Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo VIII: dell'arbitrato capo I: della convenzione d'arbitrato (1) capo II: degli arbitri (1) capo III: del procedimento (1) - 819-bis. (1) (sospensione del procedimento arbitrale)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 819-bis. (1) (Sospensione del procedimento arbitrale)
1. Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;
2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
2. Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.
3. Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e' proposta davanti all'autorità giudiziaria.
modifiche - note
COMMENTI
(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. n. 40/2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 819-bis. (Connessione)
La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice."
la giurisprudenza
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità'. Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d'ufficio - Ammissibilità.
L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_819_2, Cod_Proc_Civ_art_819_3, Cod_Proc_Civ_art_824_2
corte
cassazione
23418
2020

Disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Configurabilità - Conseguenze.
L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013

Procedimento connesso con altro pendente dinanzi al giudice ordinario - Deroga alla competenza arbitrale - Esclusione - Mancata instaurazione della causa dinanzi agli arbitri - Irrilevanza.
L'art. 819 bis cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 25 del 1994 ed applicabile alle controversie insorte dopo l'entrata in vigore della legge stessa, stabiliva, prima della sostituzione ad opera dell'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, che la controversia rimessa ad arbitri sulla base di valida clausola compromissoria non era attratta, per ragioni di connessione, da altra causa pendente dinanzi al giudice ordinario, senza che assumesse rilievo il fatto che la causa fosse stata già instaurata dinanzi agli arbitri, ovvero non fosse ancora pendente.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18525 del 03/09/2007

Disciplina vigente anteriormente alla legge n. 25 del 1994 - Connessione fra cause pendenti innanzi al giudice ordinario e cause pendenti innanzi agli arbitri - Attrazione nella competenza del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 819 - Bis, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, recante nuove disposizioni in materia di arbitrato, nei quali erano state proposte più domande connesse, alcune delle quali risultavano alla cognizione degli arbitri irrituali, senza peraltro che fosse stato promosso il procedimento arbitrale, la competenza arbitrale resta esclusa da quella prevalente del giudice ordinario ed è assorbita in quest'ultima, in quanto in detto regime non era ammissibile il simultaneo intervento di due diversi organi di giurisdizione su questioni tra loro connesse, non essendo inoltre applicabile l'art. 819-bis, cod.proc. civ., concernente esclusivamente l'arbitrato rituale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23011 del 09/12/2004

Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Conseguenze - Decisione del giudice di merito - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Proposizione dell'eccezione di compromesso solo in appello - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di arbitrato, la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè va riguardata come decisione pronunziata su questione preliminare di merito, impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendo la motivazione, in quanto l'eccezione di compromesso era stata sollevata solo in appello ed era pertanto da ritenersi inammissibile).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004

Devoluzione della controversia ad arbitri - Relativa questione - Natura - Questione di competenza in senso tecnico - Esclusione - Sentenza risolutiva della stessa - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione.
In tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale; ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito, da impugnare nei modi ordinari anziché con il regolamento di competenza.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13516 del 21/07/2004

