Codice di procedura civile Libro Quarto: dei procedimenti speciali titolo VIII: dell'arbitrato capo I: della convenzione d'arbitrato (1) - 808-ter. (1) (arbitrato irrituale)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 808-ter. (1) (Arbitrato irrituale)
1. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.
2. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Possibilità per la P.A. di avvalersi del cd. arbitrato irrituale o libero per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati - Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
Contratti agrari - affitto di fondi rustici.
La P.A. non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati (nella specie, un contratto di affitto agrario), dello strumento del cd. arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7759 del 08/04/2020 (Rv. 657509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808_3
corte
cassazione
7759
2020

Notifica di una seconda impugnazione del lodo abritrale irrituale - Osservanza del termine breve decorrente dalla prima impugnazione - Necessità - Fondamento.
La notifica dell'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale - in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto - comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 30062 del 19/11/2019 (Rv. 655861 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_412_4, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_358
corte
cassazione
30062
2019

Rituale e irrituale - Clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri - Fattispecie.
Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: "giudizio arbitrale", "giudizio inappellabile", decisione da assumere "senza formalità di rito e secondo equità", non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21059 del 07/08/2019 (Rv. 655293 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_0808, Cod_Proc_Civ_art_808_3
corte
cassazione
21059
2019

Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere scadenza del termine per l'emissione del lodo - effetti - proroga - volontà delle parti - difensori muniti di procura speciale comprensiva dei più ampi poteri - ammissibilità - difensori privi di procura speciale - consenso delle parti alla proroga - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018
>>> In tema di arbitrato libero, la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l'emissione del lodo, sia dai difensori privi di procura speciale, purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, e l'accertamento dell'intervenuto accordo, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, che, se congruamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza della corte di appello che, sulla base di una richiesta di rinvio ai fini dell'escussione dei testi fatta dall'avvocato della società ricorrente, aveva ritenuto implicitamente raggiunto tra le parti, che non avevano manifestato alcun dissenso al riguardo, un accordo per la proroga del termine per la pronuncia del lodo.)
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018

Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere - arbitrato libero - regole del procedimento - rispetto del principio del contraddittorio - fissazione dei termini perentori per allegazioni ed istanze istruttorie - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018
>>> In tema di arbitrato libero, così come nell'ambito dell'arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e contro dedurre).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22994 del 26/09/2018

Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere - Scadenza del termine per l'emissione del lodo - Effetti - Proroga - Volontà delle parti - Difensori muniti di procura speciale comprensiva dei più ampi poteri - Ammissibilità - Difensori privi di procura speciale - Consenso delle parti alla proroga - Necessità - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22994 DEL 26/09/2018
In tema di arbitrato libero, la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l'emissione del lodo, sia dai difensori privi di procura speciale, purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, e l'accertamento dell'intervenuto accordo, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, che, se congruamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza della corte di appello che, sulla base di una richiesta di rinvio ai fini dell'escussione dei testi fatta dall'avvocato della società ricorrente, aveva ritenuto implicitamente raggiunto tra le parti, che non avevano manifestato alcun dissenso al riguardo, un accordo per la proroga del termine per la pronuncia del lodo.)

Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere - Arbitrato libero - Regole del procedimento - Rispetto del principio del contraddittorio - Fissazione dei termini perentori per allegazioni ed istanze istruttorie - Condizioni - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22994 DEL 26/09/2018
In tema di arbitrato libero, così come nell'ambito dell'arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla circostanza che gli arbitri, dopo aver fissato termini perentori per le richieste istruttorie, avevano successivamente consentito a una parte, risultata poi vittoriosa, di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle sue pretese, rispetto alle quali tuttavia la controparte era stata messa in grado di interloquire e controdedurre).

Impugnazione del lodo irrituale - Ricorso per cassazione proposto dal solo arbitro - Inammissibilità - Fondamento.
Il lodo arbitrale irrituale reso ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., producendo i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato; sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione resa sull’impugnazione del lodo che sia stato proposto dal solo arbitro, il quale si trova in una posizione di terzietà rispetto alle parti, né potendo fare valere nel processo in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23571 del 09/10/2017

Clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Derogabilità unilaterale - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015
È valida la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la quale attribuisca soltanto ad una delle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di chiedere che la controversia sia decisa dal giudice ordinario, poiché tale derogabilità unilaterale della clausola è in linea con i limiti di esercizio dell'autonomia privata ed è coerente con la tendenza di sistema favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di soluzione dei conflitti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015

