Concessioni di pubblici servizi – Cass. n. 8094/2021Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - controversie assoggettabili - Concessioni di pubblici servizi - Convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000 - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000 - Irrilevanza - Fondamento.
In materia concessioni di pubblici servizi, non é consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile "ratione temporis", prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri, senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia reatroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate durante la disciplina previgente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021 (Rv. 660978 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1 …...
Arbitrato rituale - Competenza degli arbitri – Cass. n. 3840/2021Arbitrato - competenza - eccezione di incompetenza - Arbitrato rituale - Competenza degli arbitri - Eccezione di incompetenza - Tempestività - Contenuto dell'eccezione - Fattispecie.
In tema di arbitrato rituale affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri possa ritenersi tempestivamente sollevata, come richiesto dall'art. 817, c. 2, c.p.c., occorre l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della ridetta eccezione, tali da qualificare la questione fatta valere, distinguendola così da altre ragioni che possano risultare non fondate o inammissibili. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto le contestazioni sulla tardività dell'eccezione di carenza di "potestas iudicandi" degli arbitri, per nullità del contratto cui accedeva la convenzione arbitrale, sollevata nella prima difesa utile dopo l'accettazione degli arbitri, senza la specificazione delle ragioni poste a suo sostegno).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3840 del 15/02/2021 (Rv. 660837 - 01 )
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_817_1, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_816_2 …...
Impugnazione deliberazioni condominiali – Cass. n. 28508/2020Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione deliberazioni condominiali - Previsione della possibilità di compromettere in arbitri tali controversie – Legittimità - comunione dei diritti reali -condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - In genere.
In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell'art. 1137 c.c., nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28508 del 15/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1
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Condizioni generali di contratto - Cass. n. 27320/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Contratto di locazione stipulato dal proprietario predisponente - Usufruttuario dell'immobile, avente causa nel contratto dal proprietario locatore - Possibilità di contestazione della mancata sottoscrizione separata della clausola - Esclusione.
In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, e tra queste della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza nel contratto di locazione, e non anche, quindi, l'usufruttuario dell'immobile, avente causa dal proprietario predisponente il contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020 (Rv. 659949 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_808_1
clausole
vessatorie
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Clausola compromissoria - Contratto di locazione ultranovennale - Cass. n. 27320/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessita' di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Verifica - Contratto di locazione ultranovennale - Negoziazione tra le parti - Natura - Contratto per adesione - Esclusione - Ragioni.
Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto ultranovennale di locazione predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020 (Rv. 659949 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1341, Cod_Proc_Civ_art_808_1
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Questione di giurisdizione o di competenza - Cass. n. 26696/2020Arbitrato - competenza - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione o di competenza - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza.
In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26696 del 24/11/2020 (Rv. 659723 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1
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Arbitrato rituale - compromettibilità della controversia – Cass. n. 23418/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità'. Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d'ufficio - Ammissibilità.
L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_819_2, Cod_Proc_Civ_art_819_3, Cod_Proc_Civ_art_824_2
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' – Cass. n. 7405/2020Ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non deferibilità della lite in arbitrato per sussistenza della giurisdizione amministrativa - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7405 del 17/03/2020 (Rv. 657493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
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Arbitrato - competenza – Cass. n. 3523/2020Clausola compromissoria - Ambito di applicazione - Interpretazione - Criteri - Controversia relativa ad un accordo successivo al contratto di cessione di quote sociali contenente detta clausola - Conseguenze - Responsabilità legale dei soci cedenti verso la società od i cessionari - Esclusione.
ARBITRATO
COMPETENZA
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art_ 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3523 del 13/02/2020 (Rv. 657294 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Civ_art_2290, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Civ_art_2469
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria –Cass. n. 1439/2020Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1439 del 22/01/2020 (Rv. 656867 - 01)
ARBITRATO
COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Natura -Contratto autonomo ad effetti processuali - Conseguenze relative ad una clausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare e non riprodotta nel successivo contratto definitivo - Inefficacia - Esclusione - Specifica manifestazione di volontà in tal senso - Necessità. La clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive alla sua mancata riproduzione nel contratto definitivo, trattandosi di negozio autonomo ad effetti processuali, avente funzione distinta dal contratto preliminare cui accede; ne consegue che le parti possono porla nel nulla solo mediante una manifestazione di volontà specificamente diretta a tale effetto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1439 del 22/01/2020 (Rv. 656867 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Proc_Civ_art_808_1
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Cass. n. 28011/2019Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI
La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28011 del 31/10/2019 (Rv. 655642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_829
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Successione nel processo a titolo particolare nel diritto controverso – Cass. 13192/2019Clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nel contratto concluso con la società scissa - Efficacia - Permanenza - Società - trasformazione - effetti
In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13192 del 16/05/2019 (Rv. 653851 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 111 – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Cod. Proc. Civ. art. 808.1 – Clausola compromissoria
Cod. Civ. art. 2506.1 – Forme di scissione …...
