale collegio non si sottrae all'ordinaria disciplina dell'arbitrato e può essere sollevata davanti al giudice dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 cod. proc. civ. solo se sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17599 del 20/11/2003

Impugnazione per nullità - Legittimazione - Terzo estraneo al giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Lodo contenente una pronuncia nei confronti del terzo - Rilevanza - Esclusione - Rimedi - Opposizione di terzo.
Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003

Impugnazione per nullità - Legittimazione - Terzo estraneo al giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Lodo contenente una pronuncia nei confronti del terzo - Rilevanza - Esclusione - Rimedi - Opposizione di terzo.
Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003

Giudizio arbitrale - Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Applicabilità - Conseguenze.
In tema di arbitrato rituale, attesa l'applicabilità del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. anche al procedimento arbitrale, è inibito agli arbitri di esaminare aspetti nuovi della vicenda che non si traducano in mere argomentazioni difensive, ed è, altresì, precluso l'inserimento, fra i motivi di impugnazione del lodo, di specifiche questioni tratte da clausole negoziali mai poste all'attenzione degli arbitri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 22/05/2003

"Errores in iudicando" - Denunciabilità - Esclusione - Fattispecie.
Ove gli arbitri siano autorizzati a pronunciare secondo equità, non può trovare ingresso come motivo di impugnazione del lodo l'"error in iudicando". (Nella specie il ricorrente, pur affermando di avere impugnato il lodo assumendo il superamento dei limiti del compromesso, in realtà si era doluto della violazione del principio di diritto che vieta l'ingiustificato arricchimento e di quello che impone di comportarsi, nell'esecuzione del contratto, secondo correttezza e buona fede).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6933 del 07/05/2003

Vizio di motivazione - Configurabilità - Limiti.
Il vizio di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la ratio della decisione adottata (nel caso si specie, la Suprema Corte ha escluso che potesse configurare vizio di motivazione l'utilizzazione, al fine di ritenere raggiunta la prova in ordine al maggior danno ex art. 1224 , secondo comma, cod. civ., di presunzioni connesse al normale reimpiego del denaro nel ciclo produttivo, con riguardo al creditore che eserciti attività imprenditoriale).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4078 del 20/03/2003

Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrato - Sindacabilità a mezzo della impugnazione per nullità del lodo - Esclusione.
Non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4078 del 20/03/2003

Previsione di non impugnabilità del lodo arbitrale - Implicazioni - Automatica autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Esclusione.
In tema di arbitrato, la previsione della non impugnabilità del lodo contenuta nella clausola compromissoria non implica, "ipso facto", il conferimento agli arbitri del potere - dovere di decidere secondo equità, atteso che la non impugnabilità può essere legittimamente convenuta, tra le parti contraenti, anche con riferimento all'ipotesi di pronunzia del lodo secondo diritto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14008 del 27/09/2002

Ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di impugnazione del lodo - Esame diretto del lodo - Esclusione - Sindacato di legittimità - Limiti.
In sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa in sede di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza impugnata.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7600 del 05/06/2001

Difetto di motivazione in relazione al n. 5 dell'art. 829 cod. proc. civ. - Nozione.
Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 cod. proc. civ., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7600 del 05/06/2001

Conferenza personale, nel medesimo luogo, in ogni fase deliberativa, fino a quella finale, di tutti i componenti del collegio, ai sensi dell'art. 823 cod. proc. civ. - Requisito essenziale, a pena di nullità, ed inderogabile dalle parti - Fondamento - Possibilità dell'arbitro di allontanarsi dopo la discussione, per astenersi dal voto - Conferenza videotelefonica - Ammissibile per il lodo internazionale.
Costituisce requisito di forma essenziale del lodo arbitrale, a pena di nullità, pur non essendo contemplato espressamente dall'art. 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non derogabile dalle parti ai sensi del n. 7 del medesimo articolo, la conferenza personale di tutti i componenti del collegio, richiesta dall'art. 823 cod. proc. civ., primo comma, nel medesimo luogo e in ogni fase del procedimento deliberativo del lodo, fino a quella finale in cui è adottata la decisione definitiva - salvo che l'arbitro, dopo aver partecipato alla discussione, si allontani in tale ultima fase, al momento della votazione, per astenersi dal voto - al fine di garantire alle parti medesime che le questioni oggetto di controversia siano esaminate con la massima accuratezza e completezza, da tutti gli arbitri, ai quali è conferito il relativo potere. Per la deliberazione del lodo internazionale è ammissibile anche la conferenza videotelefonica, ai sensi dell'art. 837 cod. proc. civ..
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001

Mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità, analogamente al caso di omessa sottoscrizione (a differenza dell' omessa sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario) - Conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione - Applicabilità - Conseguenza - Obbligo del giudice del gravame di passare dalla fase rescindente a quella rescissoria.
La mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo, così come la mancata sottoscrizione di uno di essi, non ne determina l'inesistenza - a differenza della mancata sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. - come invece accade nel caso di mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o di esclusione della materia dall'oggetto del compromesso, bensì la nullità, con la conseguente applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei tempi e nei modi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ.; ciò anche ad inquadrare il vizio in quello di costituzione del giudice, e perciò ad applicare all'arbitrato l'art. 158 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudice del gravame non può fermarsi alla fase rescindente, ma deve passare a quella rescissoria.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001

Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di clausola compromissoria inesistente (nella specie, per estinzione, a seguito di novazione del contratto che la prevedeva) il successivo comportamento delle parti (che, come nella specie, abbiano avviato e concluso il procedimento portante all'insediamento degli arbitri) non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829 comma primo n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art.817 cod. proc. civ., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere e atteso inoltre che, in subiecta materia, deve escludersi ogni possibilità di interpretazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000

Sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Necessità - Fondamento - Convertibilità del ricorso per cassazione in regolamento di competenza - Condizioni.
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - Sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Necessità - Fondamento - Convertibilità del ricorso per cassazione in regolamento di competenza - Condizioni.
La dichiarazione di nullità del lodo per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola arbitrale, risolvendosi nell'affermazione che l'arbitro era privo del potere di esercitare la funzione sostitutiva del giudice ordinario, costituisce pronuncia sulla competenza, senza che l'esame degli atti negoziali, finalizzato all'accertamento della potestà decisoria degli arbitri, determini un'estensione anche al merito della pronuncia; quest'ultima, pertanto, deve essere impugnata con regolamento necessario di competenza, nel quale, peraltro, può convertirsi, in presenza dei requisiti di legge, il ricorso per cassazione eventualmente proposto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12175
2000

Libertà di forme - Portata - Limiti.
Nel giudizio arbitrale, ove le parti non abbiano stabilito le regole procedimentali, eventualmente anche mediante richiamo a quelle del giudizio ordinario, non prevedendo l'art. 829 cod. proc. civ. altra nullità, con riferimento alle regole procedimentali adottate dagli arbitri, se non quella del mancato rispetto del principio del contraddittorio (art. 829, comma primo, n.9), il procedimento arbitrale dovrà ritenersi regolato dalla più ampia libertà di forme, purché tali da assicurare il contraddittorio, da intendersi quale strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa, alla cui tutela deve ritenersi diretta la norma. Ne deriva parimenti che, ove gli arbitri non abbiano predeterminato espressamente ed univocamente, all'inizio del procedimento, la procedura dell'arbitrato con riferimento al complesso della disciplina del processo ordinario, al procedimento arbitrale non sono applicabili le regole di quel processo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9583 del 21/07/2000
fine
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