Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo VIII: dell'arbitrato capo I: della convenzione d'arbitrato (1) capo II: degli arbitri (1) capo III: del procedimento (1) capo IV: del lodo (1) capo V: delle impugnazioni (1) (1) capo così sostituito dal d.lgs. n. 40/2006. - 827. (1) (mezzi di impugnazione)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 827. (1) (Mezzi di impugnazione)
1. Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
2. I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
3. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. n. 40/2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 827. (Mezzi di impugnazione)
Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo."
la giurisprudenza
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione -Lodo non definitivo - Nozione - Impugnabilità immediata o meno - Fattispecie.
Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia, occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, con riguardo all'immediata impugnabilità, deve essere considerato un lodo parziale, nonostante la formulazione della norma di cui all'art. 827, comma 3, c.p.c., anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito del giudizio, abbia comunque in parte esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso perché, mediante il lodo impugnato, gli arbitri si erano limitati a pronunziare sulle questioni pregiudiziali e preliminari, senza definire neppure in parte la controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18507 del 04/09/2020 (Rv. 658835 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_827
CORTE
CASSAZIONE
18507
2020

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Esclusione.
Arbitrato
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod. Proc. Civ. art. 830
corte
cassazione
16553
2020

Ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non deferibilità della lite in arbitrato per sussistenza della giurisdizione amministrativa - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7405 del 17/03/2020 (Rv. 657493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
7405
2020

Ordinanza arbitrale sulla sola competenza - Esperibilità del regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal d.lgs. n.40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell'art. 819 ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l'utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23473 del 06/10/2017

Impugnazione del lodo per “errores in iudicando” - Art. 829, comma 3, c.p.c. come modificato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità ai giudizi arbitrali promossi dopo la modifica - Rinvio alla legge vigente al momento della stipula della convenzione di arbitrato - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 829, comma 2, c.p.c., vecchio testo - Conseguenze - Applicabilità delle regole di diritto attinenti al merito della controversia salvo diversa disposizione delle parti.
In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017

Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito.
Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016

Art. 827, comma 3, c.p.c. - Lodo non definitivo - Impugnabilità immediata, o meno - Rispettiva individuazione.
Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016

Nuova formulazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. ex art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Condizioni - Espressa disposizione della "legge" - Portata - Clausola arbitrale societaria anteriore alla novella - Individuazione della legge di rinvio - Art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016

Principio della "translatio iudicii" - Impugnazione del lodo arbitrale - Applicabilità.
Il principio della "translatio iudicii" si applica anche in caso di impugnazione del lodo arbitrale, sicché, a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice adito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano nel processo proseguito dinnanzi al giudice munito di giurisdizione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20105 del 07/10/2015

Impugnazione davanti a giudice privo di giurisdizione - "Translatio iudicii" - Termine per la riassunzione - Omessa indicazione - Art. 50 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione in via analogica il termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 69 del 2009.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20105 del 07/10/2015

Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo stesso può assumere in questa ipotesi; viceversa, l'immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio (nella specie, rigettando l'eccezione di prescrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014

Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento.
Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014

Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento.
Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014

Arbitrato irrituale - Natura e funzione - Mezzi di impugnazione - Impugnazione innanzi alla corte d'appello - Inammissibilità - Azione per vizi del negozio - Ammissibilità.
Poiché nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà - impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l'impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24552 del 31/10/2013

Violazione di norme sulla composizione del collegio arbitrale - Conseguenze - Dichiarazione di nullità senza pronuncia nel merito - Fondamento.
In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente , in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013

Lodo che decida solo sulla questione relativa alla ammissibilità o procedibilità del giudizio - Immediata impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non è immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., perchè "non definitivo", il lodo che incida solo sulla ammissibilità e procedibilità del giudizio degli arbitri, in quanto la questione proposta è da ritenere preliminare o pregiudiziale, non potendosi risolvere dagli arbitri le altre domande proposte senza la previa soluzione di detti quesiti. (Fattispecie in tema di illegittima composizione del collegio arbitrale e di carenza di potere degli arbitri).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 26/03/2012