Forma scritta del consenso dei contraentiOpere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - clausole compromissorie - arbitrato - forma scritta del consenso dei contraenti - clausola compromissoria "per relationem" ad altro negozio o documento - validità - condizioni - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27764 del 31/10/2018
>>> Nei contratti d'appalto stipulati a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola compromissoria, poiché soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della "relatio perfecta", assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione. (Nella specie, il contratto di appalto non solo rinviava in modo generico alla clausola arbitrale inserita nel capitolato speciale, ma conteneva una previsione di segno contrario, senza fare salva la specifica previsione di cui al capitolato speciale).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27764 del 31/10/2018 …...
Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratteArbitrato - compromesso e clausola compromissoria – interpretazione - clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - interpretazione secondo la comune intenzione delle parti- necessità - riferimento a definizioni giuridiche - carattere esclusivo della definizione utilizzata - esclusione - ragioni- fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018
>>> In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e "l'esecuzione" del contratto,va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018 …...
Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle partiArbitrato - competenza - in genere - devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - interpretazione della clausola - dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018
>>> In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c.si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018 …...
Quantificazione della materia devoluta agli arbitriArbitrato - competenza - in genere - Devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - Interpretazione della clausola - Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "Quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22490 DEL 24/09/2018
In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).
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Arbitrato - arbitrato estero - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21550 del 18/09/2017Clausola in arbitrato estero - Esclusione pattizia dei procedimenti sommari - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Sussistenza della deroga alla giurisdizione.
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21550 del 18/09/2017
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Arbitrato - arbitrato estero - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Ragioni - Regolamento ex art. 41 c.p.c. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Limiti.
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 12890/2017Contenuto del ricorso per regolamento di competenza - Deduzione di questioni non attinenti, neanche indirettamente, alla determinazione della competenza - Inammissibilità - Fattispecie.
In sede di regolamento di competenza, l'ambito della contestazione e, quindi, il potere di controllo spettante alla Corte di cassazione sono limitati all'individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione attinente al merito della controversia ed estranea, pertanto, al tema della competenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di fare valere, in sede di regolamento di competenza, la risoluzione del contratto contenente la clausola compromissoria originante la dichiarazione di incompetenza del giudice "a quo", questione fondante l'assunta caducazione della clausola medesima).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12890 del 23/05/2017
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
12890
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016 BisSocietà di persone - Arbitrato societario - Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Clausola compromissoria statutaria difforme preesistente - Nullità sopravvenuta - Conversione in clausola compromissoria di diritto comune - Esclusione - Fondamento.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016 Bis
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Arbitrato - competenza - limiti della competenza arbitrale – Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13616 del 05/07/2016Giudizio per l'esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria - Contestazione della conclusione del contratto da parte del convenuto - Competenza degli arbitri - Esclusione - Competenza del giudice statuale - Fondamento.
Appartiene alla competenza del giudice statuale e non a quella degli arbitri la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l'esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e disconosca la firma apposta sullo stesso, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l'esatta individuazione dei contraenti.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13616 del 05/07/2016
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Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - scioglimento - in genere – Sez. U, Sentenza n. 13722 del 06/07/2016Delibera di esclusione del socio di cooperativa - Impugnazione ex art. 2527, comma 3, c.c., nel testo anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 - Presenza di una clausola compromissoria statutaria - Termine decadenziale di trenta giorni - Applicabilità.
Il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall'art. 2527, comma 3, c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è applicabile anche nel caso in cui il relativo giudizio sia introdotto davanti agli arbitri in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto.
Sez. U, Sentenza n. 13722 del 06/07/2016
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" - Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" - Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 08/04/2016Clausola compromissoria "binaria" - Ammissibilità in presenza di una pluralità di parti - Condizioni - Raggruppamento delle parti in due soli gruppi omogenei e contrapposti - Necessità.
La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 08/04/2016
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 08/04/2016Clausola compromissoria "binaria" - Ammissibilità in presenza di una pluralità di parti - Condizioni - Raggruppamento delle parti in due soli gruppi omogenei e contrapposti - Necessità.
La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 08/04/2016
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Arbitrato - competenza - Cass. n. 22748/2015Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Deducibilità - Termine di decadenza - Mancata o tardiva proposizione - Radicamento del potere di decidere in capo al giudice ordinario - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015
In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro.
Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
22748
2015 …...
Arbitrato - competenza - Cass. n. 19546/2015Clausola compromissoria - Interpretazione - Poteri del giudice di legittimità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015
L'indagine sulla portata di una clausola compromissoria, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
19546
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contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausola compromissoria - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014Clausola compromissoria contenuta in capitolati generali o speciali - Specifica approvazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014
La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17721 del 06/08/2014
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
compromesso e clausola compromissoria - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014arbitrato - Arbitrato societario - Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Società di persone - Clausola difforme preesistente - Inefficacia - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 17/02/2014
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808Cod_Civ_art_1419
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 19/02/2014Persona giuridica privata - Azione di responsabilità contro gli amministratori - Compromettibilità in arbitri - Sussistenza - Fondamento - Applicabilità dell'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Esclusione.
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alla relativa clausola statutarie, trattandosi di disposizione dettata per l'arbitrato societario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 19/02/2014
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento.
Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento.
Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 20/01/2014Clausola compromissoria "binaria" - Ammissibilità in presenza di una pluralità di parti - Condizioni - Raggruppamento delle parti in due soli gruppi omogenei e contrapposti - Fattispecie in tema di pluralità solo apparente di parti in ragione di successive cessioni azionarie.
La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" e alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere. (In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la validità della clausola individuando un unico centro di interesse, pure in presenza di una pluralità di società obbligate alla liberazione di una stessa fideiussione, in quanto fra tali società si erano verificati fenomeni successori tali per cui la pluralità di parti risultava solo apparente).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 20/01/2014
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Arbitrato - arbitrato estero - validità della clausola compromissoria – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013Delibazione preliminare da parte del giudice adito - Necessità - Verifica favorevole - Rinvio innanzi agli arbitri - Vincolatività della delibazione - Esclusione - Pronunzia affermativa sulla giurisdizione - Efficacia di giudicato della predetta delibazione - Configurabilità.
In tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agli arbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013
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Arbitrato - arbitrato estero - clausola compromissoria – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Ragioni - Regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Limiti.
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 cod. proc. civ., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013
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Arbitrato - arbitrato rituale – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013Disciplina introdotta dalla legge n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario - Configurabilità - Conseguenze.
L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013Clausola compromissoria - Contenuto - Controversie sulla risoluzione del contratto - Domanda di risarcimento del danno da immagine derivante inadempimento contrattuale - Inclusione - Fondamento.
La clausola compromissoria concernente le controversie relative alla risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto all'immagine allorquando un siffatto pregiudizio sia ricollegabile non già alla violazione di doveri, con condotta perseguibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che incombono verso la generalità dei cittadini, bensì all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e sia, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013
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arbitrato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013Rituale e irrituale - Clausola compromissoria - Interpretazione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013
Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 cod. civ. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26135 del 21/11/2013
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compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Cass. n. 22303/2013arbitrato - Controversie connesse al contratto sociale - Recesso del socio - Inclusione. Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22303 del 27/09/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22303 del 27/09/2013La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.
integrale|orange
Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22303 del 27/09/2013
RITENUTO IN FATTOCon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Faenza, ha dichiarato la propria incompetenza - per essere la controversia devoluta alla cognizione del "Giudice Arbitro" - in merito al giudizio promosso in data 7 dicembre 2010 da Franco e Carlo Be....., con ricorso ai sensi degli artt. 702 e segg. c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento dei crediti vantati dai predetti in relazione alla valorizzazione delle azioni corrispondenti alle quote della società CEDIR Ceramiche di Romagna S.p.a.. I ricorrenti, nel proporre in giudizio, avevano esposto che con lodo sottoscritto il 23 settembre 2009, munito di formula esecutiva il 22 febbraio 2010, l'Arbitro Unico, Avv. Luigi Capucci, aveva dichiarato validamente proposto il loro recesso dalla società, la cui durata era indeterminata. Non avendo la Cedir provveduto ad alcuno degli adempimenti prescritti dall'art. 2437 quater c.c., i ricorrenti avevano chiesto la liquidazione delle loro azioni in via giudiziaria - ritenendo a tal fine idoneo il ricorso al procedimento sommario di cognizione.Il giudice unico del Tribunale di Ravenna, Sezione distaccata di Faenza, nell'ordinanza impugnata, "ritenuto che il lodo arbitrale della cui esecutività in questa sede si dibatte abbia natura meramente dichiarativi, ha affermato che "non può ritenersi legittimo il ricorso proposto all'Autorità giudiziaria ordinaria per attribuire al lodo arbitrale quella esecutività di cui certo essa difetta. Si intende dire che la sede per proporre le domande in questa sede azionate era quella del giudizio arbitrale". I Signori Franco e Carlo Beltrani hanno proposto ricorso per regolamento di …...
compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - clausola compromissoria - Cass. n. 23675/2013 Contenuto - Controversie sulla risoluzione del contratto - Domanda di risarcimento del danno da immagine derivante inadempimento contrattuale - Inclusione - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013 La clausola compromissoria concernente le controversie relative alla risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto all'immagine allorquando un siffatto pregiudizio sia ricollegabile non già alla violazione di doveri, con condotta perseguibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che incombono verso la generalità dei cittadini, bensì all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e sia, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale.
integrale|orange
Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon lodo del 6 febbraio 2002, il Collegio arbitrale previsto dal contratto di convenzionamento e fornitura di carburanti stipulato il 4 settembre 1996 tra la s.p.a. Italiana petroli, poi incorporata dall'AGIP petroli s.p.a. e la Cofin per la gestione dell'impianto ubicato in Lecce lungo la S.P. per Vergola, dichiarò risolto il contratto per inadempimento della Cofin che condannò a corrispondere alla controparte i seguenti importi: Euro 71.530 per forniture non pagate, Euro 858.578 per la risoluzione anticipata del contratto ed il mancato approvvigionamento carburanti; Euro 15.493 per mancato approvvigionamento di lubrificanti ed Euro 2.561.367 per la perdita dell'impianto GPL.La Corte di appello di Genova con sentenza del 27 novembre 2006, ha respinto l'impugnazione principale dell'AGIP, in quanto: a) correttamente gli arbitri avevano escluso la loro competenza alla richiesta di liquidazione del danno all'immagine, avendo detto pregiudizio natura extracontrattuale, perciò non ricollegabile alle controversie derivanti dal contratto di convenzionamento indicate dalla clausola; nonché a quella di statuire sulle restituzioni conseguente ad un contratto di comodato intercorso tra le parti trattandosi di un negozio diverso, avente una distinta ed autonoma clausola …...