Sentenza del giudice declinatoria della competenza - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità all'arbitrato irrituale dell'art. 819 cod. proc. civ. - Fattispecie in materia di consorzio. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10300 del 13/05/2014
In tema di arbitrato, la sentenza che neghi la propria competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato irrituale non è impugnabile per regolamento di competenza, in quanto tale tipologia di arbitrato determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come irrituale l'arbitrato previsto da una clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio che deferiva alla competenza di un arbitro la soluzione delle controversie fra consorziati attraverso uno strumento inappellabile e destinato a realizzare la volontà delle parti di comporre la controversia).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10300 del 13/05/2014

Rituale e irrituale - Clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013
Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 cod. civ. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013

Assicurazione contro gli infortuni - Clausola contenente la previsione di una perizia contrattuale - Effetto - Temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti aventi fondamento nel rapporto contrattuale - Carattere compromissorio o derogativo della competenza del giudice ordinario - Esclusione - Conseguente inassoggettabilità al regime giuridico proprio della clausole vessatorie - Fattispecie relativa a contratto assicurativo concluso prima dell'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. . Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007
Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tale clausola non ha, peraltro, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli art. 1341 e 1342 cod. civ. . (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale, in virtù di una clausola contemplante la necessità di ricorrere ad una perizia contrattuale, era stata ritenuta la temporanea improponibilità della domanda nella sede giudiziaria ordinaria di tutte le azioni derivanti dal dedotto contratto di assicurazione stipulato anteriormente all'entrata in vigore degli artt. 1469 bis e seguenti cod. civ., introdotti per effetto dell'art. 25 della legge irretroattiva n. 52 del 1996, e quindi sia della domanda dell'assicurato al pagamento dell'indennizzo che di quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di adempimento, senza che potesse assumere, al riguardo, alcun rilievo la qualificazione della domanda al fine di superare la ravvisata temporanea preclusione dell'azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia convenzionalmente pattuita).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11876 del 22/05/2007
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello
Codice procedura civile
cpc
c.p.c.
808 TER
arbitrato
irrituale
eBook - manuali (motti)
Accedi
Cerca in Foroeuropeo
Siti Web Giuridici
- Antitrust
- Cassa Forense
- Consiglio di Stato
- Consiglio naz.le commercialisti
- Consiglio Nazionale Forense
- Corte Costituzionale
- Corte dei Conti
- Corte di Cassazione
- Garante privacy
- Gazzetta Ufficiale - Concorsi
- Gazzetta Ufficiale Ordinaria
- Gazzetta Ufficiale Regioni
- Giustizia Amministrativa
- Giustizia Tributaria
- Le ultime leggi in vigore
- Leggi italiane - Normattiva
- Ministero della Giustizia
- Parlamento:atti normativi
- pst giustizia - accesso dati
- Tribunali Regionali Amm.vi
- Uffici Giudiziari Italiani
CODICI ANNOTATI
Un rivoluzionario sistema esperto seleziona le massime della Corte di Cassazione archiviate in Foroeuropeo e le collega all'articolo di riferimento creando un codice annotato e aggiornato con decine di massime. Possono essere attivati filtri di ricerca tra le massime.
MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA
- Acque pubbliche
- Adozione - Adozione dei Minori
- Agenzia (contratto di)
- Agricoltura
- Amministrativo (Atti Concessioni)
- Antichità e belle arti
- Appalti
- Arbitrato
- Assistenza e beneficenza pubblica
- Assicurazione
- Associazioni e fondazioni
- Ausiliari del giudice
- Avvocati e Procuratore bis
- Avvocatura dello stato
- Azienda
- Bancario (diritto)
- Beni Immateriali - Brevetti - Marchi
- Borsa