Lodo che decida solo sulla questione relativa alla ammissibilità o procedibilità del giudizio - Immediata impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non è immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., perchè "non definitivo", il lodo che incida solo sulla ammissibilità e procedibilità del giudizio degli arbitri, in quanto la questione proposta è da ritenere preliminare o pregiudiziale, non potendosi risolvere dagli arbitri le altre domande proposte senza la previa soluzione di detti quesiti. (Fattispecie in tema di illegittima composizione del collegio arbitrale e di carenza di potere degli arbitri).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4790 del 26/03/2012

Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. Cod. proc. Civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valer.... Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011
Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararsi competente ed annullare il lodo impugnato, dato che gli arbitri avevano - nel contrasto fra la Stern Weber, che riteneva rituale l'arbitrato, e la Velam, che lo riteneva, al contrario, irrituale - espressamente fatto propria la prima qualificazione, onde era ad essa che bisognava attenersi al fine di stabilire il rimedio esperibile contro il lodo. 2. - La controricorrente obietta che la tesi della ricorrente si basa sull'equivoco che l'accertamento della natura irrituale del lodo erroneamente qualificato dagli arbitri come rituale comporti, per ciò solo, la nullità del lodo stesso. Vero è, invece, che il giudice dell'impugnazione del lodo procede alla qualificazione di quest'ultimo al solo fine di verificare l'ammissibilità dell'impugnazione proposta davanti a sè: l'eventuale qualificazione come irrituale, da parte della corte d'appello, del lodo impugnato davanti a sè e qualificato dagli arbitri come rituale, non comporta altro che l'inammissibilità dell'impugnazione, non certo anche e per ciò solo la nullità del lodo. Del resto è costante in
giurisprudenza il riconoscimento al giudice dell'impugnazione del potere di conoscere della natura rituale o irrituale dell'arbitrato - al fine di decidere sull'ammissibilità del rimedio esperito - non attraverso l'esame del lodo, bensì in base al diretto esame della clausola compromissoria.
3. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui all'art. 816 c.p.c., e segg. l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 827 c.p.c., e segg. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare; qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (Cass. 19129/2006).
Il Collegio ritiene di dar seguito a tale orientamento. Ciò che conta, invero, agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale; ma se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 c.p.c., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., e segg.. Nell'accertamento della natura del lodo in concreto emesso, un ruolo fondamentale svolge, di solito, l'interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti. Ma se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti...

Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Regime - Fattispecie.
Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011

Lodo disponente risoluzione del contratto e condanna generica al risarcimento del danno, con prosecuzione del procedimento per la determinazione del "quantum" - Natura di lodo parziale - Sussistenza - Conseguenza - Immediata impugnabilità.
Il lodo con cui sia disposta la risoluzione del contratto e la condanna generica di una delle parti al risarcimento del danno, con prosecuzione del procedimento arbitrale per la determinazione del "quantum debeatur", costituisce lodo parziale, immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19 della legge n. 25 del 1994.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2715 del 07/02/2007

Lodo pronunciato anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 25 del 1994 - Mancato deposito - Conseguenze.
Con riferimento ai lodi arbitrali pronunciati anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, il mancato deposito del lodo, prescritto dall'art. 825 cod. proc. civ. per l' "exequatur" pretorile, ne implica la giuridica inesistenza, come sentenza arbitrale, e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione per nullità di cui all'art. 828 stesso codice, senza che sia applicabile la novella del 1994, che prevede la possibilità di impugnare il lodo non ancora depositato (art. 19), poiché l'art. 27, comma 4 della legge citata ha espressamente stabilito che i lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sono impugnabili ai sensi della legge precedente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24500 del 17/11/2006