compromesso e clausola compromissoria - nullità - clausola compromissoria - Cass. n. 18134/2013Autonomia dal contratto nella quale è inserita - Sussistenza - Pronuncia del lodo - Implicito rigetto dell'eccezione di nullità del contratto - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013
massima|green
Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013 La nullità del contratto nel quale è inserita una clausola compromissoria non comporta nullità della stessa, poiché essa costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali. È pertanto, infondato desumere dalla affermata competenza arbitrale il rigetto implicito dell'eccezione di nullità del contratto, in cui la clausola compromissoria è inserita.
integrale|orange
Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n. 28 del 3 febbraio 2011, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha accolto l'impugnazione dell'ente locale e dichiarato la nullità del lodo del 4 giugno 2009 che aveva condannato il Comune di Taranto a risarcire il danno di Euro 862.670,00 alla s.r.l. Italiana Servizi, per avere ostacolato l'esecuzione del contratto del 12 marzo 2003, che regolava la concessione alla società della gestione dei servizi del Molo S. Eligio, per un corrispettivo di Euro 170.000,00 all'anno. Negata la fondatezza dell' impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e 12, per avere il lodo i requisiti di cui all'art. 823 c.p.c., nn. 5, 6 e 7 ed esclusa la mancanza di motivazione, di dispositivo e di sottoscrizione di tutti gli arbitri (n. 5), la Corte d'appello ha affermato che il lodo non conteneva disposizioni contraddittorie (n. 11) ed aveva deciso su tutte le domande (n. 12), procedendo poi all'esame degli errores in iudicando della decisione denunciati dal Comune di Taranto.Ritenuto che vi era stata gara d'appalto e che essa non era stata apparente, si è quindi rilevato dalla corte in sede di impugnazione che era stata solo ipotetica, in assenza di una condanna definitiva in sede penale, la denunciata esistenza di reati nell'aggiudicazione della gara presupposto del contratto d'appalto, anche se tutti i componenti della commissione di gara erano stati imputati per fatti connessi alla aggiudicazione del contratto.La Corte di merito ha affermato che gli …...
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12825 del 23/07/2012Clausola sottoscritta da alcune soltanto delle parti del contratto - Validità - Condizioni.
È valida ed efficace la clausola compromissoria binaria inserita in un contratto plurilaterale (nella specie, di affiliazione commerciale o "franchising"), con la quale soltanto alcune delle parti si obbligano a devolvere le reciproche controversie ad un collegio arbitrale, se dal contratto siano sorti rapporti giuridici diversi, ancorché collegati, tra le parti firmatarie della clausola compromissoria e le altre.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12825 del 23/07/2012
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Compromesso e clausola compromissoria - Cass. n. 25952/2011Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Attività d'impresa - Ordinaria e straordinaria amministrazione - Società (nella specie di persone). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25952 del 05/12/2011
Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Attività d'impresa - Ordinaria e straordinaria amministrazione - Società (nella specie di persone)
Nell'attività di impresa, l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto (criterio valido, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. Pertanto, sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa e tra questi non rientra "ex se" la stipulazione di una clausola compromissoria, occorrendo viceversa accertare in concreto, ai fini dell'art. 808, secondo comma, cod. proc. civ., se l'amministratore (nella specie di società di persona) avesse il potere di stipulare il contratto contenente tale clausola. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25952 del 05/12/2011Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25952 del 05/12/2011SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto notificato il 19 febbraio 2004 la SH.. LE GRU s.p.a. promoveva giudizio arbitrale nei confronti della GIOIELLO s.n.c. di Pavia & c. - più tardi KA.. s.a.s. di Pavia & c. - per l'accertamento della risoluzione di diritto, per morosità, del contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso non abitativo sito in Grugliasco, che all'art. 17 conteneva una clausola compromissoria per arbitrato rituale.Resisteva alla domanda la conduttrice.Con lodo 19 ottobre 2004 il collegio arbitrale accoglieva le domande di risoluzione, di rilascio dell'immobile e di condanna al pagamento dei canoni insoluti.Il lodo era impugnato per nullità dinanzi la Corte d'appello di Milano dalla KA.. s.a.s. per omissione di motivazione relativamente alla pronunzia di accertamento della risoluzione di diritto, in violazione della L. 27 …...
Arbitrato - competenza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15474 del 14/07/2011Devoluzione della controversia ad arbitri - Rinuncia alla giurisdizione dello Stato - Relativa questione - Inerenza al merito - Conseguenze - Eccezione di compromesso - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio.
