Clausola compromissoria - Ambito di applicazione - Interpretazione - Criteri - Controversia relativa ad un accordo successivo al contratto di cessione di quote sociali contenente detta clausola - Conseguenze - Responsabilità legale dei soci cedenti verso la società od i cessionari - Esclusione.
ARBITRATO
COMPETENZA
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art_ 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3523 del 13/02/2020 (Rv. 657294 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Civ_art_2290, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Civ_art_2469
corte
cassazione
3523
2020
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Cass. n. 28011/2019Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI
La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28011 del 31/10/2019 (Rv. 655642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
28011
2019
Compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Cass. n. 3765/2019Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione interpretazione - criteri - riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - necessità - limiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_808_4
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
3795
2019
Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratteArbitrato - compromesso e clausola compromissoria – interpretazione - clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - interpretazione secondo la comune intenzione delle parti- necessità - riferimento a definizioni giuridiche - carattere esclusivo della definizione utilizzata - esclusione - ragioni- fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018
>>> In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e "l'esecuzione" del contratto,va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018
Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle partiArbitrato - competenza - in genere - devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - interpretazione della clausola - dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018
>>> In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c.si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018
Quantificazione della materia devoluta agli arbitri
Arbitrato - competenza - in genere - Devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - Interpretazione della clausola - Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "Quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22490 DEL 24/09/2018
In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20673 del 13/10/2016Clausola compromissoria genericamente riferita alle controversie nascenti dal contratto - Interpretazione - Riferimento esclusivo alle sole controversie contrattuali - Limiti - Inapplicabilità della clausola alle controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Fattispecie in tema di azione ex art. 2598 e 1337 c.c.
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20673 del 13/10/2016
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013Clausola compromissoria - Contenuto - Controversie sulla risoluzione del contratto - Domanda di risarcimento del danno da immagine derivante inadempimento contrattuale - Inclusione - Fondamento.
La clausola compromissoria concernente le controversie relative alla risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto all'immagine allorquando un siffatto pregiudizio sia ricollegabile non già alla violazione di doveri, con condotta perseguibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che incombono verso la generalità dei cittadini, bensì all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e sia, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013
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