Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo VIII: dell'arbitrato capo I: della convenzione d'arbitrato (1) capo II: degli arbitri (1) (1) capo così sostituito dal d.lgs. n. 40/2006. - 809. (1) (numero degli arbitri)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 809. (1) (Numero degli arbitri)
1. Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.
2. La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
3. In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.
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