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15474 del 14/07/2011
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Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009Natura - Lodo arbitrale - Impugnazione per nullità - Esclusione - Impugnazione per errore - Ammissibilità - Limiti - Caratteri dell'errore - Essenzialità e riconoscibilità - Necessità - Errore relativo al convincimento raggiunto - Esclusione.
Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009
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Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009Natura - Lodo arbitrale - Impugnazione per nullità - Esclusione - Impugnazione per errore - Ammissibilità - Limiti - Caratteri dell'errore - Essenzialità e riconoscibilità - Necessità - Errore relativo al convincimento raggiunto - Esclusione.
Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009
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Arbitrato - arbitrato estero – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11529 del 19/05/2009Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Forma scritta del consenso dei contraenti - Clausola compromissoria "per relationem" ad altro negozio o documento - Validità - Condizioni - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, e dell'art. 808 cod. proc. civ., agli arbitri stranieri nel c.d. arbitrato estero può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie "per relationem", ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorchè il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorchè il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11529 del 19/05/2009
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Arbitrato - arbitri - nomina – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16390 del 24/07/2007Devoluzione di tipi di controversie endosociali a collegio di probiviri nominato a maggioranza e non con l'unanimità dei consensi - Nullità della relativa clausola statutaria.
È invalida la clausola statutaria che preveda il deferimento di alcune tipologie di controversie endosociali ad un collegio di probiviri nominato a maggioranza e non con unanimità dei consensi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16390 del 24/07/2007
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Arbitrato - arbitri - nomina – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14788 del 26/06/2007Clausola compromissoria - Pluralità di parti - Collegio arbitrale da nominarsi ex art. 809 cod. proc. civ. - Meccanismo binario di nomina - Ammissibilità - Condizioni da verificarsi a posteriori - Polarizzazione dei centri di interesse in una sostanziale dualità delle parti - Necessità - Fattispecie
Se più parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, da nominare ai sensi dell'art. 809 cod. proc. civ., tale clausola compromissoria è valida se si accerta, a posteriori e in base al "petitum" e alla "causa petendi", che i centri di interesse sono polarizzati in due soli gruppi omogenei, ossia sostanzialmente in due parti, sì da giustificare l'applicazione di un meccanismo binario per la nomina degli arbitri (nella specie la SC ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità del lodo ravvisando la presenza di tre distinti centri di interesse laddove si era invece in presenza di due soggetti che avevano chiesto la liquidazione del compenso loro spettante come presidente e membro del consiglio d'amministrazione di una società che era l'unica destinataria della domanda, non rilevando l'eventuale pregiudizio economico derivante per il terzo componente del CdA dalla diminuzione del patrimonio sociale)
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14788 del 26/06/2007
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Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007Eccezione di parte in ordine all'esistenza o all'ampiezza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale - Natura sostanziale e non processuale - Conseguenze - Inammissibilità in sede di legittimità della relativa censura in ordine a sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità - Fondamento.
L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità' giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale.La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia, con la conseguenza che è da ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri, qualificandola come "error in procedendo", l'interpretazione, resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore ai due milioni, di una clausola compromissoria relativa all'individuazione di quanto devoluto agli arbitri irrituali, attesi i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007
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Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 01/02/2007Qualificazione - Presupposti - Conseguenze - Impugnazione per vizi del negozio davanti al giudice ordinariamente competente - Fattispecie.
Ricorre un'ipotesi di arbitrato irrituale allorquando le parti affidano a un privato il compito di risolvere una controversia mediante il ricorso a strumenti esclusivamente negoziali; in tal caso il lodo può essere impugnato innanzi al giudice ordinariamente competente per vizi del negozio e non per nullità innanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art 828 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva desunto la natura irrituale dell'arbitrato dalla qualificazione dell'arbitro come "amichevole compositore che giudichi pro bono ed equo" e del lodo come "obbligatorio per le parti come se si trattasse di scrittura privata validamente sottoscritta", ritenendo irrilevante la previsione della impugnabilità "solo per motivi di legittimità", ed aveva dichiarato quindi inammissibile l'impugnazione del lodo).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 01/02/2007
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13690 del 14/06/2006Arbitrato rituale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Ammissibilità.
L'eccezione di difetto di giurisdizione per essere stata deferita agli arbitri una controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo non può essere dichiarata inammissibile in quanto concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale: ed invero la corte di appello investita dell'impugnazione è giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 13690 del 14/06/2006
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9162 del 20/04/2006Arbitrato rituale - Impugnazione per nullità del lodo davanti alla corte d'appello - Eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento
L'eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri rituali, per essere la stessa riservata alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato sull'impugnazione del lodo, non può essere dichiarata inammissibile perché concernente una questione di merito attinente all'esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. La corte d' appello investita dell'impugnazione è infatti giudice della propria giurisdizione in relazione all'eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l'affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9162 del 20/04/2006
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Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della rProcedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Arbitrato - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali proprie del rito del lavoro - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio – Tardività - Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze - Preclusioni e decadenze processuali - Applicabilità - Proposizione solo a seguito della riassunzione del giudizio - Tardività.
