Arbitrato rituale - Competenza degli arbitri – Cass. n. 3840/2021Arbitrato - competenza - eccezione di incompetenza - Arbitrato rituale - Competenza degli arbitri - Eccezione di incompetenza - Tempestività - Contenuto dell'eccezione - Fattispecie.
In tema di arbitrato rituale affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri possa ritenersi tempestivamente sollevata, come richiesto dall'art. 817, c. 2, c.p.c., occorre l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della ridetta eccezione, tali da qualificare la questione fatta valere, distinguendola così da altre ragioni che possano risultare non fondate o inammissibili. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto le contestazioni sulla tardività dell'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" degli arbitri, per nullità del contratto cui accedeva la convenzione arbitrale, sollevata nella prima difesa utile dopo l'accettazione degli arbitri, senza la specificazione delle ragioni poste a suo sostegno).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3840 del 15/02/2021 (Rv. 660837 - 01 )
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_817_1, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_816_2 …...
rituale - scadenza del termine per adire gli arbitri Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013arbitrato - Scadenza del termine per il deposito del lodo - Conseguenze - Differenze - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013 In tema di arbitrato rituale, l'instaurazione del procedimento arbitrale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dalle parti integra un vizio di incompetenza degli arbitri, in quanto detta scadenza implica il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della competenza del giudice ordinario, al fine di assicurare il rispetto della volontà, manifestata dalle parti attraverso la fissazione di un termine, di circoscrivere temporalmente la facoltà di sollecitare l'intervento arbitrale; invece, la scadenza del termine per il deposito del lodo, causato dalla totale inerzia delle parti, non determina automaticamente la competenza del giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all'operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte, onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere.
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Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10599 del 07/05/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 2-4-1999 gli architetti Pe... Ugo, Tr..... Umberto e Tr...... Rosario convenivano in giudizio il Comune di Pordenone, per sentirlo condannare al pagamento delle competenze ad essi ancora dovute per l'attività professionale prestata in esecuzione degli incarichi di cui ai disciplinari n. 1713/91, 1714/91, 1925/92 e 2226/1995, relativi a lavori di ristrutturazione e ampliamento del Teatro Verdi di Pordenone, revocati dal committente, nonché al risarcimento dei danni arrecati al loro prestigio professionale.Con sentenza del 19-2-2004 il Tribunale di Pordenone accoglieva l'eccezione del convenuto di inammissibilità della domanda relativa ai disciplinari d'incarico n. 1713/91, 1714/91 e 1925/92, per essere stata la questione devoluta agli arbitri in forza di clausola compromissoria; accoglieva la domanda relativa al disciplinare d'incarico n. 2226/1995; determinava il compenso professionale dovuto per tale disciplinare in Euro 168.372,10 …...
Arbitrato - competenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15474 del 14/07/2011Devoluzione della controversia ad arbitri - Rinuncia alla giurisdizione dello Stato - Relativa questione - Inerenza al merito - Conseguenze - Eccezione di compromesso - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio.
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15474 del 14/07/2011
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Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della rProcedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio – Tardività - Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 14557/2004Contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'AGO e ad un collegio arbitrale - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione.
Il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 cod.proc.civ., sono configurabili con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non anche, pertanto, in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale. Tale vicenda, infatti, investendo sfere di competenza a carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l'affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14557 del 30/07/2004
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
14557
2004
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Arbitrato - competenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13516 del 21/07/2004Devoluzione della controversia ad arbitri - Relativa questione - Natura - Questione di competenza in senso tecnico - Esclusione - Sentenza risolutiva della stessa - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione.
In tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale; ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito, da impugnare nei modi ordinari anziché con il regolamento di competenza.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13516 del 21/07/2004
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Arbitrato - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19865 del 30/12/2003Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze.
L'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, atteso che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, essendo liberi gli interessati di sottoporre la loro controversia su diritti ad uno o più privati, anziché ai giudici dello Stato, e differenziandosi tra di loro solo in ordine alla previsione dell'eventualità dell'omologazione del lodo, parametrata sulle regole di controllo di una sentenza civile. Ne consegue che, tale eccezione, che nel nuovo rito è soggetta alla regola della sua proposizione non oltre la chiusura dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ., nel vecchio, con riferimento ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, senza che rilevasse - in alcun modo - la natura rituale o irrituale del patto compromissorio.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19865 del 30/12/2003
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.