- Capacità della persona fisica
- Circolazione stradale - Rc auto
- Civile e Procedura Civile
- Cimiteri - sepolcro (diritto di)
- Cittadinanza
- Codice della strada
- Comodato
- Competenza civile
- Comune
- Comunità europea
- Condominio - Comunione
- Concorrenza (diritto civile)
- Consorzi
- Conto corrente (contratto di)
- Contratti in genere
- Contratti agrari
- Corte dei conti
- Convenzione europea
- Costituzione della Repubblica
- Corte costituzionale
- Cosa giudicata civile
- Decreti Ministeriali
- Delibazione
- Difensore/Difensori
- Diritti umani
- Diritto comunitario
- Diritto della navigazione
- Disciplina urbanistica
- Distanze
- Demanio
- Divisione (Ereditaria - Giudiziale)
- Domanda giudiziale
- Donazione
- Edilizia popolare ed economica
- Elezioni
- Enfiteusi
- Enti pubblici
- Esecuzione forzata
- Espropriazione pubblico interesse
- Fallimento - procedure concorsuali
- Famiglia - Minori
- Fidejussione
- Fonti del diritto
- Giurisdizione civile
- Giurisdizione volontaria
- Giudizio civile e penale
- Gratuito patrocinio
- Giuoco e scommesse
- Igiene e sanità pubblica
- Impiego pubblico
- Impugnazioni civili
- Industria
- Internet - Nuove tecnologie
- Interruzione del processo
- Intervento in causa
- Istruzione e scuole
- Lavoro
- Locazione
- Mandato alle liti - Procura
- Mediazione
- Notariato
- Notificazione
- Obbligazioni - singoli contratti
- Opere pubbliche (appalto di)
- Ordinamento giudiziario
- Ordine e sicurezza pubblica
- Patrimonio dello Stato e degli enti
- Patrocinio statale
- Penale - Procedura penale
- Pensioni
- Personalità (diritti della)
- Possesso
- Prescrizione civile
- Previdenza (assicurazioni sociali)
- Privacy - Riservatezza
- Procedimenti sommari
- Procedimenti speciali
- Professionisti
- Prova civile
- Procedimenti cautelari
- Procedimento civile
- Proprieta'
- Provvedimenti del giudice civile
- Poste e radio telecomunicazioni
- Pubblico ministero
- Pubblica amministrazione
- Responsabilità Civile
- Responsabilità civile - Professionisti
- Responsabilità patrimoniale
- Riscossione delle imposte
- Risarcimento danni
- Sanzione amministrativa
- Scuola (Diritto scolastico)
- Spese giudiziali civili
- Servitù
- Societario
- Sospensione/interruzione processo
- Sport - Diritto sportivo
- Stampa
- Stato civile
- Successioni mortis causa
- Termini processuali
- Territori ex italiani
- Regolamento confini
- Transazione
- Trascrizione
- Trasporti
- Trattati, convenzioni .. internazionali
- Tributario (in generale)
- Vendita
Menu Offcanvas Mobile
- Homepage
- Aree - Sezioni
- Attualità - news - commenti
- Cassazione massime x materia/argomento
- Glossario - Termini estratti dalla normativa
- Massime della Corte di Cassazione
- eBook - Quaderni giuridici Foroeuropeo
- Massime corte di cassazione bis
- concorsi - offerte lavoro
- Elementi di diritto processuale civile - I Manuali giuridici multimediali
- Convegni
- Convegni - Eventi - Corsi - Master
- Convegni in Videoconferenza accreditati dal CNF
- Convegni in Streaming accreditati dal CNF
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Corsi Amministratori condominio (Aggiornamento)
- Elearning - piattaforma
- Convegni videoregistrati
- Progetto giovani - Master con borsa di studio Regione Lazio
- Elenco Videoconferenze
- Scuola forense
- Avvocati
- - Ordinamento professionale
- - Codice deontologico (deontologia)
- - Notifica in proprio (L 53/1994)
- - Compenso - Parametri (Normativa - Tabelle - Calcolo)
- - Giurisprudenza C.N.F. e Corte di Cassazione
- - Giurisprudenza, Pareri, Circolari C.N.F.
- - Pagina ricordo avvocati deceduti (politica forense)
- Avvocati - Siti web Ordini Forensi
- Avvocati - utilità
- Codici Civili
- Crisi impresa
- News
- Glossario definizioni crisi di impresa e dell'insolvenza
- Convegni - Corsi - Videocorsi - Eventi
- Gestori Crisi Impresa - Professionisti accreditati Foroeuropeo
- Gestori Crisi Impresa e Insolvenza (sedi)
- NORMATIVA - GIURISPRUDENZA
- Giurisprudenza massime cassazione
- Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (annotato)
- Crisi di Impresa e dell'insolvenza (compenso)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) (2bis)
- Crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012)
- Corso gestori e controllori crisi imprese e crisi sovraindebitamento
- Condominio
- Login/Profili