La questione circa la devoluzione della controversia ad arbitri, conseguente all'eccezione di compromesso, pone un problema non di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, sia rituale che irrituale ed è innegabile che trattasi di eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte e soggetta alle preclusioni e alle decadenze proprie del rito del lavoro, di guisa che in ogni caso risulta tardiva la proposizione avvenuta soltanto a seguito della riassunzione del giudizio.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4542 del 01/03/2006
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - decisione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 07/02/2006Inesistenza del lodo, mancanza del compromesso o della clausola compromissoria, controversia non compromettibile in arbitri - Conversione in motivi di impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Competenza a conoscere del merito dopo l'esaurimento della fase rescindente - Esclusione - Distinzione dai casi di nullità del compromesso o del lodo.
Diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., nel caso - equiparabile ad inesistenza del lodo - di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 07/02/2006
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 07/02/2006Collegamento negoziale - Estensione della clausola compromissoria contenuta nel contratto principale al contratto collegato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
È da escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorchè collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che il collegamento tra l'atto costitutivo di una società ed il successivo contratto con cui uno dei soci aveva venduto agli altri una quota dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività sociale fosse sufficiente a giustificare l'estensione della clausola compromissoria contenuta nel primo contratto al secondo, con la conseguente dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di risoluzione dello stesso e di restituzione delle somme pagate per il trasferimento della comproprietà dell'immobile).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 07/02/2006
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7702 del 13/04/2005Giudizio relativo - Intervento del terzo estraneo al giudizio arbitrale - Inammissibilità.
Alla stregua del codice di rito nel testo in vigore prima della legge n. 25 del 1994, non è consentito l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio arbitrale, nel processo di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, restando la tutela dei diritti di detto terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7702 del 13/04/2005
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22486 del 29/11/2004Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Fondamento.
Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Fondamento.
L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichè alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Più in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione. Infatti, la costituzione del convenuto rientra nel <genus> della <sanatoria> del vizio dell'atto, il quale ricomprende al suo interno non solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 cod. proc. civ.) ma anche altre figure, tra le quali rientra anche la cosiddetta <convalidazione dell'atto> per il conseguimento dello scopo (art. 156, ult. comma, cod. proc. civ.). (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha escluso che, riguardo ad una impugnativa di nullità del lodo arbitrale, fosse rilevante accertare se la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione fosse avvenuta quando già era trascorso il termine di novanta …...
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - forma – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14557 del 30/07/2004Devoluzione agli arbitri di ogni controversia sulla interpretazione e la esecuzione di un determinato contratto - Giudizio dinanzi al giudice ordinario per l'interpretazione della clausola compromissoria al fine della determinazione della competenza arbitrale e dell'accertamento della inclusione in essa della controversia - Potere di deliberare in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria - Mancato esercizio - Carenza di motivazione - Sussistenza.
L'attribuzione agli arbitri di ogni controversia circa la interpretazione e l'esecuzione di un determinato contratto non priva il giudice ordinario, qualora venga adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria materialmente annessa al contratto stesso, al fine di delineare la competenza arbitrale ed accertare se la controversia vi rientri o sia ad essa estranea. Pertanto, la devoluzione della controversia al Collegio di arbitri irrituali non sottrae al Giudice ordinario il potere di deliberare in ordine alla validità ed efficacia della clausola compromissoria, in quanto le parti con tale clausola non demandano agli arbitri l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, ma conferiscono un mandato per l'espletamento, in loro sostituzione, di un'attività negoziale e, quindi, costoro, intanto sono autorizzati ad eseguire il mandato, in quanto sia valido ed efficace l'atto che glielo conferisce. Ne consegue che, ove il giudice in tali ipotesi abdichi al compito di delineare i confini del mandato conferito agli arbitri, non interpretando compiutamente la portata della clausola compromissoria, incorre in carenza di motivazione.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14557 del 30/07/2004
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Arbitrato - competenza - in genere - Arbitrato – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza - Conseguenze - Decisione del giudice di merito - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Proposizione dell'eccezione di compromesso solo in appello - Ammissibilità - Esclusione.
In materia di arbitrato, la questione conseguente all'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia fosse stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria; ne consegue che, ancorché formulata nei termini di decisione di accoglimento o rigetto di un'eccezione d'incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sè va riguardata come decisione pronunziata su questione preliminare di merito, impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendo la motivazione, in quanto l'eccezione di compromesso era stata sollevata solo in appello ed era pertanto da ritenersi inammissibile).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6113 del 26/03/2004Conferimento di incarico di arbitrato irrituale - Deposito del provvedimento arbitrale e decreto di esecutività emesso dal pretore - Rilevanza quale sentenza arbitrale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere - Conferimento di incarico di arbitrato irrituale - Deposito del provvedimento arbitrale e decreto di esecutività emesso dal pretore - Rilevanza quale sentenza arbitrale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di impugnazione .