Arbitrato rituale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Ammissibilità.
L'eccezione di difetto di giurisdizione per essere stata deferita agli arbitri una controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo non può essere dichiarata inammissibile in quanto concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale: ed invero la corte di appello investita dell'impugnazione è giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13690 del 14/06/2006

Giudizio relativo - Intervento del terzo estraneo al giudizio arbitrale - Inammissibilità.
Alla stregua del codice di rito nel testo in vigore prima della legge n. 25 del 1994, non è consentito l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio arbitrale, nel processo di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, restando la tutela dei diritti di detto terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7702 del 13/04/2005

Impugnazione di lodo parziale - Ex art. 827 co. 3 cpc - Condizioni - Riserva su una questione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 827, comma terzo, cod. proc. civ., il lodo che pronunzi parzialmente nel merito (nella specie: la risoluzione del contratto, con condanna) è immediatamente impugnabile ma deve investire la stabilità e la tenuta dell'intero <dictum> arbitrale, con la conseguente devoluzione di tutte le questioni deducibili avverso la pronuncia parziale di merito, senza che sia ipotizzabile che qualcuna di esse sia tenuta in riserva per un uso successivo, atteso che la facoltà eccezionale concessa da tale terzo comma dell'art. 827 è diretta alla tutela di quella parte della vertenza incisa dal lodo parziale, in una logica di definizione immediata di quella <quota> di controversia che gli arbitri abbiano deciso di risolvere anticipatamente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16205 del 19/08/2004

Verifica preliminare circa la natura del patto compromissorio - Affermazione - Spettanza - Potere del Giudice del merito - Sussistenza - Fattispecie.
L'interpretazione di una clausola arbitrale si traduce in un apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se non per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell' <iter> logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, espressamente dedotta dalla controparte (Nella specie, fra l'altro, la Corte ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale senza affermare se il patto compromissorio stabilisse - o meno - un arbitrato rituale).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 24/02/2004

Notificazione dell'impugnazione - Nel domicilio eletto nel compromesso o clausola compromissoria - Validità - Nel domicilio eletto presso il difensore nel giudizio arbitrale - Inesistenza - Esclusione - Nullità sanabile - Sussistenza.
L'art. 141 cod. proc. civ., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 cod. civ., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. Ne consegue che, nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto potrebbe essere individuato solo se l'elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poiché la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo. Tuttavia la notificazione erroneamente eseguita presso il difensore officiato per il procedimento arbitrale è nulla, non inesistente (essendovi comunque un collegamento tra la parte e il predetto difensore, tenuto anche conto della contiguità fra il procedimento arbitrale e il giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare sostanziale), e dunque sanabile mediante la costituzione del convenuto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13897 del 19/09/2003

Impugnazione per nullità - Legittimazione - Terzo estraneo al giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Lodo contenente una pronuncia nei confronti del terzo - Rilevanza - Esclusione - Rimedi - Opposizione di terzo.
Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003

Impugnazione per nullità - Legittimazione - Terzo estraneo al giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Lodo contenente una pronuncia nei confronti del terzo - Rilevanza - Esclusione - Rimedi - Opposizione di terzo.
Legittimato a proporre l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è soltanto colui il quale sia stato formalmente parte del giudizio arbitrale in cui è stato pronunciato il lodo da impugnare e non colui che a tale giudizio sia rimasto estraneo, anche se sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale oggetto della controversia decisa dagli arbitri, trattandosi, rispetto al lodo, pur sempre di un terzo il quale può far valere il suo diritto con l'opposizione di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 831 stesso codice), a nulla rilevando che il lodo contenga un'espressa pronuncia anche nei confronti di detto terzo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003