Procedimento arbitrale iniziato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 - Connessione con causa pendente dinanzi al giudice ordinario - "Potestas iudicandi" degli arbitri - Configurabilità - Pendenza della causa dinanzi al giudice ordinario già anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 25 del 1994 - "Vis attractiva" del giudice ordinario - Configurabilità - Esclusione.
Il procedimento arbitrale iniziato dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 25 è soggetto al disposto dell'art. 819 - bis cod. proc. civ., alla stregua del quale la "competenza" degli arbitri (termine adottato dal legislatore in senso atecnico, per designare il potere di giudicare attribuito agli arbitri dall'apposita convenzione) non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice; tale regola - come si desume, "a fortiori", dall'art. 27 della legge n. 25 del 1994, che esclude dall'ambito applicativo dell'art. 819 - bis cod. proc. civ. solo i procedimenti arbitrali ormai esauriti - si applica anche quando la causa pendente dinanzi al giudice ordinario sia stata promossa prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 25 del 1994, allorché operava l'opposta regola della "vis attractiva" del giudizio ordinario rispetto al procedimento arbitrale, essendo d'altra parte da escludere che l'art. 5 cod. proc. civ. possa essere in tal caso utilmente richiamato per configurare una cristallizzazione di detta "vis attractiva", atteso che il citato art. 5 disciplina il momento determinante della (giurisdizione e della) competenza, quest'ultima intesa in senso proprio come complesso di criteri attinenti alla ripartizione tra i vari giudici della funzione giurisdizione, e per ciò non spiega effetto là dove, come nella specie, rilevi la (diversa) questione (di merito) concernente la "potestas iudicandi" degli arbitri, la cui cognizione ha fonte pattizia ed è radicata nell'autonomia privata.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13516 del 21/07/2004

Procedimento connesso con altro pendente dinanzi al giudice ordinario - Deroga alla competenza arbitrale - Esclusione - Mancata instaurazione della causa dinanzi agli arbitri - Irrilevanza.
La controversia rimessa ad arbitri sulla base di valida clausola compromissoria non è attratta, per ragioni di connessione, da altra causa pendente dinanzi al giudice ordinario, giusto disposto dell'art. 819 bis cod. proc. civ., senza che spieghi, all'uopo, influenza la circostanza che, dinanzi agli arbitri, la causa sia stata già instaurata ovvero non sia ancora pendente.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 07/03/2001

Incompetenza degli arbitri per connessione di cause, di cui una pendente di fronte al giudice ordinario - Dichiarazione nella ipotesi di cause pendenti all'entrata in vigore dell'art. 819 bis cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Nella ipotesi di connessione di cause, delle quali una pendente di fronte ad arbitri e l'altra di fronte al giudice ordinario al momento della entrata in vigore dell'art. 819 bis cod. civ., introdotto dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25, non può essere dichiarata la incompetenza degli arbitri per l'assorbimento della loro competenza in quella del giudice ordinario, ostandovi il disposto di detta norma, la quale dispone che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice, e dell'art. 27, comma primo, della citata legge n. 25/94, il quale a sua volta dispone che l'art. 819 bis cod. proc. civ. si applica ai procedimenti in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri e quella pendente davanti al giudice.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11436 del 12/11/1998

Eccezione di incompetenza - Formulazione nel procedimento arbitrale in memoria di replica - Tardività - Esclusione.
Nel procedimento arbitrale è tempestiva l'eccezione di incompetenza per connessione con una causa pendente dinanzi al giudice ordinario che sia stata formulata in una memoria di replica dopo lo spirare del termine concesso dagli arbitri per le difese, atteso che tale termine non è dichiarato perentorio dalla legge e che il secondo comma dell'art. 40 cod. proc. civ. è inapplicabile al procedimento arbitrale, nel quale era privilegiata (prima dell'introduzione dell'art. 819 bis cod. proc. civ. da parte dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25) la "vis actractiva" del giudizio connesso, pendente dinanzi al giudice, ed in cui vige il principio della libertà delle forme procedimentali (art. 816 cod. proc. civ.).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996

Art. 819 bis cod. proc. civ. - Disciplina transitoria ex art. 27 legge n. 25 del 1994 - Procedimenti arbitrali in corso - Individuazione - Procedimenti in fase di impugnazione della sentenza arbitrale per nullità dinanzi alla corte di appello.
Ai fini dell'applicazione, ai giudizi arbitrali, dell'art. 819 bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25) - in base al quale la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice - non rientrano tra i procedimenti arbitrali in corso, cui fa riferimento la disposizione transitoria contenuta nell'art. 27, comma primo, della medesima legge, i procedimenti che si trovano nella fase di impugnazione della sentenza arbitrale dinanzi alla corte di appello, ex art. 828, comma primo, cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996
fine
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