Qualora sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato "ex" art. 825 cod. proc. civ. per tuziorismo o per altra ragione, ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l'impugnazione per nullità "ex" art. 828 cod. proc. civ., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie in tema di competenza e del doppio grado di giurisdizione.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6113 del 26/03/2004
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Arbitrato - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19865 del 30/12/2003Eccezione di arbitrato - Natura - Differenziazioni in relazione al tipo di arbitrato - Esclusione - Conseguenze.
L'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, atteso che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, essendo liberi gli interessati di sottoporre la loro controversia su diritti ad uno o più privati, anziché ai giudici dello Stato, e differenziandosi tra di loro solo in ordine alla previsione dell'eventualità dell'omologazione del lodo, parametrata sulle regole di controllo di una sentenza civile. Ne consegue che, tale eccezione, che nel nuovo rito è soggetta alla regola della sua proposizione non oltre la chiusura dell'udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ., nel vecchio, con riferimento ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995, poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, senza che rilevasse - in alcun modo - la natura rituale o irrituale del patto compromissorio.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19865 del 30/12/2003
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13897 del 19/09/2003Notificazione dell'impugnazione - Nel domicilio eletto nel compromesso o clausola compromissoria - Validità - Nel domicilio eletto presso il difensore nel giudizio arbitrale - Inesistenza - Esclusione - Nullità sanabile - Sussistenza.
L'art. 141 cod. proc. civ., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 cod. civ., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. Ne consegue che, nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto potrebbe essere individuato solo se l'elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poiché la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo. Tuttavia la notificazione erroneamente eseguita presso il difensore officiato per il procedimento arbitrale è nulla, non inesistente (essendovi comunque un collegamento tra la parte e il predetto difensore, tenuto anche conto della contiguità fra il procedimento arbitrale e il giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare sostanziale), e dunque sanabile mediante la costituzione del convenuto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13897 del 19/09/2003
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3075 del 03/03/2003Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Veste di domiciliatario del difensore "apud arbitros" - Irrilevanza - Limiti - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Modalità - Limiti.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario -domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001Mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità, analogamente al caso di omessa sottoscrizione (a differenza dell' omessa sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario) - Conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione - Applicabilità - Conseguenza - Obbligo del giudice del gravame di passare dalla fase rescindente a quella rescissoria.
La mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo, così come la mancata sottoscrizione di uno di essi, non ne determina l'inesistenza - a differenza della mancata sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. - come invece accade nel caso di mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o di esclusione della materia dall'oggetto del compromesso, bensì la nullità, con la conseguente applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei tempi e nei modi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ.; ciò anche ad inquadrare il vizio in quello di costituzione del giudice, e perciò ad applicare all'arbitrato l'art. 158 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudice del gravame non può fermarsi alla fase rescindente, ma deve passare a quella rescissoria.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001
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Arbitrato - arbitri - nomina – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 07/03/2001Statuto di società cooperativa - Deferimento delle controversie tra la cooperativa ed i soci ad un collegio di probiviri - Nomina dei probiviri - Unanimità dei consensi - Mancata previsione - Conseguenze - Nullità della clausola statutaria - Configurabilità - Condizioni e limiti.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa, che deferisca ogni controversia tra quest'ultima ed i soci alla cognizione di un collegio di probiviri senza prevedere che, per la relativa nomina, sia necessaria l'unanimità dei consensi, è affetta da nullità, salvo il caso di adesione, anche successiva, del socio interessato.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 07/03/2001
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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 12715/2000Sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Necessità - Fondamento - Convertibilità del ricorso per cassazione in regolamento di competenza - Condizioni.
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - Sentenza dichiarativa della nullità del lodo arbitrale per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola compromissoria - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza - Necessità - Fondamento - Convertibilità del ricorso per cassazione in regolamento di competenza - Condizioni.
La dichiarazione di nullità del lodo per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola arbitrale, risolvendosi nell'affermazione che l'arbitro era privo del potere di esercitare la funzione sostitutiva del giudice ordinario, costituisce pronuncia sulla competenza, senza che l'esame degli atti negoziali, finalizzato all'accertamento della potestà decisoria degli arbitri, determini un'estensione anche al merito della pronuncia; quest'ultima, pertanto, deve essere impugnata con regolamento necessario di competenza, nel quale, peraltro, può convertirsi, in presenza dei requisiti di legge, il ricorso per cassazione eventualmente proposto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 15/09/2000
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Competenza
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Cassazione
12175
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Arbitrato - arbitrato rituale – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8937 del 04/07/2000Arbitrato irrituale - Qualificazione - Questione sollevata in sede di legittimità - Sindacato della Corte di cassazione - Esame diretto della clausola - Legittimità - Fondamento.
In tema di arbitrato, qualora la controversia circa la sua natura rituale od irrituale sia sollevata con il ricorso per cassazione, la S.C. deve procedere all'esame diretto del contenuto della clausola compromissoria, senza limitarsi al controllo della decisione del giudice di merito, incidendo la relativa qualificazione sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8937 del 04/07/2000
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Arbitrato - arbitri - nomina – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4831 del 30/05/1997Clausola compromissoria - Pluralità di parti - Collegio arbitrale da nominarsi ex art. 809 cod. proc. civ. - Meccanismo binario di nomina - Ammissibilità - Condizioni da verificarsi a posteriori - Polarizzazione dei centri di interesse in una sostanziale dualità delle parti - Necessità.