In ipotesi di clausola compromissoria inesistente (nella specie, per estinzione, a seguito di novazione del contratto che la prevedeva) il successivo comportamento delle parti (che, come nella specie, abbiano avviato e concluso il procedimento portante all'insediamento degli arbitri) non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829 comma primo n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art.817 cod. proc. civ., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere e atteso inoltre che, in subiecta materia, deve escludersi ogni possibilità di interpretazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000
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Arbitrato - competenza - eccezione di incompetenza – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999Formulazione nel corso dell'ultima udienza dinnanzi al collegio arbitrale - Tempestività - Comportamento processuale precedentemente tenuto dalla parte - Incompatibilità con la volontà di avvalersi dell'eccezione - Valutazione di fatto rimessa al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
In tema di giudizio arbitrale, le questioni concernenti la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria devono essere eccepite nel corso del procedimento arbitrale a norma dell'art. 817 cod. proc. civ., non potendo, in mancanza, il relativo vizio essere dedotto per la prima volta nel procedimento di impugnazione del lodo per nullità; l'adempimento dell'onere di eccezione suddetto, tuttavia, non è correlato ad un preciso segmento del procedimento arbitrale, essendo previsto nel citato art. 817 come unico limite temporale il "corso del procedimento arbitrale" e ben potendo perciò l'eccezione ritenersi tempestiva anche se formulata soltanto nel corso dell'ultima udienza tenutasi dinanzi al collegio arbitrale; peraltro, la valutazione del comportamento processuale della parte anteriormente alla proposizione dell'eccezione, al fine di verificare la sussistenza o meno di una accettazione del contraddittorio incompatibile con la volontà di avvalersi dell'eccezione, costituisce oggetto di "quaestio voluntatis" implicante apprezzamento del fatto (processuale) riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se ed in quanto adeguatamente motivato ed esente da errori logici.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 565 del 22/01/1999
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Arbitrato - Competenza - Eccezione di incompetenza – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 07/08/1993Formulazione in sede di comparsa conclusionale - Tempestività - Condizioni.
Con riguardo al giudizio dinnanzi ad arbitri, ogni questione concernente la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria, trovando la propria specifica disciplina nell'art. 817 cod. proc. civ., deve essere proposta "nel corso del procedimento arbitrale", con la conseguenza che in forza di tale disposizione, fatta salva dal successivo art. 829 n. 4 cod. proc. civ., la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione preclude alla parte interessata il diritto di impugnare per nullità sotto tale profilo la pronuncia arbitrale. A tal fine anche l'eccezione di incompetenza proposta in sede di comparsa conclusionale deve ritenersi formulata nei limiti temporali consentiti dall'art. 817 cod. proc. civ., quando le parti siano state poste in grado, con l'assegnazione di termini articolati per lo scambio delle memorie conclusionali e per il deposito di memorie di replica, di controdedurre in ordine alla contestata competenza arbitrale.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 07/08/1993
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Arbitrato - competenza - in genere - eccezione di incompetenza – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2550 del 11/04/1983Preclusione dell'impugnazione del lodo arbitrale ex art. 817 cod. Proc. Civ. - configurabilità - condizioni.*
La preclusione dell'impugnazione del lodo arbitrale per aver pronunciato fuori dei limiti del compromesso, stabilita dall'art. 817 cod. proc. civ. per la parte la quale non abbia eccepito nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitavano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, si determina solo quando una parte abbia formulato specifiche conclusioni eccedenti tali limiti, senza contestazioni della controparte, in ordine alle quali gli arbitri hanno il dovere processuale di decidere, ma non può farsi derivare da mere argomentazioni difensive che non si traducano in domande cui gli arbitri siano tenuti a dare puntuale risposta, tanto meno se svolte dai difensori delle parti, i quali non hanno alcun potere di modificare o ampliare i limiti del compromesso.*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2550 del 11/04/1983
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