Sentenza arbitrale - Opposizione concernente la nullità del decreto di esecutorietà del lodo - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Proponibilità avverso l'ordinanza di assegnazione - Esclusione.
In un processo esecutivo in cui il titolo sia costituito da un lodo arbitrale, le ragioni che attengono alla violazione delle norme che debbono essere applicate dal giudice nel dichiarare il lodo esecutivo possono farsi valere solo a mezzo della opposizione all'esecuzione, e non possono esser prese in esame dal giudice se, ad esecuzione ormai conclusa, vengono proposte come motivo dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione del credito; ne consegue che l'opposizione in tal modo proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7761 del 19/05/2003

Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - Arbitrati rituali - Individuazione - Giudice competente sull'impugnazione - Applicazione artt. 412 "ter e quater" cod. proc. civ. - Esclusione - Competenza Corte d'Appello - Sussistenza.
In tema di arbitrato nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in ragione di una interpretazione letterale delle norme imposta dal tenore delle stesse, gli artt. 412 "ter e quater" cod. proc. civ. vanno applicati unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi. Ne consegue che gli arbitrati rituali - tra i quali va annoverato pure quello regolato dall'art. 59 , commi settimo, ottavo e nono del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 - sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il tribunale nella cui circoscrizione l'arbitrato ha avuto sede, ma la Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitro.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10859 del 24/07/2002

Giudizio di impugnazione - Trattazione collegiale del giudizio - Art. 350 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Operando nell'ordinamento processuale il principio - ricavabile dagli artt. 400 e 406 cod. proc. civ. - secondo cui davanti al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta, la trattazione del giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., deve svolgersi interamente davanti al collegio, applicandosi la disciplina ordinaria del procedimento davanti alla corte d'appello, e quindi l'art. 350 cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a mente del quale la trattazione dell'appello è collegiale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001

Principio dell'unitarietà dell'impugnazione - Applicabilità.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001

Arbitrato irrituale - Qualificazione - Questione sollevata in sede di legittimità - Sindacato della Corte di cassazione - Esame diretto della clausola - Legittimità - Fondamento.
In tema di arbitrato, qualora la controversia circa la sua natura rituale od irrituale sia sollevata con il ricorso per cassazione, la S.C. deve procedere all'esame diretto del contenuto della clausola compromissoria, senza limitarsi al controllo della decisione del giudice di merito, incidendo la relativa qualificazione sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8937 del 04/07/2000

Sentenza arbitrale - Opposizione con la quale si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di esecuzione di sentenza arbitrale, l'opposizione con cui si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo (nella specie, per essere stato emesso a seguito del semplice deposito del lodo ed in mancanza di un'espressa domanda) risolvendosi nella contestazione della completezza del processo di formazione del titolo esecutivo, per mancanza di un elemento condizionante l'esistenza dello stesso, configura non un'opposizione agli atti esecutivi (con la quale sono denunciabili vizi di forma, che non escludono l'esistenza del titolo e non incidono sul diritto a procedere all'esecuzione), bensì un 'opposizione all'esecuzione, essendo diretta a contestare che il titolo posto a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come tale devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione competente per materia o valore e per territorio, determinandosi il valore della controversia, a norma dell'art. 17 cod. proc. civ., con riferimento al credito per cui si procede.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995

Sentenza arbitrale - Opposizione con la quale si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di esecuzione di sentenza arbitrale, l'opposizione con cui si deduca la nullità del decreto di esecutorietà del lodo (nella specie, per essere stato emesso a seguito del semplice deposito del lodo ed in mancanza di un'espressa domanda) risolvendosi nella contestazione della completezza del processo di formazione del titolo esecutivo, per mancanza di un elemento condizionante l'esistenza dello stesso, configura non un'opposizione agli atti esecutivi (con la quale sono denunciabili vizi di forma, che non escludono l'esistenza del titolo e non incidono sul diritto a procedere all'esecuzione), bensì un 'opposizione all'esecuzione, essendo diretta a contestare che il titolo posto a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come tale devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione competente per materia o valore e per territorio, determinandosi il valore della controversia, a norma dell'art. 17 cod. proc. civ., con riferimento al credito per cui si procede.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 11/02/1995
fine
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