Se più parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, da nominare ai sensi dell'art. 809 cod. proc. civ., tale clausola compromissoria è valida se si accerta, a posteriori e in base al "petitum" e alla "causa petendi", che i centri di interesse sono polarizzati in due soli gruppi omogenei, ossia sostanzialmente in due parti, sì da giustificare l'applicazione di un meccanismo binario per la nomina degli arbitri.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4831 del 30/05/1997
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Delibazione (giudizio di) - sentenze arbitrali straniere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7995 del 08/08/1990Parte assente nel giudizio arbitrale - opposizione al riconoscimento - questioni deducibili.*
Nel giudizio di delibazione di lodo arbitrale straniero, detenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva secondo la lex fori, la parte, che, rimasta assente nel corso della procedura arbitrale, si apponga al riconoscimento, non può fruire del regime processuale dettato dall'art. 798 cod. proc. civ. - che concerne soltanto le sentenze contumaciali rese all'esito di giudizio di cognizione, - ma, in base alle Disposizioni speciali degli artt. III e segg. della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968), è legittimata a dedurre eventuali violazioni del principio del contraddittorio o violazioni delle Disposizioni che, secondo la legge del luogo, governano la procedura arbitrale o, ancora, questioni attinenti a situazioni costituenti condizioni di procedibilità ed inerenti al deposito del compromesso unitamente al lodo; mentre non è facultata a sollevare questioni di merito o di rito che sarebbero state proponibili nel corso della procedura medesima, eccezion fatta per quelle attinenti alla validità della clausola compromissoria, considerata esclusivamente sotto il profilo della capacità delle parti, alla corrispondenza fra il contenuto del lodo e quello della clausola, all'arbitrabilità della materia (da valutare secondo l'ordinamento italiano ed alla stregua degli artt. 800, 806 e 808 cod. proc. civ.). ( V 1765/86, mass n 445081).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7995 del 08/08/1990
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2017 del 15/03/1985Sottoscrizione - girata della polizza di carico - inidoneità.*
In tema di trasporto marittimo, il requisito della sottoscrizione del contratto, anche al fine dell'operatività, in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, di una clausola compromissoria per arbitrato estero, in esso contenuta, non è ravvisabile nella mera firma per girata della polizza di carico, la quale assolve alla diversa funzione di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto stesso. ( V 2392/78, mass n 391795).*
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2017 del 15/03/1985
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5771 del 15/11/1984casi di nullità - questione attinente alla tardiva instaurazione del procedimento arbitrale - configurazione - vizio di incompetenza degli arbitri - conseguenze.*
La questione attinente alla tardiva instaurazione del procedimento arbitrale, dopo la scadenza del termine in proposito fissato nel compromesso, integra un vizio d'incompetenza degli arbitri, implicando detta scadenza il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della Competenza del giudice ordinario. Detta questione, pertanto, può essere fatta valere con l'impugnazione per nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829 n. 4 cod. proc. civ., e, ove dedotta in Sede di legittimità, comporta ampi poteri d'indagine della suprema Corte, sulla base degli elementi acquisiti al processo, anche al fine della diretta interpretazione della clausola del compromesso inerente alla fissazione di detto termine. Ne consegue, con riguardo a clausola del compromesso che faccia carico "alla parte più diligente di dare comunicazione agli arbitri entro otto giorni dell'insorta controversia", che la clausola medesima non possa essere intesa come rivolta a fissare un termine per la proposizione della domanda introduttiva del giudizio arbitrale, contemplando un adempimento necessariamente successivo alla Costituzione del collegio arbitrale ed all'instaurazione della lite. ( V 963/83, mass n 425728; ( V 5232/79, mass n 401829).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5771 del 15/11/1984
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Competenza civile - incompetenza - in genere - controversia devoluta ad arbitri – Cass. n. 348/1976Eccezione relativa e derogabile - proposizione in limine litis - necessita - collocazione in una o altra parte dell'atto difensivo ed anche in via subordinata - irrilevanza.*
Arbitrato - competenza - eccezione di compromesso.*
L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, per essere la cognizione della controversia devoluta ad arbitri, ha carattere relativo e derogabile. Essa deve, percio, essere proposta dallo interessato, a norma dell'art 38 cod proc civ, sotto comminatoria di decadenza, in limine litis con la comparsa di risposta o, in genere, con il primo atto difensivo del giudizio di primo grado. Tuttavia, una volta che l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata su un compromesso o una clausola compromissoria sia stata dedotta nel primo atto del giudizio di primo grado, l'Onere posto dalla legge processuale a carico dell'interessato risulta tempestivamente assolto, ed e del tutto irrilevante che l'eccezione medesima sia stata collocata in una od altra parte dell'atto difensivo e sia stata proposta dopo, o perfino subordinatamente, ad altre istanze o eccezioni. ( V 616/74, mass n 368415).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 348 del 03/02/1976
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
348
1976
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